L’accertamento che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, quando, come nel caso esaminato, è richiesto che la comunicazione abbia luogo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presuppone che si possa identificare il soggetto cui l’atto è stato consegnato.
La disdetta del contratto di locazione, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempiendo alla funzione d’impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 1334 e 1335 c.c., e, in base a tale ultima disposizione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
L’accertamento che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, quando, come nel caso esaminato, è richiesto che la comunicazione abbia luogo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presuppone che si possa identificare il soggetto cui l’atto è stato consegnato.
Ciò significa che, per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione, è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall’agente postale all’indirizzo della parte conduttrice, poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva (Cass., sez. 6-2, 8/04/2019, n. 9791; Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19524).
In altri termini, con la ricezione della disdetta, mediante consegna, da parte dell’addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all’indirizzo esatto del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del medesimo e con l’ulteriore adempimento di verificare che la persona che cura il ritiro del plico apponga la firma sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, deve presumersi che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La Corte territoriale, nel caso esaminato, ha compiuto tale verifica, perché ha individuato nel portiere dello stabile la persona che aveva ricevuto il plico ed apposto la sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento, provvedendo anche all’immissione della lettera raccomandata contenente la disdetta nella cassetta postale appartenente all’odierna ricorrente, e, pertanto, la ricorrente, al fine di sottrarsi all’operatività della presunzione di cui all’articolo 1335 c.c., non può limitarsi a ribadire, anche in questa sede, che il plico non sarebbe stato mai spedito, che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento non sarebbe a lei riferibile o ancora che l’operato della persona che ha ritirato il plico non era a lei riconducibile, trattandosi di contestazioni volte a criticare l’accertamento di fatto, già adeguatamente svolto dal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19824 del 20 giugno 2022
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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