Il giudizio verte sulla compravendita di quote societarie e sull’impugnazione del prezzo. Il giudice ha affermato che l’onere della prova sulla simulazione del prezzo ricade sull’attore, che non ha fornito prove sufficienti. Inoltre, l’applicazione della garanzia per vizi della cosa venduta alle quote societarie richiede specifiche garanzie contrattuali o la prova del dolo, elementi non emersi nel caso in esame. Infine, la mancata presentazione di memorie istruttorie e la mancata partecipazione alle udienze successive da parte dell’attore hanno dimostrato un disinteresse a proseguire l’opposizione.
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