La sentenza affronta il tema della responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti a trasfusioni di sangue infetto. Il Tribunale ha affermato che sussiste la responsabilità del Ministero per omesso controllo e vigilanza in materia di emoderivati, anche in assenza di una specifica evidenza scientifica del virus al momento del contagio. La responsabilità sussiste a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, in quanto i virus trasmessi tramite sangue infetto sono da considerarsi forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo. Il riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce un forte indice presuntivo del nesso causale tra la trasfusione e l’infezione. Il danno da perdita parentale è stato liquidato in favore dei familiari della vittima, tenendo conto delle Tabelle di Milano.
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