REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 483/2022 pubblicata il 12/05/2022
Nella causa n. 2756/2020 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 1157/2019, promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (c.f. e p.i) ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo Equitalia per effetto dell’art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla Legge 225 dell’1.12.16 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Toscana e del procuratore speciale Dott., a ciò autorizzato con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dott., Notaio in Roma, rep. n., raccolta n. del 25.07.2019, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’Avv. (c.f.; fax:;
APPELLANTE
CONTRO
YYY (C.F.)
APPELLATA
NONCHÉ
COMUNE DI LUCCA, (P.iva)
APPELLATO
NONCHÉ
PREFETTURA di LUCCA – Ufficio Territoriale del Governo (C.f.).
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
per l’appellante: “Voglia l’adito Tribunale di Lucca, ogni diversa domanda, eccezione e/o deduzione disattesa e reietta, in parziale riforma della sentenza n. 1157/2019 del Giudice di Pace di Lucca, in persona della Dott.ssa, emessa in data 23.11.19 e depositata in data 25.11.19, non notificata, accogliere il presente appello e così provvedere:
– in via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda dell’attrice in primo grado per carenza di interesse ad agire, per tutte causali esposte nell’atto di citazione in appello e nel presente atto;
– nel merito: respingere comunque la domanda dell’attrice in primo grado perché infondata in fatto ed in diritto e/o non provata per le causali esposte in atti.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite del doppio grado di giudizio sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e/o in base al diverso criterio vigente al momento della emananda sentenza, come da nota spese che si depositerà in uno alla memoria di replica, da porsi a carico dell’attrice in primo grado e da distrarsi (limitatamente al presente grado di giudizio) in ogni caso in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Qualora la sentenza di primo grado venisse riformata in virtù dell’accoglimento del presente appello, Voglia Questo Ill.mo Tribunale di Lucca condannare il legale dell’attrice in primo grado, quale antistatario, a rifondere ad AdE-R quanto fosse stato eventualmente dalla stessa corrisposto a suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado”;
Per l’appellata YYY: “respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
– nel merito rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomentato in narrativa;
– dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per l’appellata Comune di Lucca “in riforma della sentenza n. 1157/2019 del Giudice di Pace di Lucca, in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda dell’attrice in primo grado per carenza di interesse ad agire; nel merito respingere comunque la domanda dell’attrice in primo grado perché infondata in fatto ed in diritto e/o non provata. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’appello, confermare la sentenza del Giudice di Pace anche in punto di spese di lite e, con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole il Comune di Lucca ente impositore, in quanto non responsabile dell’eventuale accertata responsabilità di Agenzia delle Entrate per vizi inerenti la fase della riscossione, con spese quindi compensate nei confronti del Comune”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. YYY conveniva in giudizio il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e gli enti impositori (Comune di Lucca e Prefettura di Lucca) per ottenere un accertamento negativo del credito; in particolare, contestava, la mancata notifica di alcune cartelle di pagamento – delle quali sosteneva di essere venuta a conoscenza solo a seguito di un controllo volontario svolto presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – e la loro conseguente avvenuta prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi in giudizio, produceva in copia documentazione comprovante la notifica delle cartelle di pagamento, un atto d’intimazione di pagamento e istanze di definizione agevolata.
Con la sentenza n. 1157/2019, il Giudice di Pace di Lucca – dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione sull’opposizione proposta avverso alcune partite di credito portate dalla cartella – dichiarava la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento
e emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che le fotocopie prodotte in giudizio dall’Ente di riscossione – a fronte del disconoscimento della YYY – non potevano costituire valida prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Secondo il Giudice di Pace, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali dei documenti e che, in loro mancanza, le fotocopie non potevano essere utilizzabili ai fini della decisione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza del Giudice di Pace.
Con un primo motivo d’impugnazione l’appellante censurava la sentenza per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 2719 c.c. e 214 c.p.c. perché le fotocopie dimostranti l’intervenuta interruzione della prescrizione erano state disconosciute in modo generico e conseguentemente dovevano considerarsi valide ed efficaci e i relativi crediti non prescritti.
