REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione moncratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3018/2022 pubblicata il 07/12/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3812/2020 promossa da:
XXX e YYY
OPPONENTE contro
ZZZ S.R.L., , e per essa la sua procuratrice KKK Spa con il patrocinio dell’ avv.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di discussione del 5.07.2022.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 23.07.2020 alla ZZZ s.r.l., e per essa dalla sua procuratrice KKK S.p.A, XXX ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l’atto di precetto (notificatole in data 15.07.2020 dalla medesima ZZZ s.r.l., e per essa dalla sua procuratrice KKK S.p.A.), in quanto fideiubente della società debitrice fallita *** s.r.l., per il complessivo importo di € 207.173,71, comprensivo delle competenze legali e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1106/95 del 5.10.95, notificato il 25.10.95 e munito di formula esecutiva il 20.08.96.
XXX, a fondamento dell’opposizione, ha dedotto l’inesistenza, in capo al creditore, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per i seguenti motivi:
– intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito azionato;
– inidoneità e inefficacia del titolo esecutivo azionato, stante la mancanza di specificazione circa la definitiva esecutorietà del titolo posto a base della preannunciata esecuzione ex art. 647 cpc;
– evidente contraddizione nell’elencazione delle intervenute cessioni del credito con conseguente incertezza sulla titolarità dello stesso in capo alla ZZZ srl e per essa alla sua procuratrice *** S.p.A;
– omessa comunicazione nei suoi confronti della cessione del credito;
– violazione dell’obbligo della preventiva escussione del debitore principale da parte del medesimo creditore.
Nelle conclusioni, l’opponente, ha chiesto:
1) in via preliminare: “sospendere con decreto “inaudita altera parte”, l’efficacia esecutiva del titolo azionato con ordine di inibizione di ogni azione esecutiva per il recupero delle somme intimate con l’opposto precetto stante l’inidoneità del titolo giudiziale ivi indicato a fondare qualsivoglia procedura esecutiva, con conseguente declaratoria dell’illegittimità ed inefficacia del precetto stesso”;
2) nel merito: accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto della ZZZ srl e per essa alla sua procuratrice *** S.p.A di procedere ad esecuzione forzata stante il decorso del termine prescrizionale del diritto di credito di cui al precetto notificato il 15.7.2020 ex art. 2946 cc e 2953 cc con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia del precetto e, comunque accertare e dichiarare che la opponente non è debitrice delle somme precettate. Con condanna dell’opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c per lite temeraria, danni da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico il 9/10/2020 si è costituita in giudizio l’opposta, eccependo in primo luogo l’interruzione della prescrizione decennale del d. i. n. 1106/1995 e, inoltre, affermando la sussistenza della legittima titolarità del credito azionato in capo alla ZZZ S.r.l., non essendovi alcuna contraddizione nell’elencazione delle intervenute cessioni, elencazione contenente solo l’indicazione dei vari cambi di denominazione sociale della titolare del credito. Quanto alla dedotta mancata comunicazione della cessione *** SPA –
ZZZ SPA l’opposta ha eccepito da un canto “l’efficacia erga omnes della pubblicità della cessione su G.U. dell’8/8/2017, parte II N. 93” costituente prova della conoscenza legale e per altro verso che con l’intimazione di pagamento al debitore ceduto si realizza del pari la notificazione della cessione, ex art. 1264 cc.
Ha concluso l’opposta chiedendo la conferma dell’ordinanza di rigetto del 26.8.2020 della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, nonché, nel merito, il rigetto della domanda proposta perché infondata. Il tutto con vittoria di spese e competenze sia della fase cautelare che di merito.
Con ordinanza in data 26/8/2020 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
Nel merito, con la memoria di cui all’art. 183 co. VI, 1à co. cpc, parte opponente, “ad integrazione e precisazione” dei motivi già dedotti, ha eccepito “la mancanza di conformità tra il titolo esecutivo e il relativo atto di precetto per cui è causa”, evidenziando in particolare l’inefficacia ai fini probatori dei documenti esibiti in semplice copia concernenti sia il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1106/95) sia la domanda di intervento, a prova dell’interruzione decennale di prescrizione, del 5.03.97 nella procedura rge 170/95 riunita alla 50/96 in danno di altra fideiubente, co-garante dell’odierna opponente, ***, nella cui procedura di espropriazione immobiliare era stato assegnato al creditore *** S.p.A., dante causa dell’odierno creditore ZZZ s.r.l., l’importo di € 110.625,68. Per le suddette ragioni ha quindi l’opponente lamentato anche l’assoluta incertezza del quantum debeatur precettato, comportante, “una sostanziale nullità dell’atto di precetto opposto”.
