REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. NOME COGNOME, ha reso la seguente
SENTENZA N._713_2025_- N._R.G._00001163_2024 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_11_02_2025
nella causa civile iscritta al n. 1163/24 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall’Avv NOME COGNOME ATTORE IN OPPOSIZIONE , (C.F.: ), e (C.F.: )
rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME CONVENUTO OPPOSTO Avente ad oggetto:
opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Parte attrice:
Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare :
sussistendo gravi motivi sospendere, anche inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva del titolo e/o, con gli incombenti di rito, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
nonché autorizzarsi la chiamata del terzo sig. res.
in Chieri, per i motivi indicati in premessa;
In via pregiudiziale – dichiararsi inefficace, nullo e/o illegittimo l’atto di precetto qui opposto per le ragioni esposte, nonché del titolo esecutivo.
In subordine:
così come richiesto da parte opposta, dichiarare l’incompetenza per valore del Tribunale a conoscere dell’opposizione oggetto di lite, a favore della competenza per valore del Giudice di Pace di Torino, competente anche per territorio.
Nel merito – dichiararsi che risulta destituita di fondamento la richiesta avanzata dalle C.F. C.F. C.F. da qualsiasi avversa domanda o comunque la sua eventuale riduzione, così come in premessa precisato avendo già provveduto a pagare delle somme al sig. ;
che comunque controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti;
– dichiararsi la decadenza dall’azione per i motivi indicati;
Nel merito, nei confronti del sig. -Nel caso di riconoscimento di un debito nei confronti dei sigg. rispetto ai sigg. condannare lo stesso al pagamento di quella somma riconosciuta dovuta agli stessi a favore dei sigg. In via istruttoria si chiede l’ammissione delle prove per interpello e testi sulle circostanze sopra riferite con riserva di capitolare ed indicare testi, sia in materia diretta che contraria, nonché interrogatorio formale.
Con istanza di chiamata del terzo sig. res.
in Chieri, per i motivi indicati in premessa, trattandosi di obbligazione solidale, come anche confessoriamente ammesso da controparte, chiedendo che il G.I Voglia assumere i provvedimenti relativi al fine della corretta costituzione del terzo.
Con riserva di ogni integrazione, produzione e capitolazione ai sensi e nei termini di legge.
Con il favore delle spese ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto legale.
Parte convenuta:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale, disatteso ogni contrario assunto:
In via preliminare, dato atto della definitività del decreto ingiuntivo n. 18577/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 08.12.2023 e notificato, assieme all’atto di precetto, in data 10.01.2024, dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione e respingere l’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo, anche in considerazione del fatto che le difese addotte da controparte non sono probabilmente fondate e non sussistono gravi motivi ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Nel rito, in via pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione a precetto, poiché questa verte illegittimamente su questioni attinenti al contenuto del decreto ingiuntivo, divenuto ormai definitivo e quindi da confermare dall’odierno organo Giudicante. ’opposizione a precetto oggetto di lite, a favore della competenza per valore del Giudice di pace di Torino, competente anche per territorio.
sempre nel rito, respingere la richiesta di chiamata in causa del sig. , in considerazione del principio di economia processuale;nel merito, respingere in ogni caso le domande attoree siccome infondate in fatto e diritto;
nel merito, in via di estremo subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare il diritto di regresso dei sig.ri nei confronti della sig.ra e quindi dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore pignoramento presso i sig.ri pari ad € 7.421,96 e dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento rateizzato su base mensile, con rate di ammontare pari alla somma oggetto di pignoramento, in favore dei sig.ri RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, notificato in data 15.1.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di Torino, per opporsi all’esecuzione prospettata dai creditori convenuti con la notifica del precetto in data 10.1.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.819,22 portata dal decreto ingiuntivo n. 7266/23 concesso dal Tribunale di Torino in data 11.12.2023. A tal fine ha contestato il diritto delle parti creditrici, costituite fideiussori per gli obblighi nascenti dal contratto di locazione sulla casa coniugale, di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando, quale prima eccezione, quella con la quale sosteneva che il diritto di ottenere il rimborso di canoni e spese, asseritamente corrisposti, non poteva sorgere prima del pagamento della somma azionata.
In diritto evidenziava che i convenuti agivano nei suoi confronti in regresso ex art 1949 c.c., quale debitore principale unitamente ad ex marito, dell’obbligo di pagamento di canoni e spese di locazione da essi creditori non ancora corrisposti in quanto attinti da procedura esecutiva presso terzi che prevede un pagamento rateale del credito per il quale si procede.