Con un secondo motivo d’impugnazione lamentava il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dalla YYY poiché la maggior parte delle sottoscrizioni contenute nella documentazione fotostatica prodotta da AdE-R erano riferibili a soggetti diversi dalla destinataria di pagamento e conseguentemente la stessa non avrebbe potuto disconoscere le sottoscrizioni apposte da altri.
Con un terzo motivo d’impugnazione contestava la sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva dichiarato di non poter utilizzare la documentazione disconosciuta stante la mancata produzione da parte dell’AdE-R degli originali delle copie.
Con un quarto motivo d’impugnazione adduceva che il Giudice non aveva statuito in merito ad alcuni atti interruttivi della prescrizione (l’intimazione di pagamento notificata nel 2016 e le due istanze di definizione agevolata presentate dalla contribuente).
Con un quinto motivo d’impugnazione, affermava che mentre la YYY aveva richiesto di “accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione della cartella di pagamento impugnata n. con conseguente estinzione dei titoli”, il Giudice aveva dichiarato prescritta anche la cartella n. incorrendo in un vizio di ultrapetizione.
Infine, con un sesto motivo denunciava l’erroneità e/o omessa pronuncia della sentenza circa l’inammissibilità dell’opposizione avversaria per carenza di interesse ad agire in considerazione del fatto che la YYY aveva promosso in primo grado il giudizio impugnando l’estratto di ruolo (estratto di cui adduceva di essere venuta a conoscenza solo a seguito di un suo accesso presso il concessionario per la riscossione).
Si costituiva l’appellata YYY deducendo la correttezza della sentenza di primo grado e contestando in toto i motivi di appello.
In particolare, parte appellata – oltre a riaffermare la validità del disconoscimento delle produzioni di controparte e l’invalidità probatoria della documentazione disconosciuta – denunciava l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., la nullità del mandato difensivo poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita con un avvocato esterno e non a mezzo del proprio personale interno e l’invalidità delle modalità di notifica delle cartelle.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva l’appellato Comune di Lucca aderendo alla posizione espressa da Agenzia delle EntrateRiscossione e, in ogni caso, deducendo che la sentenza appellata non doveva essere riformata in punto di spese di lite in considerazione del fatto che il Comune aveva agito correttamente per quanto di sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto, con integrale rigetto della sentenza gravata (ad esclusione della parte concernente la dichiarazione del difetto di giurisdizione sull’opposizione proposta avverso la cartella n., relativamente al tributo individuato dal codice 1S60).
Il primo e il terzo motivo – relativi al disconoscimento effettuato dalla YYY avverso la documentazione prodotta da AdE-R – possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e devono trovare accoglimento.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in copia fotostatica: le relate di notifica delle cartelle, un avviso di intimazione con referto di notifica, due istanze di definizione agevolata.
In particolare,
• la cartella n. era stata notificata il 23.06.2012 ex art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto nella Casa Comunale di Barga e affissione all’albo di detto Comune dell’avviso di deposito dal 22.06.12 al 23.06.12, incombenti dei quali veniva data comunicazione alla destinataria attraverso invio della raccomandata informativa n. ricevuta in data 29.06.2012;
• la cartella n. era stata notificata in data 08.07.2015 ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a persona autorizzata al ritiro e successivo invio della raccomandata informativa n. 712821857922;
• l’intimazione di pagamento n. era stata notificata in data 16.12.2016 mediante consegna a mani della Sig.ra YYY.
Alla prima udienza di comparizione del 12.03.19, il difensore della YYY aveva disconosciuto, ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., la documentazione prodotta in copia dall’AdR così esprimendosi: “la documentazione prodotta in copia dal concessionario quale prova delle asserite notifiche è sin da ora espressamente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. Si disconoscono anche le firme in calce agli avvisi in copia. In particolare, si disconosce la conformità delle fotocopie agli originali per quanto riguarda le cartelle esattoriali, nonché le relate di notifica”.
Il Giudice di Pace ha ritenuto valido il disconoscimento effettuato dalla YYY e conseguentemente ha affermato che non potevano essere utilizzate le fotocopie prodotte in giudizio dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che quest’ultima, stante il disconoscimento, doveva produrre gli originali dei documenti. Partendo da tali premesse, il GdP ha concluso per il difetto di prova dell’esistenza degli atti interruttivi della prescrizione delle cartelle relative ai crediti in questione.
