TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1814/2022 pubblicata il 19/12/2022
Nella causa iscritta al ruolo n. 5933/2018 R.G. vertente
TRA
XXX,
-ATTORE-
CONTRO
YYY (oggi ***) (C.F.) in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
-CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHE’ CONTRO
REGIONE CALABRIA (P.IVA);
-CONVENUTA-
Oggetto: Recupero somme per compensi professionali.
Conclusione delle parti: All’udienza del 15/09/2022 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX citava l’YYY Calabria – oggi *** in liquidazione – in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Catanzaro, esponendo quanto segue:
– di aver sottoscritto, in data 31/03/2010, con l’YYY la “Convenzione di incarico per affidamento di collaudo tecnico –amministrativo relativo al progetto PF 701186”.
– di aver adempiuto, regolarmente, al mandato ricevuto, provvedendo ad effettuare i collaudi sui lavori per un importo pari alla somma di € 3.869.489,56, e di aver trasmesso la relazione di collaudo tecnico-amministrativa e certificazione di collaudo in data 26/11/2014 prot. 23657 e, contestualmente, inviato alla Regione Calabria – Dipartimento n.6 Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca ed all’YYY la distinta di parcella del 29/11/2014;
– di avere, successivamente, in data 26/10/2016, sollecitato il pagamento degli onorari al Commissario Liquidatore YYY, il quale a mezzo pec del 29/10/2016, chiedeva di ottenere copia della convenzione e distinta di parcella;
– di aver inviato, in data 03/11/2016, quanto richiesto dal Commissario Liquidatore, modificando la distinta di parcella avendo, nelle more, mutato il proprio regime fiscale passando al regime forfettario, non soggetto ad Iva e Ritenuta d’Acconto, ma nessun riscontro perveniva dal Commissario Liquidatore né da parte di altri uffici preposti;
– di aver inviato, in data 21/06/2018, messa in mora per il sollecito di pagamento della complessiva somma di € 12.717,08, comprensiva di sorte capitale per € 12.425,76, C.N.P.A.I.A. 4% per € 508,68.
Non essendo pervenuto alcun riscontro, XXX ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “Accertare e dichiarare che l’Architetto XXX è creditore della somma di € 12.425,76 per sorte capitale oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 marzo 2019, si costituiva in giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo, in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria in relazione alla domanda avanzata e alla richiesta economica che ne costituisce l’oggetto. In subordine, nel merito, ma senza recesso dall’evidente difetto di legittimazione passiva, rigettare innanzitutto ogni richiesta istruttoria e, quindi, la domanda stessa nei confronti dell’amministrazione regionale, in quanto irricevibile, inammissibile ed infondata sotto ogni aspetto”.
Successivamente, all’udienza del 01/04/2019 veniva dichiarata in giudizio la contumacia dell’altra convenuta YYY e la causa veniva, quindi, istruita mediante concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il deposito in telematico di sintetiche note scritte.
Infine, con provvedimento del 08 marzo 2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, il mutato Giudice all’udienza del 15/09/2022, lette le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, in ordine alla domanda avanzata da parte attrice nei confronti della Regione Calabria deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ente Regionale.
Infatti, dalla documentazione presente in atti emerge che con la delibera di Giunta regionale n. 695/2005 è stata regolamentata l’attività di collaudazione nel settore della forestazione e, all’art. 3 della suddetta delibera, è stato espressamente previsto che: “gli enti provvederanno con proprie deliberazioni a conferire formale incarico al collaudatore designato dal Dipartimento Forestazione.
A tal fine, con delibera del C.d.A. A.F.o.R. n. 189 del 31/08/2006 è stato approvato il relativo schema di convenzione e, con nota n. 5647 del 01/02/2010 della Regione Calabria Dipartimento n. 6, è stato designato quale collaudatore per i lavori di presidio e manutenzione progetto PF 701186 Servizio AIB Provincia di Reggio Calabria l’arch. XXX.
Pertanto, dagli atti di causa è emerso chiaramente che tutto il rapporto amministrativo e obbligatorio contabile sia intercorso tra l’odierno attore e l’YYY – oggi ***-, la quale deve perciò essere considerata come l’unica parte contrattuale della prima, in quanto la Regione Calabria non ha mai assunto obbligazioni o rapporti contrattuali con l’odierna parte attrice, la quale, diversamente, ha disciplinato i propri rapporti di natura giuridica ed economica direttamente con l’YYY (vedi Convezione di incarico di affidamento relativo al progetto PT701186 all. n. 1 fasc. parte attrice)
Oltretutto, si osserva che con l’art.4 della L.R.11 maggio 2007, n.9, l’YYY è stata soppressa e posta in liquidazione e le relative funzioni amministrative sono state trasferite o delegate alle Province (liquidazione, ancora in essere, ex art 13 legge reg.16 maggio 2013 n.25).
