L’assemblea condominiale, in seconda convocazione, ha deliberato la non ripartizione delle spese di manutenzione di alcune parti dell’edificio, senza raggiungere il quorum deliberativo richiesto dall’art. 1136 c.c. La delibera è stata annullata per questo vizio, non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge per la sua validità.
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