Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ad un’esecuzione, ritenendola tardiva e infondata nel merito. In particolare, ha ritenuto legittima la notifica degli atti esecutivi tramite PEC, pur se effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, in base ad una specifica convenzione. Infine, ha disposto l’estromissione del terzo pignorato dal giudizio e condannato l’opponente alla rifusione delle spese legali.
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