In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 1 e 3 D. P. R. n. 164/1956, anche il subappaltatore ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, ne egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto dagli art. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, anche il subappaltatore ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, ne egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi.
In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo.
In tal caso, difatti, l’omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento, e questo avrà semmai, più antecedenti causali, dovuti all’inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati.
In caso, quindi, di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per la esecuzione di un’opera parziale e specialistica, ancorché possa venire meno la ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere – non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità – sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuto sorveglianza al riguardo.
E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie.
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 21471 del 20 aprile 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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