Ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro lavoratore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, è comportamento lesivo del diritto di sciopero. Lo spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti (quali quelle svolte dal lavoratore in sciopero), effettuato per esigenze aziendali, è diritto tutelato dall’art.
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