Il Tribunale, alla luce delle prove testimoniali e documentali, ha accertato che l’appalto di servizi di trasporto stipulato dalla società committente non fosse genuino. La società committente, infatti, aveva un potere di direzione e controllo pervasivo sull’attività lavorativa del ricorrente, stabilendo nei minimi dettagli le modalità di esecuzione della prestazione. Tale ingerenza esorbitava i limiti del mero coordinamento e controllo del risultato propri del contratto di appalto. Pertanto, il Giudice ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società committente, condannando quest’ultima al pagamento delle relative differenze retributive.
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