Con le successive memorie ex art. 183, VI co. cpc, sempre parte opponente ha chiesto ordinarsi l’esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle prestate fideiussioni del 26.10.88, di cui al d.i., al fine di verificare la mancata preventiva escussione del debitore principale, riservandosi anche in riferimento alle modifiche introdotte ex L. 154/92, alla normativa ABI e alla contrarietà alla legge antitrust n. 287 del 10.10.1990.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, secondo termine, parte opposta ha depositato l’attestazione di conformità delle copie cartacee e digitali agli originali della documentazione contestata ed ha eccepito:
– la mancanza di prove circa i fatti modificativi e/o estintivi successivi alla formazione del titolo, gravanti, ex art. 2967 c.c., su parte opponente, essendosi questa limitata sul punto a generiche asserzioni;
– che le fideiussioni menzionate nel titolo esecutivo, del 26.10.88, erano di £ 300.000.000 e di £ 100.000.000, entrambe a firma di ***, ***, XXX e ***, e in tal misura hanno determinato il quantum dell’intimazione;
– che il decreto ingiuntivo n.1106/95, titolo esecutivo definitivo, è stato oggetto di opposizione conclusa con sentenza di rigetto, sicché ogni eccezione sia sui documenti giustificativi che sul credito è coperta dall’efficacia del giudicato sul dedotto e sul deducibile;
– che la richiesta di esibizione delle fideiussioni originali e l’eventuale impugnazione delle garanzie per violazione della legge antitrust sono tardive ed inammissibili.
La causa è stata quindi istruita mediante l’acquisizione della produzione documentale delle parti e all’udienza del 5.07.2022, è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ****
L’opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va preliminarmente rilevato che nella fattispecie all’esame il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è di formazione giudiziale. Consiste, in particolare, nel decreto ingiuntivo n. 1106/95 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5/10/1995 e munito della clausola di esecutorietà in data 20/8/1996, a firma della funzionaria di cancelleria, dott.ssa, a seguito di ordinanza del giudice nell’ambito del giudizio di opposizione, proposto anche dall’odierna opponente, avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con la quale venne dichiarata l’esecutività dello stesso (v. atto di precetto in cui sono espressamente riportati tutti i suddetti dati nonché la relativa documentazione depositata in atti).
Tanto premesso, va ribadito anche in questa sede, quanto già rilevato in sede di cautela e cioè che per giurisprudenza assolutamente costante e univoca, in sede di opposizione all’esecuzione (iniziata o solo minacciata come nella specie) promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può , invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente che avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso concluso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (Cass. n. 27159/06; Cass. n. 26089/05; Cass. n. 10504/04; Cass. n. 12251/07).
Pertanto, qualora l’esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, come nel caso di specie, la cognizione del giudice in sede di opposizione alla minacciata esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all’accertamento dell’esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia.
L’esistenza del titolo, nel caso di specie, non può ritenersi effettivamente contestata con l’atto di citazione in opposizione. Del tutto genericamente infatti l’opponente si limita ad asserire che la ZZZ avrebbe posto a base dell’atto di precetto un non meglio individuato decreto ingiuntivo n. 1106/95 del 5/10/95 e notificato il 25/10/95 e munito di formula esecutiva il 20/8/96.
Fatto sta che però, in primo luogo, l’opponente non mostra alcun dubbio sull’esistenza del titolo dal momento che ha dedotto il termine prescrizionale del diritto fatto valere con il precetto opposto, espressamente contestando “quindi il sopravvenuto difetto del titolo posto a base del precetto notificato il 15/7/2020”. Né ha mai contestato, né avrebbe potuto farlo, che il predetto decreto ingiuntivo le sia stato regolarmente notificato (visto che risulta documentata la regolare notifica).
Va poi ricordato che l’ art 654 cpc, nel caso che il precetto si riferisca ad un decreto ingiuntivo, consente di fare a meno di una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell’ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, il tutto per semplificare e velocizzare l’inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo – già necessariamente avvenuta in precedenza ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione – ed integrandola se il titolo al momento della notifica non era ancora munito di esecutività (Cass. n. 12731 del 2007).
