La società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese. Nelle società di persone, in effetti, è l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le società di capitali nell’articolo 2495 c. c. , posto che, nell’ipotesi di semplice inattività, l’organizzazione sociale è in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex articolo 2272 n. 4 c. c. (v. anche Cass. ,
Continua »