REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1884/2022 pubblicata il 31/05/2022
nella causa iscritta al n. r.g. 2236/2020 promossa in grado d’appello
DA
XXX (C.F.)
RICORRENTE
CONTRO COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA- CONSOB
(C.F.); YYY ()
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente XXX:
In via principale
2. Dichiarare nulla e/o annullare e, comunque, dichiarare inefficace, in quanto ingiusta, invalida e/o illegittima, la sanzione comminata con delibera Consob n. del, notificata in data 15 luglio 2020 nei confronti dell’odierno ricorrente, comunque dichiarando non dovute le somme a titolo sanzione amministrativa inflitte in forza della stessa, anche con provvedimento di confisca ex art. 187-sexies TUF.
In subordine
3. Ridurre le predette sanzioni al minimo edittale ovvero a equo ammontare, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la resistente CONSOB:
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respingere l’istanza cautelare per insussistenza dei necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché rigettare il ricorso per l’assoluta infondatezza e inconferenza delle motivazioni ivi addotte.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Il provvedimento opposto.
Il 15.7.2020 è stata notificata al ricorrente la delibera Consob n. 21420 del 25.6.2020, con la quale è stata inflitta:
“al Sig. XXX, nato a:
. in relazione all’accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/199, per aver egli, in possesso delle informazioni concernenti le promozioni di un’Ops sulle azioni *** e un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni ***, delle quali conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:
– acquistato per conto proprio e per conto della madre *** azioni ***, utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 220.000;
– acquistato per conto proprio e acquistato per conto della madre *** azioni ***, utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000; per una sanzione complessiva pari a € 350.000;
. sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dodici.”
2) Le difese delle parti nel presente giudizio
A) Nel ricorso e nella memoria difensiva XXX ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate per i motivi di seguito succintamente esposti.
1) Carenza di potere sanzionatorio in capo alla Consob con riguardo alla contestazione dell’acquisto di azioni ***, in quanto il titolo *** era quotato solo sul mercato azionario francese, la parte prevalente degli acquisti era stata effettuata tramite un intermediario svizzero, era irrilevante che XXX fosse cittadino italiano residente in Italia ed in ogni caso AMF (Autorità di Vigilanza Francese) aveva disposto l’archiviazione per il medesimo fatto; pertanto Consob era carente di potere sanzionatorio secondo quanto previsto da Reg. UE 596/2014 (recepito in Italia con D.Lvo 107/2018) art. 22, 25 c. 2 e 31 c. 1, i quali stabiliscono che le autorità competenti irroghino le sanzioni amministrative per i fatti commessi sul proprio territorio e si coordinino per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di sanzioni.
2) Violazione del termine per la contestazione degli illeciti di cui all’art.187 septies c. 1 D.Lvo 58/1998, in quanto tutti gli elementi richiamati da Consob, ai fini di ascrivere la commissione dell’illecito di cui all’art. 187 bis D.Lvo 58/1998 all’odierno ricorrente, erano noti all’Autorità di Vigilanza ed erano già stati acquisiti dalla stessa al più tardi dall’ottobre 2016, in conseguenza cioè dell’audizione di XXX presso Consob dell’11.10.2016.
3) Carenze probatorie in ordine alla sussistenza degli illeciti contestati:
a) Consob ha fondato il proprio convincimento ricorrendo a presunzioni semplici; il ricorso a prove presuntive può essere ammesso solo nell’ipotesi in cui i fatti, sui quali esse si fondano, siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una logica conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, laddove gli indizi sottesi alle presunzioni dedotte siano gravi, precisi e concordanti, ma nel caso di specie non appaiono sussistere tali requisiti.
