Secondo consolidata giurisprudenza, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, articolo 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (si vedano in questo senso, ex multis, Cass.
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