Tali dati sono stati posti a confronto con i dati di produzione (raccolta impieghi) degli altri colleghi – enormemente superiori a quelli del ricorrente – sì da concludere per l’effettività dello scarso rendimento e della sua gravità. Una volta escluse, perciò, le situazioni allegate dal lavoratore (sua condizione di emarginazione e disponibilità di dotazioni e tecnologie insufficienti o diverse da quelle dei colleghi impiegati come lui nel settore sviluppo), che avrebbero potuto quantomeno in parte giustificarlo, correttamente è stato ritenuto dimostrato che il suo scarso rendimento era a lui imputabile a titolo quanto meno di colpa.
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