La sentenza ha stabilito che la notifica del decreto ingiuntivo, sebbene affetta da vizi, ha raggiunto il suo scopo. Il disconoscimento di documenti contrattuali è risultato infondato in quanto gli stessi sono stati riconosciuti in un altro giudizio. La polizza fideiussoria è stata qualificata come contratto autonomo di garanzia, rendendo così inapplicabile l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salvo l’exceptio doli. Infine, il pagamento del garante, essendo stato effettuato in adempimento di un’obbligazione valida, ha fatto sorgere il suo diritto al rimborso.
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