In relazione al primo motivo si osserva che il disconoscimento effettuato dalla YYY è privo dei caratteri di specificità e non risulta chiaro, circostanziato ed esplicito tanto che non si capisce nemmeno a quale documento si riferisca.
I documenti hanno un numero identificativo che controparte non menziona minimamente per specificare a quale documento intendesse riferirsi, né chiarisce in altro modo quale documento volesse contestare.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con formule di stile in forma omnicomprensiva o generica, ma deve essere effettuata – a pena d’inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, indicando in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall’originale (ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale).
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. civ., sez. V, sentenza 20.09.2019, n. 16557).
Poiché il disconoscimento è stato effettuato in modo generico, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto collegare allo stesso alcun tipo di effetto, ben potendo, al contrario, utilizzare ai fini della decisione i documenti prodotti in copia fotostatica
Del resto, prendendo in considerazione il terzo motivo di appello si deve evidenziare che il GdP ha errato laddove ha statuito che in ragione del disconoscimento effettuato dalla YYY era onere dell’Agenzia delle Entrate produrre gli originali dei documenti.
Al disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c. non si applica, infatti, la disciplina relativa al disconoscimento di scrittura privata e non sussiste alcun onere per la parte, posto a pena di inutilizzabilità delle fotocopie, di produzione degli originali.
Si richiama a tal proposito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., sez. V, sentenza 8.06.2018, n. 14950). Quest’ultime considerazioni valgono comunque solo laddove (e non è questo il caso) il disconoscimento formale sia posto in essere attraverso una dichiarazione che delinei in modo chiaro, univoco e circostanziato sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale.
Nel caso in cui la parte destinataria di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione (senza contestarne efficacemente la conformità all’originale), l’Agente per la Riscossione deve solo dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento posto che, peraltro, nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (Cass. civ., sez. VI, sentenza 11.10.2018, n. 25292).
La cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e conseguentemente l’AdE-R non poteva produrre in originale le cartelle esattoriali, visto che l’unico originale rimane in possesso della parte debitrice.
La documentazione prodotta da AdE-R deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace e pertanto la tesi prospettata dalla YYY – che in primo grado aveva affermato di essere venuta a conoscenza delle cartelle solo dopo la richiesta di accesso agli atti – è priva di fondamento visto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato che le notifiche si erano perfezionate di gran lunga prima di tale momento. Nessuna prescrizione risulta maturata per le pretese contributive in esame.
Anche il sesto motivo (concernente l’inammissibilità dell’opposizione avversaria per carenza di interesse ad agire) deve trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che è ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, con esclusivo riferimento ai casi in cui, causa invalida o inesistente notifica delle cartelle ivi indicate, l’estratto costituisca il primo atto con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa creditoria (Cassazione civile, S.U., sentenza 2.10.2015, n. 19704). Al contrario, “è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5.10.2020, n. 21289). Nel caso in esame, è emerso che le cartelle oggetto di opposizione (n. e n.), sono state ritualmente notificate alla Sig.ra YYY rispettivamente il 23.06.2012 e 08.07.2015 e, in seguito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato l’intimazione di pagamento n. e la YYY ha inviato due istanze di definizione agevolata.
Poiché è stata provata la rituale notifica del titolo, con l’impugnazione dell’estratto di ruolo non poteva contestarsi il fondamento della pretesa creditoria che avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione del titolo.
Per completezza si osserva comunque quanto segue.
Il secondo motivo d’appello deve trovare accoglimento perché la maggior parte delle sottoscrizioni presenti nella documentazione fotostatica prodotta da AdE-R – sottoscrizioni la cui autenticità è stata genericamente contestata dalla YYY – non sono riconducibili alla stessa; conseguentemente quest’ultima non avrebbe potuto disconoscere una sottoscrizione non apposta personalmente. Nello specifico, la sottoscrizione apposta sulla raccomandata a.r. n. relativa alla cartella n. era stata sottoscritta da “addetto alla casa ufficio o azienda”; la relata di notifica della cartella n. era stata consegnata presso la residenza della Sig.ra YYY alla Sig.ra “***”, quale persona autorizzata.
Il disconoscimento è comunque generico e non si capisce quale delle sottoscrizioni la YYY intendesse contestare.
