REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 923/2021 pubblicata il 24/11/2021
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3375 R.G.A.C. dell’anno 2017 promossa
DA
XXX
PARTE OPPONENTE CONTRO
YYY PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Prestazione d’opera intellettuale
CONCLUSIONI
All’udienza del 08/06/2021 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d’udienza qui richiamato e trascritto:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l’Avv. YYY chiedeva a questo Tribunale di ingiungere a XXX il pagamento della somma di euro 11.559,41 per compenso professionale, oltre Iva e CNA ed il rimborso dei costi, per euro 233,18, per un totale complessivo di euro 14.889,75 a fronte di alcune prestazioni professionali da questi svolte in favore dell’intimata. Con decreto ingiuntivo n. 946/2017 questo Tribunale ingiungeva a XXX di pagare la somma di euro 14.889,75, oltre alle spese di procedura.
Con atto di citazione in opposizione, XXX citava in giudizio l’Avv. YYY rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Terni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa revoca e/o sospensione della provvisoria esecutorietà già concessa al provvedimento monitorio opposto, in accoglimento della qui proposta opposizione e per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per i titoli di cui si tratta dalla odierna parte opponente alla parte opposta e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 946/17, emesso dal Tribunale di Terni il 2.10.2017 e notificato in data 18.11.2017, della cui opposizione si tratta, con ciò assolvendo nel miglior modo la stessa parte opponente.
Con vittoria di competenze legali e spese di lite.”.
In particolare, l’opponente deduceva:
– in relazione all’an, che le attività professionali per le quali il YYY chiede il pagamento non sarebbero state svolte su suo incarico ma, al più, su incarico del marito, ***, unico eventuale debitore della parte opposta;
– in relazione al quantum, che: – la determinazione del compenso di cui alla prima prenotula del 29.9.2016, relativa al giudizio RG 1181/2012, sarebbe errata in quanto non dovute le maggiorazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 6 del DM n. 55/2014 per cui, al più, la somma dovuta sarebbe pari ad euro 4.815,65 e non euro 7.983,81; – la determinazione del compenso di cui alla seconda prenotula del 29.9.16, relativa al giudizio RG 2195/10 sarebbe errata perché il YYY avrebbe già percepito la somma di euro 6.450,00 dalla controparte del giudizio e, comunque, sarebbe errata in quanto il compenso non è stato ridotto come previsto dall’art. 5, comma 6 del citato DM n. 55/2014 per cui, al più, la somma dovuta sarebbe pari ad euro 8,75 e non euro 2.344,09; – la determinazione del compenso di cui alla terza prenotula del 29.9.2016, relativa ad una cancellazione di ipoteca, sarebbe errata e, comunque, dovrebbe essere, al più, pari ad euro 689,49 dovendo applicare i parametri previsti per la liquidazione dei compensi per l’iscrizione di ipoteca e non il parametro per gli affari stragiudiziali e, comunque, il compenso non sarebbe dovuto in quanto prestazione non riservata alla professione forense.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva l’Avv. YYY rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, accertata la infondatezza della opposizione ex adverso proposta, sia in fatto, che in diritto, accertata altresì la indisponibilità della opponente ad una soluzione conciliativa della controversia, ex art. 652 c.p.c., per l’effetto, previa conferma del D. I. n.946/17, emesso dal Tribunale di Terni in data 02/10/2017 e notificato in data 18/11/2017, condannare XXX al pagamento in favore dell’avv. YYY delle spese tutte e dei compensi di lite.”
In particolare, a sostegno della propria domanda di pagamento esponeva: – di aver rappresentato e difeso la XXX nei procedimenti iscritti al R.G. nn. 2195/10 e 1181/12, il primo conclusosi con sentenza n. 497/2015 di questo Tribunale ad ella favorevole (la controversia aveva ad oggetto la domanda di pagamento della controparte del valore di euro 58.677,83) e con rinuncia agli atti nell’ambito del conseguente giudizio di appello – a fronte dell’accordo transattivo sottoscritto tra le parti – ed il secondo conclusosi con accordo transattivo con il pagamento della somma di euro 13.000 a fronte di un credito pari ad euro 142.013,19, anche a definizione del procedimento RG 2195/10; – che, a dimostrazione dell’attività professionale svolta, devono essere valutati gli atti di opposizione che hanno dato l’avvio ai suddetti giudizi di cognizione, le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., le note conclusive, la sentenza n. 497/2015, nonché l’accordo transattivo sottoscritto fra le parti a definizione di ogni vertenza tra le stesse; – che, a fronte delle richieste di pagamento provenienti da altri Istituto di credito (o dai loro cessionari) nei confronti anche di XXX quale fideiussore, di aver svolto anche una rilevante attività stragiudiziale come dimostrato dalla copiosa documentazione depositata ed attestante l’interlocuzione con le predette controparti e la risoluzione bonaria delle stesse, con cancellazione delle ipoteche iscritte sull’immobile di proprietà della XXX; – di aver richiesto all’opponente il pagamento delle proprie prestazioni professionali e, in assenza di riscontro, di aver richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni il proprio parere di congruità (cfr. doc. da 1 a 19); – che , in relazione all’an, il conferimento degli incarichi è dimostrato dalle sottoscrizioni apposte dalla XXX nei predetti atti di opposizione e nelle missive inviate alle controparti; – che, anche nel caso fosse esistito un accordo tra coniugi secondo cui il pagamento delle spettanze professionali del YYY sarebbe stato sopportato dal ***, tale accordo non sarebbe opponibile al YYY ma solo tra le parti; – in relazione al quantum, la correttezza dei conteggi effettuati (- già avvenuta sottrazione della somma percepita dalla parte soccombente nel giudizio RG 2195/2010; – sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 4, comma 2 del DM n. 55/2014 in considerazione della differente posizione delle parti assistite).