b) Gli addebiti ascritti non possono essere imputati al ricorrente, in quanto:
. non è comprovato che gli investimenti in titoli *** e titoli *** fossero anomali rispetto agli altri acquisti operati da XXX;
. non è provata, nemmeno in via presuntiva, l’appartenenza di XXX al c.d. gruppo di investitori; . non possono essere condivise le considerazioni di Consob in merito all’autonoma decisione del ricorrente di investire in titoli *** e ***, tenuto conto che, a fronte della sussistenza del rapporto tra XXX e ***, valorizzato da Consob, solamente l’odierno ricorrente ha acquistato titoli ***, mentre ***, asseritamente in possesso dell’informazione privilegiata riguardante la OPS del *** su azioni ***, l’avrebbe comunicata a XXX, ma poi non risulta che abbia egli stesso investito in tali azioni.
c) Assenza di natura privilegiata dell’informazione, alla data degli acquisti attuati dal ricorrente, in quanto:
. con riferimento alle azioni ***, l’informazione price sensitive sarebbe costituita, secondo l’assunto di Consob, dall’intenzione del *** di promuovere una OPS per incrementare la partecipazione in ***; dalla stessa ricostruzione operata da Consob si evince, però, che alla data di acquisto dei titoli *** da parte di XXX (7.10.2014), si era solo tenuto da pochi giorni il c.d. kick off meeting tra le due società interessate e gli advisors, cosicché l’operazione da realizzarsi era ancora in corso di definizione e lungi dal poterne ritenere certa la realizzazione; pertanto a quella data non si era ancor concretizzata l’informazione privilegiata;
. con riferimento alle azioni ***, l’informazione price sensitive, secondo l’assunto di Consob, sarebbe stata l’intenzione del *** di promuovere una OPA per acquistare il 58,6% del capitale sociale di ***; dalla ricostruzione operata da Consob si evince, però, che alla data di acquisto dei titoli *** da parte di XXX (14.1.2014), l’operazione era ancora allo stadio iniziale, dovendo procedersi ancora alla prima fase di due diligence; pertanto a quella data non si era ancora concretizzata l’informazione privilegiata.
d) Nella fattispecie in esame si sarebbe potuta configurare una condotta dolosa solo nel caso in cui fosse stato provato che il ricorrente era in possesso dell’informazione privilegiata e ne conosceva il valore price sensitive, mentre nessuna delle due circostanze risulta provata, vista l’assoluta legittimità dell’operatività sui mercati di XXX nel caso di specie, la sua estraneità al gruppo di investitori, l’impossibilità dello stesso, a tutto voler concedere, di riconoscere il carattere privilegiato delle informazioni (mai) ricevute da ***.
4) Eccessività della sanzione pecuniaria inflitta.
La sanzione inflitta è oggettivamente sproporzionata rispetto all’entità dell’asserita violazione (da cui il ricorrente ha tratto un guadagno di importo irrisorio) e al carattere non doloso della stessa, pertanto deve essere rimodulata sino alla misura minima prevista dalla legge, anche in considerazione del fatto che nei confronti di ***, ovvero colui che, in possesso delle informazioni privilegiate, ne avrebbe beneficiato acquistando i titoli oggetto di indagine per poi comunicare le stesse al ricorrente, è stata irrogata una sanzione pecuniaria con una differenza di appena € 20.000 rispetto a quella inflitta a XXX e nei confronti di ***, ovvero colui che si era procurato l’informazione privilegiata, è stata applicata una sanzione pecuniaria inferiore di € 30.000 rispetto a quella inflitta a XXX.
B) Nella comparsa di risposta e nella memoria difensiva CONSOB ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate per i motivi di seguito succintamente esposti.
1) In ordine al primo motivo di opposizione, la competenza di Consob è prevista dall’art. 182 c 2 D.Lvo 58/1998 (che riproduce l’art. 22 Reg. UE 596/2014), secondo cui le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis (che qui viene in rilievo) e 187-ter “si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea”.
Pertanto, sussiste la competenza sanzionatoria di Consob in casi di abuso di informazioni privilegiate, quali quelli in esame, posti in essere da cittadini italiani sul territorio italiano relativi a un titolo negoziato in un mercato regolamentato francese.
L’Autorità di vigilanza francese (AMF) non ha adottato iniziative con riguardo alla vicenda *** nei confronti di alcuno dei soggetti investigati, astenendosi sia da ulteriori atti di vigilanza che dall’irrogazione di sanzioni (e, a monte, dallo stesso avvio di un procedimento sanzionatorio), anche con riguardo alle posizioni diverse da quella dell’odierno ricorrente.
