La violazione dell’obbligo di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene venduto, assunta dal venditore nel contratto di compravendita, trova titolo nel medesimo contratto quale unica fonte di obbligazioni per le parti e rientra nella disciplina dell’inadempimento (ad esempio, Cass. Alla mancata cancellazione dell’ipoteca cui il venditore si sia obbligato, consegue il diritto del compratore al risarcimento del danno, il quale, circa l’an debeatur, è “in re ipsa” e trova la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dal venditore, mentre, ai fini della determinazione e liquidazione, richiede la prova di un concreto pregiudizio economico, non rimanendo altrimenti precluso al giudice di negare la sussistenza stessa del danno.
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