Alla prima udienza del 17.4.2018, la parte opponente contestava la conformità delle copie prodotte agli originali delle sottoscrizioni e chiedeva la produzione degli originali dei documenti al fine di effettuare un eventuale disconoscimento; la parte opposta si dichiarava disponibile ad esibire gli originali.
Con ordinanza del 16.5.2018 veniva rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del d.i. opposto e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la parte opponente, tra l’altro, reiterava la propria eccezione di non conformità delle copie delle sottoscrizioni contenute nei documenti prodotti da controparte agli originali (doc. 4, 6, 12, 13, prodotti da controparte e allegati alla comparsa di costituzione e risposta), nonché reiterava la propria istanza di produzione degli originali medesimi onde consentire un eventuale disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. La parte opposta non depositava alcuna memoria.
All’udienza di ammissione delle prove del 4.10.2018 la parte opposta, tra l’altro, contestava l’eccezione di disconoscimento in relazione alle copie dei documenti ex adverso prodotti formulata all’udienza del 17.4.2018 perché generica, non avendo specificato a quali atti il disconoscimento doveva intendersi riferito.
Espletati gli interrogatori formali delle parti, all’udienza del 6.6.2019, l’Avv. YYY esibiva copia degli atti recanti a margine le procure speciali rilasciate da XXX ed insisteva per l’ammissione delle residue richieste istruttorie di cui alla comparsa di risposta.
Il giudizio veniva poi istruito con l’esame dei testi ammessi e l’acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All’udienza dell’8.6.2021, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita, per tale ragione, accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.1. In via preliminare, deve darsi atto che la presente controversia deve essere decisa in sede collegiale in applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 attesa la competenza collegiale della controversia instaurata dall’Avv. YYY ed il mancato mutamento del rito, non richiesto dalle parti e non rilevato d’ufficio nei termini previsti dall’art. 4 del medesimo d.lgs. (cfr. Cass. n. 186/2020 che ha condivisibilmente affermato che “L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello.”).
2.2. In secondo luogo, occorre esaminare l’eccezione di parte opponente che, alla prima udienza utile, ha contestato “la conformità delle copie prodotte agli originali delle sottoscrizioni” e ha chiesto “la produzione degli originali dei documenti al fine di consentire un eventuale disconoscimento”.
Ebbene, a parere del Collegio, l’eccezione, da qualificarsi ex art. 2719 c.c., da una parte risulta generica in quanto non indica con precisione i documenti che si intendono disconoscere – tale specificazione veniva effettuata solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. – e, dall’altra, non indica gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24634/2021).
Peraltro, il suddetto disconoscimento lascia comunque al Giudice il potere di apprezzare l’efficacia rappresentativa del documento.
Al riguardo, occorre infatti fare riferimento ad una condivisibile pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. n. 9439/2010).
Ebbene, nel caso di specie, anche volendo ritenere ammissibile l’eccezione formulata, la conformità agli originali delle procure speciali rilasciate da XXX a margine degli atti introduttivi dei citati giudizi RG nn. 2195/10 e 1181/12 e della corrispondenza in atti risulta provata anche da altri elementi.
Al riguardo, devono essere valorizzate le affermazioni della stessa parte opponente che, da una parte, nega di aver conferito un incarico al YYY e, dall’altra, ammette che l’incarico al professionista sarebbe stato conferito dal marito, ***, che si sarebbe obbligato a corrispondere al professionista il compenso per l’attività professionale svolta.
La tesi di parte opponente, oltrechè contraddittoria, appare destituita di fondamento.
Infatti, da una parte, l’esistenza di una valida procura “ad litem” appare confermata dal fatto che sulle base delle stesse procure si siano svolti ben giudizi (sebbene il secondo sia stato definito con accordo transattivo stragiudiziale) per cui deve presumersi che il Giudice di quei giudizi abbia già effettuato il doveroso controllo d’ufficio in merito alla riconducibilità della sottoscrizione all’opponente presente nelle procure a margini dei rispettivi atti introduttivi.
Dall’altra parte, in riferimento al contratto di patrocinio, sulla base del quale il difensore agisce per il recupero del proprio compenso, deve ritenersi che la parte opponente non abbia dato dimostrazione che il *** si era obbligato ad accollarsi l’obbligazione di pagamento delle prestazioni svolte dall’Avv. YYY.