2) In ordine al secondo motivo di opposizione, la mera indicazione di una data (che nella ricostruzione avversaria sarebbe da individuare nell’11.10.2016, data in cui Consob avrebbe avuto la disponibilità di tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione), non può validamente sostenere la dedotta tardività della notifica delle contestazioni, non essendo non solo provate, ma nemmeno allegate, le ragioni per cui tale documento avrebbe consentito all’Amministrazione di acquisire piena contezza degli elementi costitutivo dell’illecito.
Solo con nota del 5.3.2018 la Procura della Repubblica di Milano ha trasmesso a Consob tutta la (estremamente voluminosa) documentazione, acquisita nel procedimento penale n. 25579/16 R.G.N.R., riguardante ipotesi di reato di abuso di informazioni privilegiate.
Il motivo di opposizione in esame è quindi infondato, ove anche si volesse identificare nella ricezione degli atti penali, in data 5.3.2018, l’ultimo atto della fase acquisitiva dell’indagine della Consob, in quanto tra tale data e quella della spedizione della lettera di contestazione sono intercorsi 283 giorni; pertanto, detraendo da questi i 180 giorni che sono riferiti dalla legge al perfezionamento dell’attività materiale di notifica dell’atto di contestazione, resta un intervallo di 103 giorni, pari a poco più di tre mesi, che costituirebbe in ogni caso uno spatium deliberandi del tutto ragionevole e proporzionato per l’elaborazione e la valutazione di tutte le informazioni acquisite, incluse quelle inviate dalla Procura, e la redazione delle lettere di contestazione nei confronti di 45 persone.
L’indagine in esame aveva, peraltro, acquisito una connotazione plurisoggettiva e plurioggettiva ed è stata unitariamente condotta da Consob, quanto meno, fino al 22.6.2018, quando ***, una delle persone poi sanzionate, ha riscontrato la richiesta di dati e notizie, che gli era stata inviata dalla DME in data 15.5.2018.
3) In ordine al terzo motivo di opposizione:
La responsabilità dell’odierno ricorrente è stata accertata sulla base di fatti noti, puntualmente accertati, idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 2729 c.c..
Dalle indagini svolte da Consob è risultato che le informazioni relative alla promozione dell’OPA sulle azioni *** e alla promozione dell’OpS sulle azioni *** hanno acquisito il carattere di informazione privilegiata, rispettivamente, dal 27.11.013 e dal 26.9.2014, e sono state rese pubbliche, rispettivamente, il 5.2.2014 e il 17.10.2014.
4) In ordine al quarto motivo di opposizione, la sanzione inflitta al ricorrente appare del tutto proporzionata tenuto conto dei capitali investiti, dei guadagni realizzati e del carattere doloso dell’illecita attività posta in essere.
3) La decisione della Corte d’Appello sui punti controversi
La Corte d’appello ritiene di respingere l’opposizione proposta da XXX.
1) Prima questione: carenza di potere sanzionatorio in capo a CONSOB (con riguardo al titolo ***); motivo di opposizione n. 1 del ricorrente.
Il motivo di opposizione è infondato.
Con il suddetto motivo il ricorrente sostiene che le contestate violazioni, relative all’acquisto del titolo ***, avrebbero potuto essere adottate esclusivamente da AMF (cioè l’autorità francese vigilante sul mercato), ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE n. 596/2014 (cd. “Regolamento MAR”), il quale prevede che le autorità di uno Stato membro abbiano competenza anche per attività svolte all’estero, soltanto se relative a strumenti ammessi su un mercato che opera all’interno del loro territorio.
Pertanto, nella prospettazione di parte ricorrente, pacifica essendo la circostanza che il titolo *** fosse negoziato unicamente sul mercato Euronext Paris, l’asserito illecito andrebbe a ledere, a mente dell’articolo 1 del Regolamento MAR, l’integrità del solo mercato finanziario francese, con esclusiva competenza, in termini di vigilanza (e di potere sanzionatorio), quindi, in capo ad AMF, anche per attività asseritamente illecite svolte in Italia, e sussistendo in capo a Consob un mero dovere di collaborazione con detta autorità.
