Nel caso esaminato, la Corte di Appello, dopo aver dato atto che le parti avevano individuato il bene, tanto nel preliminare che nel definitivo, con riferimento alle sue caratteristiche ed alle planimetrie, ha affermato che l’indicazione dell’estensione del bene stesso avesse valore meramente indicativo, trattandosi comunque di vendita a corpo e non a misura, ed avendo le parti inteso indicare la superficie commerciale del bene compravenduto. La seconda ipotesi, invece, non assicura analoga certezza nella perimetrazione dell’applicabilità del rimedio in esame, poiché fa confluire la verifica dell’intenzione delle parti di assoggettare il loro regolamento negoziale al rimedio di cui all’articolo 1538 c. c. , comma 1, nell’ambito del procedimento di interpretazione del contratto e di ricostruzione della volontà delle parti stesse.
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