La sentenza chiarisce i criteri per distinguere un contratto di compravendita da uno di prestazione di servizi in ambito internazionale, applicando il Regolamento UE n. 1215/2012. La giurisdizione è determinata in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione principale. Nel caso specifico, la lavorazione doveva avvenire in Slovenia, quindi la giurisdizione spetta al giudice sloveno.
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