L’indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia, disciplinata dall’articolo 1751 c. c. , non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può piu’ essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività (Cass. Al di fuori delle previste eccezioni, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità (conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 75 e n. 185 del 1970).
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