La sentenza affronta la tematica dell’inefficacia dei pagamenti in ambito di concordato preventivo. Viene affermato il principio per cui i pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento, sebbene in costanza di concordato preventivo, non siano soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 44 L.F. ma possono essere dichiarati inefficaci ex art 161 comma 7 L.F. se costituiscono atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. Diversamente, i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono soggetti a revocatoria fallimentare.
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