Lo stato di “ morte presunta”di un soggetto, art 58 c. c. , è, pronunciata con sentenza dal competente Tribunale, qualora, trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, non si hanno più notizie certe della sua esistenza. Se il presunto morto ritorna, tutti gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc,la sentenza va annullata e, ai sensi dell ‘art 66 c. c , recupera tutti i suoi beni nello stato in cui si trovano ed ha, altresì diritto a recuperare il prezzo di quelli eventualmente alienat Il matrimonio contratto dal coniuge redivivo può essere impugnato ma , sono fatti salvi gli effetti civili conseguiti con le seconde nozze.
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