In base alla giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (o non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza ― o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. ― di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. 31 agosto 2016, n. 17441).
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