In ogni caso il titolo esecutivo nonché l’attestazione di esecutorietà dello stesso, espressamente indicati nell’atto di precetto, sono stati ritualmente prodotti a seguito della oltre modo generica contestazione inerente l’asserita mancanza di titolo. E’ stata altresì prodotta tutta la documentazione inerente il tempestivo intervento spiegato dalla odierna parte opposta nella procedura esecutiva n. 170/95 (riunita alla n. 50/969), promossa in forza del medesimo titolo, nei confronti della condebitrice solidale ***, volta a dimostrare l’intervenuta interruzione del corso prescrizionale del diritto di credito azionato (cfr. relativi atti e documenti regolarmente depositati nel fascicolo telematico).
A riguardo dell’eccezione di mancata attestazione della conformità agli atti originali, per quanto riguarda il titolo esecutivo, e di asserita difformità del precetto azionato rispetto al titolo, tra i quali non vi sarebbe corrispondenza in relazione al quantum precettato, è appena il caso di ricordare che secondo il condivisibile indirizzo della S.C. ( Cass. Civ. 8481/2021) il “disconoscimento deve essere specifico. Sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento, l’utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell’originale (….). La contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa dell’originale (….). La contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset”.
Considerato che all’eventuale produzione di documenti in copia non è correlata alcuna sanzione di nullità, non può escludersi valore probatorio agli stessi, in difetto di specifiche contestazioni.
Tali conclusioni si impongono anche alla luce di una interpretazione delle disposizioni in tema di processo civile telematico, pure propugnata dalla S.C., svincolata da rigidi formalismi ed orientata ad assicurare il principio di strumentalità delle forme ex art. 121 e 156 c.p.c. (cfr. in argomento Cass. Civ. 22438/2018).
Discende da quanto esposto l’assoluta infondatezza dell’eccepita inesistenza del titolo.
Il decreto ingiuntivo, munito di formula di esecutorietà, quando la XXX ha proposto opposizione esisteva ed era a lei perfettamente noto, di talchè deve ritenersi tardiva l’eccezione formulata solo in sede di memoria ex art. 183 cpc, di difformità dell’entità del credito azionato con il precetto opposto rispetto a quello riconosciuto con il decreto ingiuntivo, munito di esecutorietà, nei suoi confronti, in qualità di fideiubente.
Per le medesime ragioni, va confermato l’implicito rigetto della richiesta di ordine di deposito ex art. 210 cpc delle fideiussioni originali prestate dall’odierna opposta di cui al decreto ingiuntivo.
Passando, a questo punto, ad esaminare l’ eccepita prescrizione del diritto, ritualmente sollevata con l’opposizione, che costituisce l’unico fatto di natura estintiva successivo alla formazione del titolo, va qui richiamato (e ritrascritto) quanto già rilevato con il provvedimento cautelare di rigetto dell’istanza di sospensione, atteso che risulta ampiamente documentato che all’esito della conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – definito con sentenza del 12/3/1998 – l’odierna resistente ha spiegato tempestivo intervento nella procedura esecutiva n. 170/95 (riunita alla n. 50/96) promossa, in forza del medesimo titolo, nei confronti della condebitrice solidale ***;
– a norma dell’art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori;
– la disciplina dell’art. 1310, comma 2 c.c. sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/06/2001, n.8136);
– alla data dell’8/4/2011, la detta procedura esecutiva risultava ancora pendente, come emerge pacificamente dal documento relativo al progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato; – l’atto di precetto è stato notificato in data 15/7/2020, quindi prima dello spirare del termine ordinario di prescrizione.
Va dunque rigettata l’eccezione di prescrizione del credito azionato.
Va altresì rigettata l’eccezione di mancata preventiva escussione del debitore principale, ribadendo anche qui la motivazione già esposta nel provvedimento cautelare di diniego della concessione di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di esecutivo, ovverosia che nel contratto intercorso con l’odierna opposta era espressamente prevista la rinuncia al beneficio delle preventiva esclusione del debitore principale, come è espressamente ricordato nella sentenza n. 365/98 in cui si afferma che “per quel che riguarda la posizione dei fideiussori, il relativo contratto prevedeva l’esonero della banca dall’onere di agire verso il debitore principale a norma dell’art. 1957 cc” .
Non è dunque più possibile far valere in questa sede questioni riguardanti la formazione del titolo già peraltro risolte con sentenza passata in giudicato.
