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Codice Civile
Codice Penale

Disdetta di un contratto di locazione e pagamento dei canoni

La disdetta di un contratto di locazione, pur se tempestiva, non esonera il conduttore dal pagamento dei canoni fino al momento dell’effettiva riconsegna del bene locato, qualora la vicinanza tra la data di disdetta e quella di scadenza del contratto impedisca al locatore di rientrare in possesso del bene.

Pubblicato il 15 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 37743/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._64_2025_- N._R.G._00037743_2022 DEL_06_01_2025 PUBBLICATA_IL_06_01_2025

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37743/2022 r.g. promossa da:

C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’ Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Milano INDIRIZZO

PARTE ATTRICE OPPONENTE contro (C.F. e P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Avv. NOME COGNOME sito in Milano INDIRIZZO

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Locazione.

CONCLUSIONI

I Procuratori delle Parti come da fogli allegati al processo verbale della udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2024 (fogli già telematicamente depositati), verbali da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rivisti i Decreti pari numero in data 9.11.2022, 16.1.2023, 10.1.2024, i processi verbali delle udienze in data 26.1.2023, 16.5.2023, 19.10.2023, 14.5.2024, nonché le Ordinanze riservate datate 13.2.2023 e 25.7.2023;

premesso che:

(d’ora in avanti anche solo ) in data 10.10.2022 ha presentato opposizione avverso il D.I. n. 12915/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.7.2022, su ricorso di (d’ora in avanti anche solo ), per il pagamento dell’importo di € 88.722,26, richiesto a titolo di pagamento dei canoni di locazione di un impianto di generazione di idrogeno (composto da nr. 3 generatori) dovuti dal mese di Maggio 2021 sino al 17 Maggio 2022 (data del ritiro dello impianto);

l’opponente ha eccepito (in estrema sintesi) che il contratto di locazione, stipulato in data 15.12.2017 per la durata di 36 mesi al fine di soddisfare le sue temporanee esigenze di approvvigionamento di idrogeno, per il tempo necessario alla ultimazione degli interventi di costruzione di un nuovo impianto, avente nel medesime finalità, presso la sede di Pieve Vergonte (VB), aveva cessato di aver ragione di essere a partire dal 15.4.2021, allorchè veniva collegato il nuovo impianto, ragione per cui la stessa, avendo inoltrato tempestiva disdetta del contratto, non poteva essere tenuta a pagare le fattura relative ai canoni del periodo Maggio 2021-Maggio 2022; la parte opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che il contratto di locazione, della durata iniziale di 36 mesi a partire dal 5.2.2018, dopo la scadenza del 4.2.2021, si sarebbe “tacitamente” prorogato per ulteriori 36 mesi, ragione per cui la parte opponente, che aveva continuato ad utilizzare l’impianto sino al mese di Aprile 2021, doveva pagare, quanto meno, i canoni di locazione sino al mese di Maggio 2022, allorchè, a seguito di accordo raggiunto in via stragiudiziale, l’impianto veniva ritirato; ritenuto che:

risulta documentalmente provata la avvenuta stipulazione, tra le parti, in data 15.12.2017, di un contratto di “noleggio” di un macchinario descritto come sistemata integrato per la produzione on site di idrogeno e composto da nr. 2 generatori elettrolitici modello 15.0, nr. 1 generatore elettrolitico modello TARGA_VEICOLO.0 e di nr. 1 affinatore modello TARGA_VEICOLO, per la durata di nr. 36 mesi al canone mensile di Euro 6.400,00, oltre I.V.A. (cfr. doc. nr. 1 di parte opposta);

risulta pacifica la circostanza che sino al mese di Aprile 2021 la parte opposta abbia provveduto a pagare regolarmente i canoni di locazione;

risulta documentalmente provato il fatto che in data 20.4.2021 – ovvero dopo il 4.2.2021, data di scadenza del termine di nr. 36 mesi di durata del contratto di locazione – la parte opponente provvedesse a comunicare la disdetta del contratto di locazione con effetto a partire dal 30.4.2021, invitando la parte opposta a procedere allo smontaggio ed al ritiro dello impianto;

risulta pacifico che la parte opposta, che aveva in buona fede confidato nel fatto che il contratto di locazione si fosse rinnovato per ulteriori 36 mesi, allo esito delle trattative tra i Legali delle due Società coinvolte, abbia provveduto, nel mese di Maggio 2022, al ritiro dello impianto.

Alla luce di quanto sopra, se da un lato non può sostenersi che il contratto di locazione si sia rinnovato, tacitamente, per il periodo di nr. 36 mesi a partire dal 5.2.2021 e, che, pertanto, la parte opponente debba pagare tutti i canoni di locazione dal 5.2.2021 sino al 4.2.2024, dall’altro non può non rilevarsi come la disdetta dal contratto della parte opponente, datata 20.4.2021, per la scadenza del 30.4.2021, assai prossima, con invito allo smontaggio ed al ritiro, rendesse davvero impossibile alla parte locatrice di provvedere a tali attività entro lo stretto termine assegnato e con la dovuta diligenza, tenuto conto di tutte le normative in tema di sicurezza da rispettare. Pertanto, deve concludersi che la parte opponente debba versare i canoni di locazione, come richiesto in sede monitoria, sino al Maggio 2022, allorchè è avvenuto il ritiro dello impianto.

Da quanto sopra, consegue che il provvedimento monitorio debba essere interamente confermato.

Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio/in contumacia della parte convenuta, così provvede:

ogni diversa domanda, eccezione o istanza, rigettata, 1) conferma il Decreto Ingiuntivo opposto nr. 12915/2022 del 30.7.2022 (R.G. nr. 22728/2022) emesso dal Tribunale di Milano, Dr. NOME COGNOME

2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, spese che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, ed in € 379,50 per spese, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. secondo le aliquote di legge.

Così deciso in Milano il 03/01/2025 Il Giudice Dr.

NOME COGNOME

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