Sosteneva, poi, con l’eccezione di pagamento di aver già corrisposto al creditore principale una parte della somma azionata con il decreto e con eccezione di decadenza che erano decorsi i sei mesi stabiliti dall’art 13 l.n. 431/98 dalla risoluzione del contratto avvenuta ad ottobre 2021.
Concludeva, pertanto, al Tribunale di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del condebitore solidale, rispetto agli obblighi sorti con il contratto di locazione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta la quale contestava in fatto e in diritto l’opposizione avversaria e, rilevata la definitività del decreto ingiuntivo essendo l’opposizione qualificata come sola opposizione a precetto, evidenziava l’inammissibilità dei motivi di opposizione su titolo giudiziale ex art 615 co. 1 c.p.c. Chiedeva il rigetto della domanda formulata anche in via cautelare e si opponeva alla chiamata del terzo.
Con la memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. a fronte della costituzione avversaria la difesa di parte attrice eccepiva l’inesistenza e l’invalidità della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 16.7.2024 il Giudice, ritenendo insussistenti i presupposti per la chiamata del terzo e irrilevanti le prove dedotte dalle parti, fissava l’udienza del 9.1.2025 a trattazione con note scritte ex art 127 ter c.p.c. con le quali le parti rassegnavano le proprie conclusioni come riportate in epigrafe ed il giudice, in data 14.1.2025 tratteneva la causa a decisione.
2.
L’opposizione, formalmente proposta nei confronti del precetto ex art 615 c.p.c. dal debitore, è fondata per le ragioni che seguono.
L’incompetenza per valore del Tribunale per essere la somma precettata inferiore alla soglia di € 10.000 è stata eccepita tardivamente dalle parti e, pertanto, rimane ferma la competenza del Tribunale adito.
La domanda di parte attrice in opposizione deve essere riqualificata come opposizione a decreto ingiuntivo essendo stata tempestivamente proposta nei termini dell’art. 645 c.p.c. Infatti, la domanda introdotta con l’atto di citazione non contiene alcun riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, come doveva essere correttamente qualificata l’azione, ma richiama la disciplina e la giurisprudenza di legittimità all’opposizione pre-esecutiva.
Tuttavia, è noto il principio che “Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al “petitum” e alla “causa petendi” (Cass n. 7322/2019).
’applicazione di questo principio conduce il giudice a riqualificare l’opposizione come proposta, tempestivamente perché notificata 5 giorni dopo la notifica congiunta del precetto e del decreto, nei confronti del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, l’attrice censura un vizio della costituzione della parte convenuta/opposta lamentando il difetto della procura alle liti in quanto, da un lato, allegata al ricorso monitorio e non rilasciata per il giudizio di opposizione e, dall’altro, in quanto sarebbe omessa l’indicazione del cliente (nome, cognome, codice fiscale) della controparte (nome, cognome, codice fiscale) dell’ufficio giudiziario davanti al quale sarebbe pendente la lite.
Contesta la parte convenuta l’assunto evidenziando come gli elementi che controparte lamenta come assenti sono ricavabili dall’atto cui la procura è allegata e, in ogni caso, la contestazione sarebbe superata dalla mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.
Sotto il primo profilo, inesistenza della procura, deve ritenersi che “L’interpretazione della procura alle liti di cui all’art. 83 cod. proc. civ. (e, cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione ,nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a quel titolo”.(Cass n. 7772/2003). In linea di massima la procura conferita ad un avvocato per il giudizio di merito attribuisce al difensore il potere di compiere anche gli atti successivi (ivi compreso il precetto), a meno che non sia prevista espressamente una limitazione dei poteri conferiti.
Nel caso in esame la procura rilasciata all’avv. COGNOME dai convenuti è allegata al ricorso monitorio, è versata in atti ed è conferita ”per ogni stato e grado” cosicchè deve ritenersi esistente e valida anche per il giudizio di opposizione.
In caso di nullità della procura alle liti, perché non di inesistenza si può parlare per quanto si è detto, si rammenta poi che:
“Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente…l’ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve Nel caso in esame i nomi delle parti sono ricavabili dall’atto e dalla procura stessa perché le sottoscrizioni risultano leggibili;
l’indicazione del codice fiscale non è prevista a pena di nullità potendosi risalire all’identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici contenuti nella comparsa come da giurisprudenza costante (vd Cass SU n. 5303/24).
Questo motivo di opposizione con il quale si contesta la regolarità della procura rilasciata nel monitorio e la sua validità per il giudizio di opposizione è, quindi, infondato.
