In materia di pubblico impiego privatizzato, l’articolo 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone ai vincitori di concorso di permanere nella sede di prima destinazione per almeno un quinquennio, non trova applicazione nell’ipotesi di aspettativa ex articolo 23-bis dello stesso decreto, in quanto norma non imperativa. La ratio dell’articolo 35, comma 5-bis, è quella di garantire la copertura dei posti vacanti per i quali è stato espletato un concorso pubblico, mentre l’aspettativa di cui all’articolo 23-bis non pregiudica tale esigenza, in quanto sospende il rapporto di lavoro solo temporaneamente.
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