Consob sostiene, invece, che debba ritenersi sussistente il proprio potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell’art. 182 D.Lvo 58/1998 (quale “competenza sanzionatoria della Consob in casi di abuso di informazioni privilegiate, quali quelli in esame, posti in essere da cittadini italiani sul territorio italiano relativi a un titolo negoziato in un mercato regolamentato francese”), trattandosi di potestà concorrente delle due Autorità di vigilanza, quella dello Stato nel cui territorio si svolge l’attività illecita (cioè, in Italia, Consob) e quella dello Stato nel quale si trova il mercato su cui i titoli sono negoziati (nella fattispecie, in Francia, AMF).
A supporto della suddetta tesi, Consob ha richiamato i precedenti già espressi da altre Corti italiane, adite in opposizione alla medesima delibera n. /2020, ed alle quali è stata sottoposta l’identica censura (in particolare Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1256/2021; Corte d’Appello di Bologna sentenza n. 1203/2021).
La Corte ritiene che la doglianza, proposta dal ricorrente, sia infondata, ritenendo corretto, quindi, dare continuità all’orientamento già espresso sul punto specifico dalle suddette Corti d’Appello, investite di altrettanti giudizi di opposizione avverso la medesima delibera sanzionatoria di Consob per cui è causa (si veda, sul punto specifico, Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1256/2021; Corte d’Appello di Bologna sentenza n. 1203/2021; Corte d’Appello di Catania sentenza n. 1723/21 e, da ultimo, Corte d’Appello di Torino sentenza n. 203/22).
Infatti, il potere sanzionatorio di Consob deve essere ritenuto sussistente già in base a quanto previsto dall’art. 187 bis D.Lvo 58/1998, in relazione al precedente art. 182 (entrambi inseriti nella cornice normativa delineata dall’art. 10, lett. b), della Direttiva 2003/6/CE), trattandosi di condotta che, pacificamente, è stata perpetrata per intero in Italia da cittadino italiano, relativa a strumenti finanziari regolamentati sul mercato francese, il tutto sulla scorta dell’art. 10 Direttiva 2003/6/CE, che così testualmente stabilisce: “Ogni Stato membro applica i divieti e gli obblighi fissati nella presente direttiva:
a) alle attività effettuate nel proprio territorio o all’estero e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel suo territorio o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato;
b) alle attività effettuate nel proprio territorio e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato”.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la condotta imputata al ricorrente, costituita dagli acquisti effettuati tra il 6 e il 17.10.2014, di 229.188 azioni *** SA, è stata interamente commessa in Italia, dato che:
. XXX è cittadino italiano, residente (all’epoca dei fatti) in, dove svolge l’attività di imprenditore;
. nel periodo dal 6 al 17.10.2014, il ricorrente ha acquistato 229.188 azioni *** S.A., per un controvalore di € 1.358.221,87, a valere su tre conti, intestati a lui, alla madre *** e a lui e, il terzo, solo alla madre, aperti presso intermediari del gruppo Banca aventi sede in Italia ();
. 132.800 azioni *** sono state acquistate da XXX a valere su un conto presso ***, intestato a ***, in forza di una delega ad operare sullo stesso, a seguito di un ordine di acquisto impartito a *** Fiduciaria S.p.a., società avente sede a Milano;
. gli ordini di acquisto sono stati tutti disposti quando egli si trovava in Italia.
Da quanto esposto risulta, quindi, che, essendo gli intermediari, ai quali sono stati conferiti gli ordini di acquisto, di nazionalità italiana e trovandosi il disponente in Italia al momento del conferimento dell’ordine d’acquisto, la condotta illecita è stata tenuta dal ricorrente nel territorio italiano.
