952 c. c. , prevede la possibilità di alienazione separata della proprietà della costruzione rispetto a quello del suolo, senza che possa desumersi che detta separazione debba operare a senso unico; ciò, infatti, comporterebbe la inammissibile impossibilità per l’originario proprietario del tutto che la proprietà del suolo, ormai priva dello jus edificandi, possa essere successivamente ceduta a terzi. 952 c. c. consente di separare la proprietà del suolo da quella della costruzione su di esso esistente, non può dubitarsi che in difetto di una inequivoca costituzione, contestualmente alla vendita del suolo, di un diritto di superficie in favore del venditore o di terzi, onde determinare la separazione della proprietà del suolo da quella del fabbricato, non può trovare applicazione il principio generale di accessione.
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