Nel merito, con l’atto introduttivo la sig.ra assume l’insussistenza del diritto di credito in capo ai convenuti opposti come azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Formula, quindi, una opposizione preventiva all’esecuzione ex art 615 co 1 c.p.c. su titolo giudiziale perché con essa contesta il diritto dei creditori di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Per questa parte l’opposizione è inammissibile perché con l’opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.
Per quanto detto sopra, però, l’opposizione deve essere riqualificata come opposizione a decreto ingiuntivo e questo motivo di opposizione risulta fondato.
Assume l’attrice, infatti, che i sig.ri genitori dell’ex marito fideiussori nel contratto di locazione concluso dagli ex coniugi avente ad oggetto la casa coniugale, non sarebbero titolari del credito ingiunto, rappresentato dai canoni arretrati, in quanto nel ricorso monitorio avevano indicato, quale causa petendi, l’art 1950 c.c. ovvero l’azione di regresso tra condebitori solidali (fideiussori e debitori principali).
Non avendo provato il pagamento della somma pretesa dal locatore, né avendolo ultimato per essere stati attinti dal pignoramento della pensione, non avevano diritto di regresso nei confronti della sig.ra Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto la valutazione di validità e legittimità del decreto emesso, ma la domanda di merito contenuta nel ricorso monitorio (Cass. Sez 6 n.14486/2019 “l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma richiesta dei convenuti opposti, ricorrenti nel monitorio, è volta ad ottenere la corresponsione dei canoni di locazione rimasti impagati e in relazione al pagamento dei quali si erano costituiti fideiusssori nel contratto. L’opponente contesta la qualifica di garanti spesa dai creditori nel ricorso monitorio ma la lettura del contratto di locazione (doc 1 convenuti) consente di ritenere provata l’assunzione della garanzia per il pagamento dei canoni da parte di due soggetti che non risultano conduttori o locatori ma si sono costituiti debitori solidali con i due conduttori rispetto al pagamento dei canoni e delle spese e quindi garanti.
E’ richiamato nel ricorso quale causa petendi l’art 1950 c.c. a mente del quale “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione”.
Con il monitorio i creditori affermano di essere destinatari di una ingiunzione di pagamento da parte del proprietario locatore, sig , per la somma di € 7.344,64 a titolo di canoni non corrisposti dai conduttori, e debitori principali, e che, in forza del detto decreto ingiuntivo, sono stati attinti da una procedura esecutiva presso terzi.
La giurisprudenza di legittimità sul punto insegna che “L’esperibilità dell’azione di regresso accordata al fideiussore dall’art. 1950 cod. civ. presuppone che egli abbia pagato il debito in luogo del debitore principale e del pagamento non può fare le veci la sola sottoposizione all’esecuzione di beni del fideiussore da parte del creditore, richiedendosi invece che il credito sia risultato soddisfatto attraverso l’attribuzione di somme al creditore in sede di distribuzione del ricavato” (Cass n. 4835/89).
Il pagamento del fideiussore rappresenta, quindi, un fatto costitutivo della domanda di regresso dei condebitori, odierni creditori opposti, e su di essi grava l’onere della prova.
L’inizio dell’esecuzione è provato dal pignoramento presso terzi (doc 2 convenuti) ma non c’è la prova che il G.E. abbia assegnato, al creditore , le somme pignorate.
Vi sono in atti le dichiarazioni del terzo pignorato INPS, rilasciate ai sensi dell’art 547 c.p.c., prodotte tardivamente dalla parte opponente, che attestano l’esistenza di crediti ma anche la loro impignorabilità.
In assenza di prova del pagamento il cui onere gravava, lo si ripete, sui creditori opposti, l’azione di regresso del fideiussore non poteva essere esperita e il decreto ingiuntivo si affrontano le ulteriori questioni relative alla duplicazione dei titoli e alla decadenza dall’azione ex art 13 l.n. 431/98 risultando assorbite dalla ragione più liquida (vd. da ultimo Cass. n. 693/24).
Infine, le istanze istruttorie e la chiamata di terzo sono da respingere per le ragioni già evidenziate con l’ordinanza del 16.7.2024 che qui si intendono richiamate.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/22, scaglione sino a 26.000 euro ai valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate e all’effettivo valore della causa sono poste a carico della parte opposta soccombente.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7266/23;
Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in € 264,00 per esposti e in € 2650,00 per competenze professionali (di cui euro 500,00 fase studio, euro 400,00 fase introduttiva, euro 850,00 per fase istruttoria ed euro 900,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino il 10.2.2025.
Il Giudice Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.