Introdotto per effetto del D lgs n. 276 del 2003, meglio conosciuto come legge Biagi, il contratto di somministrazione si presenta come un vero e proprio rapporto di lavoro intercorrente fra tre soggetti: l’utilizzatore (datore di lavoro), somministratore (intermediario), ed il lavoratore. La fattispecie in questione trova sua concreta manifestazione qualora l’utilizzatore si rivolge al […]
Introdotto per effetto del D lgs n. 276 del 2003, meglio conosciuto come legge Biagi, il contratto di somministrazione si presenta come un vero e proprio rapporto di lavoro intercorrente fra tre soggetti: l’utilizzatore (datore di lavoro), somministratore (intermediario), ed il lavoratore. La fattispecie in questione trova sua concreta manifestazione qualora l’utilizzatore si rivolge al somministratore, soggetto autorizzato ed iscritto in un apposito albo informatico (si pensa ai comuni centri per l’impiego cui oggi si rivolgono i lavoratori e, che hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento) per cercare personale da inserire nella propria attività lavorativa. Ne deriva pertanto che con la somministrazione di lavoro si individuano due diverse tipologie di contratto: uno di tipo commerciale intercorrente tra utilizzatore e somministratore ed un contratto di lavoro, stipulato tra il somministratore ed il lavoratore somministrato. Il contratto di somministrazione di manodopera, è stipulato in forma scritta e contenente specifici elementi elencati nell’art 21 della su indicata legge, mentre per quanto riguarda il contratto di lavoro, che lega il lavoratore al somministratore, non sono indicati specifici requisiti, ma la forma adottata è quella prevista per la tipologia contrattuale applicata. L’art 20, nel determinare le condizioni di liceità della fattispecie in esame, in relazione al fattore temporale, distingue tra: somministrazione a tempo indeterminato e somministrazione a tempo determinato. La prima e ammessa: – per i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e la manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo e caricamenti dati; – per servizi di pulizia, custodia e portineria; – per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; – per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, e servizi di economato; – per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e di cambiamento, gestione, ricerca e selezione del personale; – per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; – per la gestione di call center e, per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali; – per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per la specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa; – in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriabili stipulati tra associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Per quanto concerne la somministrazione a tempo determinato, è ammessa a fronte di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; i limiti quantitativi di utilizzo di tale forma contrattuale, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi. L’art 22 “ Disciplina dei rapporti di lavoro”stabilisce che: in caso di somministrazione a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore, sono soggetti oltre alla disciplina generale dettata dal Codice Civile, anche da leggi speciali e, per il relativo contratto, è stabilita la misura dell’indennità mensile disponibile, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al prestatore di lavoro, per i periodi nei quali quest’ultimo rimane in attesa di assegnazione. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto contrattuale, tra i suddetti soggetti, soggiace alla disciplina di cui al D lgs n. 368 del 2001. Caratteristica peculiare della forma contrattuale in esame, in virtù dell’art 23 “Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime di solidarietà”, è che, i trattamenti retributivi e previdenziali, sono erogati al lavoratore dal somministratore che, se inadempiente , in virtù di una responsabilità solidale, possono essere richiesti all’utilizzatore ed in ogni caso, i prestatori di lavoro hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente, non inferiore a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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