Al riguardo, la Legge Regionale n.23/2015, all’art. 13, commi 8 e 9, stabilisce che “Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell’AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull’approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione. L’approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l’estinzione dell’AFOR e il trasferimento all’Azienda *** delle risorse strumentali e finanziarie residue”.
Orbene, dal tessuto normativo su riportato si evince che nessun obbligo finanziario e patrimoniale deriva e può discendere dalla liquidazione dell’ente soppresso in capo alla Regione Calabria, in quanto il nesso di strumentalità che lega i due Enti si esaurisce, in questa fase finale, nella nomina del Commissario Liquidatore e nell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Regione Calabria.
Entrando nel merito, si ritiene, invece, da accogliere pienamente la richiesta di parte attrice nei confronti della convenuta contumace YYY – oggi *** – in persona del Commissario liquidatore-legale rappresentante pro tempore, che costituisce, dunque, il legittimo solvens in quanto ha concretamente stipulato la convenzione da cui scaturisce il credito vantato dall’arch. Roberto Pansino.
Ebbene, nel corso del giudizio parte attrice ha puntualmente allegato tutta una seria di documentazione comprovante il credito vantato nei confronti della suddetta convenuta YYY
Nello specifico, infatti, parte attrice ha allegato la “Convenzione di incarico per affidamento di collaudo tecnico-amministrativo relativo al progetto PF 701186” sottoscritto in data 31/03/2010 con l’YYY (v. all. 1 fasc. parte attrice).
Ha, altresì, allegato la documentazione comprovante il deposito presso l’YYY del collaudo per l’incarico assunto regolarmente protocollato, nonché distinta di parcella anche questa regolarmente protocollata, redatta sulla base dei parametri forniti dall’Art. 7 della convenzione, oltre al sollecito di pagamento (v. all. 2-3-4 fasc. parte attrice).
Orbene, al detto sollecito ha risposto il Commissario Liquidatore p.t. nella persona del Dott. ***, il quale non ha mai contestato il riconoscimento del credito vantato da XXX nei confronti dell’Ente in questione, invitando semplicemente l’odierno attore a ripresentare la documentazione comprovante l’attività svolta e facendo presente l’incapienza dell’YYY per quanto concerneva i debiti assunti (v. all.5 fasc. parte attrice).
Pertanto, nell’odierno giudizio si può ritenere che parte attrice abbia puntualmente provato in giudizio la propria pretesa avanzata nei confronti dell’YYY, allegando una rilevante ed esaustiva produzione documentale a sostegno del riconoscimento del proprio credito.
Sul punto la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione afferma che: “In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. n. 25584/2018).
Per ciò che concerne, invece, la posizione processuale dell’YYY- odierna convenuta contumace- in ordine all’onere della prova, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce che “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013).
In definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il Giudice ritiene di dover accogliere la domanda presentata da XXX nei confronti dell’YYY – oggi *** in liquidazione – in persona del legale rappresentate pro tempore, condannando la stessa al pagamento nei confronti del suddetto Pastina della somma complessiva di € 12.425,76 per sorte capitale oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed interessi dalla domanda (29/10/2018) sino al soddisfo, avendo l’odierno attore prestato la propria attività conformemente a quanto stabilito nella “Convenzione d’incarico per l’affidamento di collaudo tecnico-amministrativo relativo al progetto PF 701186” stipulata con l’YYY
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, in quanto l’attività defensionale si è conclusa nel vigore del nuovo d.m. (cfr. Cass. n. 33482/2022 e SU n. 17405/2022), per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000), importi diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del grado di difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria in quanto svoltasi mediante allegazione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
– Dichiara, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della convenuta Regione Calabria in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
– Accoglie la domanda avanzata da XXX nei confronti dell’YYY – oggi *** in liquidazione – in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l’effetto, condanna la stessa al pagamento in favore di XXX della somma di € 12.425,76 per sorte capitale oltre C.N.P.A.I.A. (4%) ed interessi come dalla domanda (29/10/2018) sino al soddisfo;
– Condanna, altresì, l’YYY – oggi *** in liquidazione – in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di XXX che si liquidano in € 1.698,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
– Condanna, infine, XXX alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Calabria in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 1.698,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 16/12/2022
Il Giudice
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