665/2015, che ha affermato, in sintesi, al fine della valida stipula di un patto di prova, del solo riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo, perché permette l’assegnazione del lavoratore ad uno dei plurimi profili rientranti in esso, da consentire maggiori opportunità di utilizzazione del lavoratore in azienda, non è condivisibile. Esso si rivela poco coerente con la causa del patto di prova, tradizionalmente individuata nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, la quale postula la puntuale indicazione e identificazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi (Cass.
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