Invero, la sola testimonianza della figlia dell’opponente – *** – non appare idonea a provare l’esistenza di siffatto accordo tra la XXX ed il *** e, soprattutto, il consenso della parte opposta per cui, al più, può ipotizzarsi l’esistenza di un accollo interno tra i due coniugi (seppur separati) che non ha effetti liberatori per l’odierna opponente.
Ritenuto quindi integrato l’AN della pretesa, occorre ora soffermarsi sul QUANTUM oggetto della richiesta di pagamento dell’Avv. YYY.
In relazione all’attività svolta nell’ambito del procedimento iscritto al RG nn. 2195/10 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) – per la quel l’Avv. YYY chiede il pagamento della somma di euro 2.344,09 (inclusi gli oneri di legge) – deve osservarsi che: – contrariamente a quanto affermato dall’opponente, il professionista ha già sottratto la parte del compenso “incassata” dalla controparte di quel giudizio (pari ad euro 6.450,00); – dalla lettura degli del giudizio depositati dalla parte opposta emerge effettivamente che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 4 del DM n. 55/2014 attesa l’identica posizione processuale dei vari soggetti assistiti dal YYY (tutti fideiussori delle obbligazioni contratte dalla C.D.S. s.r.l.) e l’esame delle medesime questioni di fatto e di diritto (prescrizione del diritto di credito).
Il compenso deve quindi essere determinato come segue:
– compenso = euro 6.6000
– riduzione 30% ex art. 4, comma 4 DM n. 55/2014 = euro 1.980,00
– rimborso forfettario 15% = euro 693,00
– CNA 4% = euro 212,52
– IVA 22% = euro 1.105,10
– TOTALE = euro 6.630,62
Al compenso così determinato deve essere sottratta la somma già corrisposta dalla controparte (pari ad euro 6.450,00), per cui la quota (1/3) a carico dell’opponente è pari ad euro 60,20, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
In relazione all’attività svolta nell’ambito del procedimento iscritto al RG nn. 1181/2012 _(scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) – per la quel l’Avv. YYY chiede il pagamento della somma di euro 7.983,81 (inclusi gli oneri di legge) – deve osservarsi che: – la causa è stata effettivamente definita in via transattiva per cui sussiste l’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 6 del DM n. 55/2014 (aumento del 25% del compenso) per un totale di euro 11.725,00; – dalla lettura degli atti del giudizio depositati dalla parte opposta emerge effettivamente che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 4 del DM n. 55/2014 attesa l’identica posizione processuale dei vari soggetti assistiti dal YYY (tutti fideiussori delle obbligazioni contratte dalla *** s.r.l.) e l’esame delle medesime questioni di fatto e di diritto (prescrizione del diritto di credito, presenza di clausole vessatorie nei contratti di fideiussione, carenza di legittimazione attiva del creditore, estinzione delle obbligazioni fideiussorie, contestazione dell’obbligazione principale). Il compenso deve quindi essere determinato come segue:
compenso = euro 9.380,00
–
aumento 25% ex art. 4, comma 6 DM n. 55/2014 euro 2.345,00
–
riduzione 30% ex art. 4, comma 4 DM n. 55/2014 = euro 3.517,50
–
rimborso forfettario 15% = euro 1.231,12
–
CNA 4% = euro 377,54
–
IVA 22% = euro 2.159,55
–
TOTALE = euro 11.975,71
Pertanto, la quota (1/3) a carico dell’opponente è pari ad euro 3.991,90, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
In relazione all’attività stragiudiziale svolta, la parte opposta ha dato ampia dimostrazione dell’effettivo espletamento, che non si è limitato ad una “cancellazione di ipoteca” ma ha comportato l’interlocuzione, ripetuta ed efficace, con i creditori della parte opponente al fine di far comprendere loro l’avvenuta prescrizione delle rispettive posizioni creditorie.
In merito, l’avv. YYY chiede il pagamento della somma di euro 2.188,28 (compresi oneri di legge) comma che parre congrua in relazione alla copiosa corrispondenza intrattenuta con i creditori, al valore dei crediti di cui chiedevano il pagamento (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) ed al fatto che il compenso risulta già chiesto dal difensore in misura inferiore ai valori medi previsti per l’attività stragiudiziale di cui agli artt. 18 e ss. del DM n. 55/2014 ed al punto n. 25 della Tabella ad esso allegata.
Alla luce di quanto evidenziato, l’odierna opponente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 6.240,38, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), ridotti non oltre il 50% atteso il valore della controversia di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento, oltre al rimborso delle spese vive sostenute (euro 346,68 per la richiesta di parere di congruità al C.O.A. di Terni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e così provvede:
1) CONDANNA XXX al pagamento in favore di YYY della somma di € 6.240,38, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo e, per l’effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 946/2017 emesso da questo Tribunale in data 2.10.2017;
2) CONDANNA XXX al pagamento in favore di YYY delle spese del presente giudizio che liquida, ex D.M. 55/2014, in € 2.500,00 per compensi, oltre ad una somma pari al 15% di tale importo per rimborso spese forfettarie, di euro 646,68 per spese vive, C.P.A. e IVA nella misura di legge.
Così deciso in Terni, il 23.11.2021
Il Giudice rel. Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.