In materia di attribuzione del cognome del figlio naturale la Suprema Corte ha espresso il principio che nella fattispecie in cui il padre, dopo aver legittimato il figlio naturale successivamente alla madre, chieda l’attribuzione del proprio cognome, ai fini della delibazione di una simile domanda ai sensi dell’art. Nell’operare la valutazione richiestagli dall’enunciato normativo, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all’identità personale posseduta dal minore nell’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre.
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