U, 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex articolo 1127 c. c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato. La condizione di liceità della sopraelevazione è, dunque, subordinata alla verifica che il fabbricato condominiale sia conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale (L. n. 64 del 1974, articolo 14), dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell’edificio sottostante, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito.
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