REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott., ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1080/2021 pubblicata il 31/12/2021
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 905/2021 R.G., vertente
TRA
XXX (C.F.)
– ATTORE –
CONTRO
YYY S.P.A. (già ZZZ S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
– CONVENUTA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
XXX ha proposto opposizione all’atto di precetto ritualmente notificatogli da ZZZ S.P.A sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. n. 271/2019 emesso dal Tribunale di Crotone in data 15.03.2019.
A sostegno della propria domanda l’attore ha eccepito:
– La nullità del decreto monitorio per invalidità della notifica, effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza;
– La prescrizione del diritto di credito originato dal contratto di finanziamento nr. 122305 stipulato con la *** Bank in data 29.11.2006; Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, resistendo alle avverse domande e chiedendo il rigetto della inibitoria richiesta.
Rigettata la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato e istruita la causa in via meramente documentale, da ultimo, all’udienza del giorno 22 dicembre 2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti sicché la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. *** L’opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo di opposizione (ex art. 617 co.1 c.p.c.), afferente alla eccepita nullità del titolo esecutivo per invalidità del procedimento di notificazione, si osserva che come affermato da Cass. n. 25900 del 2016 e ribadito da Cass. n. 19105 del 2018: “la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali a mero titolo di esempio la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell’art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.”.
L’applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 1971 (pronuncia n. 700), secondo la quale l’opposizione al precetto, ex art 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall’art 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa, giacché nel contesto del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione).
D’altro canto è lo stesso attore a evocare l’istituto della nullità processuale e non già quello dell’inesistenza giuridica (mai sanabile) sicché nessun pregiudizio può essere individuato nella mera invalidità della notifica del titolo posto alla base del precetto (a ciò si aggiunga peraltro che l’ordinamento prevede pure il rimedio dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.).
Quanto al secondo motivo di opposizione (ex art. 615 co. 1 c.p.c.) inerente alla eccepita estinzione del diritto di credito per intercorsa prescrizione – credito originato dal contratto di finanziamento nr. 122305 stipulato dall’odierno opponente con la *** Bank in data 29.11.2006 – si tratta di questione di merito non deducibile in questa sede.
Invero, occorre osservare che il il titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto è da individuare non già nel contratto di finanziamento bensì nel titolo giudiziale monitorio (decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale) sicché, per granitico orientamento di legittimità, non possono essere sollevate in sede di opposizione preventiva all’esecuzione, questioni attinenti al contenuto del provvedimento giudiziale bensì eventualmente essere eccepiti fatti estintivi o adempimenti successivi di cui parte opponente non fornisce alcuna prova.
Invero, ogni specifica doglianza attinente al provvedimento giudiziale deve essere risolta, per coerenza intrinseca del sistema ordinamentale, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela e impugnazione; in altri termini, la contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, può essere basata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento giudiziale, soltanto qualora i vizi di formazione del provvedimento si risolvano in cause d’inesistenza giuridica dello stesso; per contro, gli ulteriori e diversi vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del giudizio nel processo in cui al provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l’impugnazione del titolo esecutivo (nel caso di specie, opposizione a d.i., eventualmente tardiva ex art. 650 c.p.c.) non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della esecuzione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24027 del 13.11.2009; Cass. Civ., sent. n. 4505 del 24.02.2011).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in virtù dei parametri di cui al d.m. 55/2014, con applicazione degli scaglioni medi ridotti nella misura massima prevista dall’art. 4 del d.m. cit. in virtù della non complessità delle questioni trattate, della durata del giudizio e della istruzione soltanto documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sez. civile, in persona del Giudice monocratico, dott., definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 485/2019 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta l’opposizione;
2. Condanna XXX al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano nella somma di € 1.618,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. nella misura di legge.
Così deciso in Crotone, in data 31.12.2021
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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