Non rimane a questo punto che affrontare la questione inerente l’asserita “incertezza sulla titolarità dello stesso (cioè del credito) in capo alla ZZZ srl e per essa alla sua procuratrice KKK Spa” derivante, secondo l’assunto, dalla “per di più …evidente contraddizione nella elencazione delle intervenute cessioni del credito….
Va immediatamente rilevato come la contestazione testè riportata sulla titolarità del credito in capo alla precettante, odierna opposta, sia connotata da estrema genericità essendo riferita ad una incertezza dello stesso, senza che ne venga in alcun modo contestata l’esistenza.
Peraltro, come correttamente evidenziato dall’opposta, l’elencazione richiamata dall’opponente che creerebbe incertezza sul credito nulla ha a che vedere con le cessioni del credito, atteso che essa riguarda la procura che ZZZ ha conferito a KKK spa. Quest’ultima però, come all’evidenza emerge dall’atto di precetto stesso, non è né cedente né cessionaria, ma solo procuratrice della ***, giusta atto nn. 70850/11358 del 20.07.17 per Notaio (come da doc.1 allegato all’atto di citazione). L’elencazione “contestata” riguarda puramente e semplicemente i cambi di denominazione sociale della procuratrice che da *** ***, giusta atto nn.67286/18493 del 15/710 per Notaio , è divenuta *** Spa (v.Doc.5 verbale di Assemblea Straordinaria n.12539/6528 del 30.10.15 per Notaio) e poi KKK Spa (v. visura CCIAA di Verona del 25/6/19).
La titolarità del credito in capo alla ZZZ, che si ripete, non risulta di fatto contestata, è stata comunque ampiamente documentata, così come è stato provato che la KKK sia sua procuratrice (cfr. relativi atti e documenti puntualmente allegati all’atto di citazione e alle memorie istruttorie).
Parte opposta ha illustrato e documentato come *** S.p.A. (già ***, ***, ***, ***o *** -cfr., atto di fusione del 15.11.2010 depositato in atti-) ha concluso un contratto di cessione di crediti con *** S.p.A., giusta G.U., parte II – n. 61 del 24.5.08, come da relativa e regolare produzione documentale.
La *** e la *** *** S.p.A., società con socio unico appartenente al gruppo bancario “***” (cfr. atto per notar, del 14.12.2010 regolarmente depositato) hanno deliberato e determinato, poi, la fusione mediante incorporazione della società “*** Spa” nella società “*** *** Spa”, come da atto di fusione depositato, datato 14.12.2010 (v. relativo atto depositato nel fascicolo telematico).
Successivamente, *** *** Spa, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99, ha concluso un contratto di cessione pro-soluto con un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., di cui alla pubblicazione in G.U. il 25.11.2014 n.139, con *** s.r.l. (anche questa regolarmente prodotta e depositata)
La *** s.r.l. ha concluso, poi, contratto di cessione con ZZZ s.r.l., giusto avviso, in allegato, pubblicato su G.U n.93 del 8.8.2017, parte II. La cessione, quindi, è avvenuta tra *** e ZZZ s.r.l., e non tra *** S.p.A. e ZZZ s.r.l. Infine, come si evince da atto allegato in produzione difensiva, nella procura speciale rep. 60850, racc.11358, atto per notar, la ZZZ s.r.l. ha disposto nomina di procuratore speciale in capo a ***, poi, in KKK spa, in data 20.07.2017 (v. relativa produzione documentale).
Parte opponente ha infine eccepito di non avere “in ogni caso mai ricevuto alcuna e qualsivoglia comunicazione relativa alla cessione del credito”.
In merito a questa eccezione va osservato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei crediti oggetto di cessione in blocco è sufficiente ad assolvere agli oneri previsti ex art. 1264 c.c.. l’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130 del 1999 prevede che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale renda l’avvenuta cessione efficace nei confronti dei ceduti, dispensando la società di cartolarizzazione dal notificare alle singole controparti.
“La pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall’onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. La suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v. CASS.CIV. SEZ. VI – 1 Ord., 29/09/2020, n.20495).
L’eccezione in esame, sulla scorta di quanto innanzi va dunque rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione di riferimento e, tenuto conto anche dell’attività difensiva espletata nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta l’opposizione. .condanna l’opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte opposta, liquidate in complessivi 14.000,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e c.p.a. come per legge.
Foggia, 7 dicembre 2022
Il Giudice
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