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Codice Civile
Codice Penale

Diritto del mediatore alla provvigione

Diritto del mediatore alla provvigione, conclusione dell’affare in rapporto causale con l’intermediazione.

Pubblicato il 17 February 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – Composizione Collegiale Il Collegio

composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 103/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa n. 1625/2008 avente ad oggetto “mediazione” e “querela di falso” vertente tra

XXX (C.F.), in qualità di titolare dell’agenzia *** con sede in attore – e

YYY (C.F.)convenuto – Conclusioni

Le parti concludevano come da relativo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX esponeva di svolgere attività di agente immobiliare; nel giugno del 2006 riceveva incarico da YYY di proporre in vendita presso la propria agenzia l’immobile di proprietà del convenuto sito in Casal Velino fraz. Marina alla loc.tà *** e più esattamente “villa singola su due livelli ed area pertinenziale esterna” riportata in catasto al fl. p.lla sub e sub, p.lla; in data 18.06.2007 formulava per conto di *** proposta di acquisto; tale proposta veniva accettata da YYY, il quale tratteneva la somma versata a titolo di caparra; in seguito all’accettazione della proposta d’acquisto dell’immobile, YYY rifiutava di pagare la provvigione pari € 12.500,00 + IVA al 20%, per un totale di € 15.000,00, che si era impegnato a versare con la scrittura privata del 19.06.2007. Pertanto, XXX adiva l’intestato Tribunale al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: 1)accertarsi e dichiararsi, per le suesposte causali, il diritto di XXX, nella qualità, ad essere retribuito dal convenuto YYY della provvigione dovutagli in forza dell’incarico di vendita descritto in premessa e per l’effetto condannare il convenuto YYY al pagamento in favore dell’attore della somma di € 13.000,00 (al netto dell’acconto già versato) oltre gli interessi legali a maturare sulla sorta capitale dal dovuto al saldo effettivo, ovvero in subordine e salvo gravame, di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, sempre e comunque contenuta nella misura non superiore al valore massimo della domanda dichiarato nel presente atto; 2) condannare il convenuto YYY al pagamento delle spese e competenze di causa.

Costituitosi in giudizio, YYY contestava la fondatezza della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale al fine di vedersi restituita la somma di € 6.000,00, indebitamente percepita dall’attore, dal momento che il contratto di compravendita non era stato stipulato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in subordine prescritta; per l’accoglimento della domanda riconvenzionale e per l’effetto: condannare l’attore alla restituzione della somma di € 6.000, 00 in quanto indebitamente trattenuta; in via subordinata accertare che il Sacco ha versato il maggior importo di € 6.000,00 e disporre la compensazione con quanto eventualmente dovuto; condannare l’attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Instaurato il contraddittorio, disposto lo scambio di memorie, all’udienza del 3.12.2010, il convenuto YYY dichiarava di voler proporre querela di falso avverso la scrittura privata del 19.6.2007 allegata alla proposta di acquisto immobiliare; il G.I., con ordinanza resa in data 15.12.2010, ne autorizzava la presentazione.

All’udienza del 3.6.2011, il Tribunale conferiva incarico peritale al fine di verificare ed accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta dal convenuto YYY alla scrittura privata del 19.6.2007.

Espletata la consulenza tecnica, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, all’udienza del 1.3.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc entro i quali le parti depositavano le relative comparse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, è opportuno precisare che la presente controversia va decisa in composizione collegiale, stante la connessione tra la stessa e la querela di falso incidentalmente proposta dal convenuto YYY nel corso del giudizio. L’oggetto della querela attiene la scrittura privata del 19.06.07 allegata alla proposta di acquisto e di cui l’attore ha dichiarato di volersi avvalere in giudizio. Il consulente incaricato, effettuato il “confronto tra la firma de qua e le sottoscrizioni di certa riconducibilità alla mano dell’apparente firmatario, in seguito al quale sono emerse una serie di difformità sostanziali tra la firma di verifica ed il modus firmandi del Sig. YYY che, non potendo essere definite casuali, in quanto inerenti quegli aspetti del grafismo fortemente individualizzanti e che perciò sfuggono al controllo cosciente”, ha concluso “per il carattere apocrifo della firma verificanda”.

Tali esiti sono stati condivisi anche dal P.M. il quale, in data 24.02.12, concludeva per “l’accoglimento della querela di falso, alla luce delle conclusioni del CTU” (in atti). Così delimitato l’oggetto della querela, il Collegio accoglie la domanda avanzata dal convenuto, in quanto, dalla relazione del consulente, le cui risultanze si condividono pienamente, risulta che la firma apposta alla scrittura privata del 19. 06.07, allegata alla proposta di acquisto e di cui l’attore ha dichiarato di volersi avvalere in giudizio, non è riconducibile al convenuto YYY. Di conseguenza, il documento oggetto di querela dovrà essere cancellato.

Inoltre, poiché la presente querela è stata proposta in corso di causa, e lo scrivente ha rimesso in decisione l’intera controversia, ritenuta matura per la decisione, senza avvalersi della facoltà stabilita all’articolo 225 comma 2 del cpc, il Collegio può decidere anche l’intera controversia.

La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di cui in seguito.

Giova ricordare che il diritto alla provvigione è disciplinato nell’ambito delle norme dedicate alla mediazione dall’art. 1755 c.c. il quale prevede che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.” Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta la “conclusione dell’affare” – presupposto, di regola, indispensabile ai fini del riconoscimento della pretesa patrimoniale al compenso ai sensi dell’art. 1755 c.c. – sia in rapporto causale con l’attività di intermediazione dal medesimo prestata. (Cass. 869/2018; Cass. VI sez. civile ordinanza n. 3134 del 2 febbraio 2022). Inoltre, la nozione di affare cui fa riferimento la norma indicata ricomprende qualsiasi rapporto idoneo a far sorgere obbligazioni tra le parti.

Nel caso in questione, parte attrice, secondo il principio generale in tema di onere della prova, il quale prevede che colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, non ha provato di aver svolto l’attività di mediazione. Ed invero, l’unico elemento di prova su cui si fonda la domanda attorea è la scrittura privata del 19.06.07, che è risultata apocrifa; per tali ragioni, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto non provata.

Sulle spese

Le spese di lite sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M.

n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.

PQM

il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, nei confronti di YYY, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

– accoglie la querela di falso e, per l’effetto ordina la cancellazione del documento ai sensi dell’art. 537 cpp;

– rigetta la domanda attorea e per l’effetto condanna XXX alla rifusione in favore di YYY delle spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, nonché rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre CPA e IVA;

– pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio dell’1.2.2023

Il Giudice Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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