La competenza, inoltre, deve ritenersi sussistente anche ai sensi dell’art. 22 del Regolamento MAR (Regolamento UE n. 596/2014), stante la previsione, ivi ribadita, della competenza sia dello Stato all’interno del quale è stata perpetrata la condotta illecita, sia dello Stato in cui si trova il mercato sul quale lo strumento finanziario è regolamentato (con conseguente possibilità di una competenza concorrente delle Autorità designate da più Stati all’interno della UE).
Il tutto sulla scorta della testuale disposizione, secondo cui “Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente ai fini del presente regolamento. Gli Stati membri ne informano la Commissione, l’ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri. L’autorità competente assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate sul proprio territorio per quanto riguarda tutte le attività svolte sul proprio territorio, nonché le attività svolte all’estero relative a strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d’asta su una piattaforma d’asta o negoziati su un MTF o su un OTF, o per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su un MTF che opera all’interno del loro territorio”.
Né alcun effetto preclusivo alla sopra riportata ricostruzione può essere desunto dalla circostanza che anche AMF (autorità di vigilanza francese) si è occupata degli episodi di insider trading, oggetto anche della presente controversia, dal momento che le indagini in avvio compiute da detta Autorità si sono inserite nella cornice della doverosa cooperazione tra le Autorità di Vigilanza, di cui all’art. 31 c. 2 Regolamento MAR, come attestato, tra l’altro, dalla trasmissione a Consob del report investigativo redatto da AMF (doc. 8 bis lettera di trasmissione in data 20.6.17, susseguente a richiesta di informazioni di Consob del 17.2.17, doc. 15, ed ad ulteriore missiva in data 14.3.17 di AMF prodotta al doc. 14).
Né, infine, alcun contrario rilievo assume, nella valutazione del punto in esame, la circostanza che l’Autorità di Vigilanza francese non abbia proceduto all’adozione di alcun provvedimento di formale chiusura del procedimento (neppure essendo allegato anche solo il rischio dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio da parte della competente Autorità francese, peraltro agevolmente contrastabile sulla scorta dei principi di ne bis in idem).
In definitiva, quindi, ritenuta pienamente sussistente la potestà sanzionatoria di Consob sulla vicenda in esame, deve ritenersi infondato il motivo di censura in esame.
2) Seconda questione: tardività della contestazione; motivo di opposizione n. 2 del ricorrente.
Il motivo di opposizione è infondato.
Con il suddetto motivo di opposizione, il ricorrente lamenta la violazione del termine di centottanta giorni successivi all’accertamento dell’illecito per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 187-septies c. 1 D.Lvo 58/1998.
Ritiene il ricorrente che la contestazione, inviata con lettera del 12.12.2018, sia stata tardiva, in quanto effettuata oltre i centottanta giorni rispetto al momento dell’accertamento, che, per quanto a lui riferibile, sostiene risalire al giorno 11.10.2016, data della seconda audizione del ricorrente presso Consob.
Il ritardo nell’invio della contestazione rispetto a tale termine sarebbe frutto di una mera inerzia della Consob e, come tale, ingiustificabile.
La Corte ritiene tale tesi infondata.
Innanzitutto, l’ultimo atto della fase acquisitiva da parte di Consob di fatti idonei a verificare la sussistenza dell’illecito imputato al ricorrente è stato compiuto, quanto meno il 5.3.2018, con la trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Milano a Consob, che ha consentito a quest’ultima di conoscere tutti i fatti acquisiti dall’organo della pubblica accusa in ordine agli illeciti commessi dal gruppo di persone, nei cui confronti erano state svolte le indagini penali.
Ciò premesso, è indubbio che, nella valutazione della tempestività della contestazione rispetto all’accertamento dell’illecito, deve essere tenuto in considerazione anche il tempo necessario alla Pubblica Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
Infatti, il consolidamento del quadro informativo può dirsi certamente avvenuto solo, come detto, con la trasmissione della documentazione penale da parte della Procura della Repubblica di Milano il 5.3.2018, ma certamente non poteva dirsi esaurita in quella stessa data la fase valutativa e di ricognizione del materiale da parte della Consob, posto che “la pura “constatazione” dei fatti non coincide necessariamente con l’“accertamento” (Cass. n. 9254/2018) e che “il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni” (così Cass. n. 21171/2019).