Anche il quarto motivo d’appello (relativo all’erroneità della declaratoria della prescrizione dei crediti per omessa valutazione di atti interruttivi) è fondato poiché la sentenza di primo grado, nel non statuire alcunché in merito all’intimazione di pagamento notificata nel 2016 e alle due istanze di definizione agevolata, le ha implicitamente ritenute prive di valore.
Le cartelle di pagamento sono state oggetto dell’intimazione di pagamento n., ritualmente notificata il 16.12.2016, mediante consegna a mani della Sig.ra YYY.
Le stesse sono state anche oggetto di due diverse istanze di definizione agevolata non contestate e non disconosciute; in particolare, in relazione alla:
• cartella n. la YYY aveva presentato istanza prot. W-
il 19.04.2017, con successivo invio da parte dell’AdE-R del prospetto delle rate il 16.06.2017 a mezzo posta certificata;
• cartella n. la YYY aveva presentato l’istanza prot. W-
del 15.05.2017, con successivo invio da parte dell’AdE-R del prospetto delle rate il 22.06.2018 a mezzo posta certificata.
Le istanze di definizione agevolata devono considerarsi atti validi ai fini dell’interruzione della prescrizione perché nella presentazione delle istanze si può ravvisare un comportamento incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 07.02.2017, n. 10327).
Il quinto motivo di appello (relativo al vizio di ultrapetizione della sentenza) merita accoglimento perché, mentre la YYY aveva richiesto che venissero dichiarati prescritti soltanto i crediti portati dalla cartella n. e non quelli della cartella n., il Giudice di Pace ha dichiarato prescritti i crediti relativi ad entrambe le cartelle.
L’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e conseguentemente il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la sua esistenza in merito alla cartella n..
Per quanto concerne le considerazioni prospettate dalla YYY secondo cui le difese di AdE-R dovrebbero considerarsi inutilizzabili e invalide perché quest’ultima non si è costituita a mezzo del personale interno si deve rilevare che esse sono infondate.
La questione risulta superata alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 4 novies del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 che ha stabilito che “il comma 8 dell’art. 1 del dl 22.10.106 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’art. 43, co. 4, del testo unico di cui al R.D. 30.10.1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. Sul punto la Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. civ., S.U., sentenza 19.11.2019, n. 3008).
Di conseguenza, la difesa di AdE-R affidata al legale del libero foro è pienamente legittima e integralmente utilizzabile è la documentazione dalla stessa prodotta in giudizio.
Inoltre, l’appello, difformemente da quanto addotto dalla YYY, non risulta inammissibile per mancanza specifica dell’indicazione delle parti che si intendono impugnare.
Si deve tener presente che “è conforme alla prescrizione di cui all’art. 342 c.p.c. il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 4.01.2019, n. 97) e che “gli artt. 342 c.p.c. art. 342 nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. civ., S.U., sentenza 16.11.2017, n. 27199).
Tenuto conto di tali principi, si deve concludere che l’appello in esame comprenda tutti gli elementi essenziali previsti dall’articolo 342 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state indicate, i motivi d’impugnazione sono stati esposti in modo sufficiente e permettono di delimitare l’ambito del gravame.
Infine, l’invalidità delle notifiche sollevata dalla YYY per la prima volta in sede d’appello risulta tardiva e i vizi denunciati rispetto alla regolarità della procedura esecutiva (ivi compresi quelli attinenti alla notifica degli atti dell’agente per la riscossione) vanno qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da far valere entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra esposto l’appello deve essere accolto e conseguentemente la domanda avanzata da YYY in primo grado deve essere rigettata; le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Si intende che, ove il difensore di YYY abbia conseguito la liquidazione in suo favore delle spese di primo grado, dovrà restituire quanto percepito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo – in accoglimento dell’appello – rigetta la domanda.
Condanna YYY al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in €. 1.123,50 per il primo grado e in relazione al secondo grado in €. 204,75 per anticipazioni e in €. 4.720,25 per compenso professionale oltre in entrambi i casi IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Distrae le spese relative al presente grado in favore del difensore di Agenzia Entrate-Riscossione, dichiaratosi antistatario.
Lucca, 12-5-2022
Il Giudice
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