La sentenza conferma la revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia di un finanziamento che, in realtà, non ha comportato l’erogazione di nuova finanza ma è servito a ripianare un debito pregresso. L’operazione, perfezionata in un periodo sospetto antecedente al fallimento, è stata ritenuta lesiva della par condicio creditorum.
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