Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l’autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro. Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore, anche l’ingerenza dell’appaltatore nel luogo di lavoro dell’impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all’utilizzazione dei relativi mezzi.
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