Il Tribunale ha rigettato sia la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità che la domanda di sospensione del pagamento dei canoni e compensazione del credito. Si è ritenuto che la morosità del conduttore, pur costituendo di regola un inadempimento grave, nel caso di specie non fosse tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo stata limitata a un solo canone e immediatamente sanata. Inoltre, è stato ritenuto che la clausola del contratto preliminare di compravendita che prevedeva la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni non fosse applicabile al caso di specie.
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