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Codice Civile
Codice Penale

Diritto Fallimentare

Concordato preventivo, riflessi pubblicistici

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013

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Dichiarazione di fallimento, accertamento del credito

6 l. f. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante.

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Rapporto tra concordato preventivo e fallimento

Deve ritenersi che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. La conseguenzialità logica tra le due procedure non si traduce dunque in una conseguenzialità procedimentale, ferma restando la connessione fra l’eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza di fallimento.

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Fallimento, il curatore è terzo e non parte

Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art.

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Fallimento, stato passivo, mancanza di data certa

La carenza di data certa va considerata come fatto impeditivo oggetto di eccezione in senso lato. E’ quindi espressamente attribuito al giudice delegato il potere-dovere di sollevare le eccezioni rilevabili di ufficio, potere-dovere che peraltro, anche in assenza di espresso dato normativo, sarebbe comunque desumibile dai principi già affermati in tema di ampliamento del rilievo di ufficio della nullità, pure in presenza di azione di risoluzione.

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Ammissione al passivo fallimentare, onere probatorio

L’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l’eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. La necessità di precostituirsi una prova idonea a dare dimostrazione di una pretesa creditoria eventualmente successivamente maturata si pone in contrasto con la peculiare natura dei rapporti commerciali, che ha indotto il legislatore a prevedere semplificazioni probatorie (art.

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Curatore, terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito

Ai fini della delibazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta dal creditore, il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.

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Fallimento, scritture private e contabili, regime probatorio

Relativamente al regime probatorio concernente le scritture private e scritture contabili astrattamente applicabile nei confronti di un imprenditore, ove sia successivamente intervenuto il suo fallimento, anche nei confronti del curatore, in proposito per quanto concerne l’art.

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Concordato preventivo, natura contrattuale

L’indubbia, originaria e permanente, natura dispositiva e, quindi, derogabile della disposizione – in presenza della clausola “se il concordato … non dispone diversamente …” – valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo nel regime introdotto dal d. lgs. n. 169 del 2007 e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato.

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Concordato preventivo, nomina giudiziale del liquidatore

La nomina giudiziale del liquidatore è collegata al solo concordato preventivo con cessione dei beni, ciò conformemente anche alla ratio di tale forma di concordato, volto appunto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l’oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori.

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Concordato preventivo, decreto di omologazione

183, primo comma, della legge fallimentare, nel testo sostituito dall’art. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che attraverso il decreto del tribunale che pronuncia sull’omologazione può essere proposto reclamo alla corte di appello, e che l’art.

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Trasferimento di ipoteca, opponibilità al fallimento

In generale, perché un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell’iscrizione d’ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento.

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Fallimento, cessione del credito munito di ipoteca

Nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l’annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua dichiarazione.

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Trasferimento ipoteca eseguita dopo fallimento

45 legge fallimentare riguarda esclusivamente gli atti di disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei creditori. In sostanza, essa comporta un pregiudizio (di mero fatto, e del tutto legittimo) limitato ai creditori ammessi al riparto in posizione subordinata.

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Atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento

Il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione – in senso ampio – del credito, quale la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. La ratio del citato articolo 45 l. f. è, infatti, quella di impedire un pregiudizio ai creditori conseguente da atti compiuti dopo l’apertura della procedura concorsuale garantendo la cristallizzazione della situazione patrimoniale alla data del fallimento.

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Amministratore giudiziario, legittimazione reclamo

L’amministratore giudiziario, nominato in sede di sequestro assunto ai sensi dell’art.

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Comportamenti prima dell'apertura del fallimento

Nulla esclude che l’esame possa essere condotto anche con riferimento a comportamenti posti in essere prima dell’apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalità operative adottate dall’imprenditore nell’esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l’apertura della procedura concorsuale.

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Beneficio esdebitazione, accertamento del giudice

L’effetto indicato dal legislatore come ostativo alla concessione del beneficio dell’esdebitazione, consistente nella determinazione del ritardo o nella contribuzione alla sua verificazione, è riconducibile ad una condotta non delineata nella sua specificità, sicché questa può essere correttamente riscontrata dal giudice di merito, quando sia stata accertata la conseguenza pregiudizievole dell’allungamento dei tempi di definizione della procedura.

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Conseguimento del beneficio dell'esdebitazione, discrimine

La nota di discrimine fra imprenditori falliti, ai fini del conseguimento del beneficio del’esdebitazione, non andrebbe individuata sulla base di un dato legato a contingenze casuali e non riconducibili all’operato dell’imprenditore, quale il numero dei creditori privilegiati e la consistenza del loro crediti, ma potrebbe essere piuttosto ricercata nella valorizzazione del dato comportamentale del debitore.

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Esdebitazione, soddisfazione di tutti i creditori concorsuali

Richiedere la soddisfazione in qualche misura di tutti i creditori concorsuali comporterebbe la necessità del pagamento integrale di quelli muniti di privilegio generale e di quelli muniti di privilegio speciale nei limiti dei beni gravati, non potendosi provvedere al soddisfacimento dei creditori chirografari se non nel rispetto della cause di prelazione.

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