Trasferimento del dipendente, diritto di scelta della sede più vicina alla persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto. La L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, disciplina, in sostanza, uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa al fine di rendere quest’ultima il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido, ma non è l’unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale.
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