Quali sono le conseguenze derivanti non dal difetto genetico del patto di prova, bensì, del vizio funzionale rappresentato dalla non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova? 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione, ove possibile, della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato, oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito.
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