La sentenza afferma il principio secondo cui la notifica di un atto amministrativo non è soggetta all’obbligo di iscrizione in pubblici registri dell’indirizzo PEC del mittente, essendo sufficiente la prova della ricezione e della conoscibilità del contenuto da parte del destinatario. Inoltre, l’omessa apposizione della firma digitale su un documento informatico nativo non inficia la validità dell’atto stesso, qualora siano presenti gli estremi identificativi del soggetto responsabile. Infine, la presentazione di un’istanza di rateizzazione di un debito, senza riserve, preclude la successiva contestazione della fondatezza dello stesso.
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