In caso di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti soggetti a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura spetta al creditore opposto. L’inerzia del creditore comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Tale principio, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, si basa su argomenti testuali, logico-sistematici e costituzionali, privilegiando la garanzia del diritto di difesa rispetto all’efficienza del processo.
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