Se si considera la complessità della vicenda e delle indagini compiute, il grande numero di soggetti coinvolti (e, quindi, la natura plurioggettiva e plurisoggettiva della vicenda), la necessità di acquisire informazioni presso le competenti autorità estere (es. di Francia, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi), la mole di documentazione acquisita in sede penale dalla Procura della Repubblica di Milano, non appare irragionevole o ingiustificabile uno spatium deliberandi di poco più di tre mesi, nei quali la Consob ha dovuto valutare ed elaborare il materiale acquisito, oltre che predisporre le lettere di contestazione nei confronti di ben quarantacinque persone.
Per converso, dalla documentazione in atti non emergono indici di una ingiustificata e protratta inerzia o di colpevoli ritardi da parte di Consob, che ha invece dato evidenza (tramite l’Elenco sub doc. 3 della produzione telematica) di aver svolto una costante e ininterrotta attività di indagine nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (in particolare, sull’operatività dei gruppi di investitori, prima che sulle singole posizioni), senza che si siano verificati “prolungati intervalli di inattività”.
Non è censurabile, inoltre, la scelta di Consob di non parcellizzare le decisioni e rimandare la contestazione all’acquisizione di ulteriori dati in relazione anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’indagine e appartenenti al medesimo gruppo di investitori, così da non pregiudicare la complessiva visione d’insieme della vicenda (cfr. anche la sentenza n. 399/2019, resa da questa Corte relativamente alla vicenda ‘***’, connessa a quella qui esaminata).
La posizione del ricorrente, infatti, non può e non poteva essere valutata singolarmente, ma deve essere inserita nel più ampio contesto delle indagini, anche penali, compiuto sull’intero gruppo, di cui lo stesso faceva parte.
Lo stralcio della posizione del ricorrente avrebbe potuto compromettere l’unitarietà dell’accertamento e pregiudicare la ricomposizione di tutti i tasselli in un quadro di insieme, quadro di insieme che Consob ha legittimamente atteso di acquisire prima di procedere con le singole contestazioni.
Come infatti affermato da consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, l’accertamento non può ritenersi compiuto fino a quando si rendano necessari od opportuni ulteriori riscontri (così Cass. n. 8257/2001 e, in senso conforme, Cass. n. 2123/2021, Cass. n. 14210/2012, Cass. n. 25842/2011), anche “in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse”, considerato che una valutazione atomistica delle diverse posizioni potrebbe pregiudicare la visione di insieme degli illeciti da accertare e rischierebbe addirittura di risultare iniqua.
Oltretutto, Consob, nella sua memoria, ha provato di aver svolto attività di indagine anche successivamente al 5.3.2018 e ha indicato quale data di chiusura delle indagini il 22.6.2018, giorno in cui è stata acquisita la risposta di *** (un’altra delle persone sanzionate con la medesima delibera qui impugnata) alla richiesta di dati e notizie da parte dell’autorità.
Anche una tale indicazione appare comunque del tutto prudenziale, avendo Consob proseguito la sua attività anche dopo il 22.6.2018, avendo intrattenuto interlocuzioni con la FINMA (l’Autorità di vigilanza svizzera) fino al 2.10.2018 (allorquando tali interlocuzioni si sono concluse con “un nulla di fatto”) in ordine all’operatività di Luca *** sul titolo ***, attività di indagine particolarmente rilevante proprio con riguardo alla posizione del ricorrente, il quale, come si esporrà nel seguito, era risultato intrattenere stretti rapporti, anche con riguardo agli investimenti, oggetto della controversia, proprio con il suddetto ***.
Ritiene quindi la Corte che la notifica della lettera di contestazione degli addebiti in data 12.12.2018 sia stata tempestiva e che sia pertanto corretto dare continuità all’orientamento già espresso sul punto anche dalle altre Corti d’Appello investite dell’opposizione avverso la medesima delibera sanzionatoria (si veda, sul punto specifico, Corte d’Appello di Roma, n. 280/2021 e 2406/2021, Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1256/2021; Corte d’Appello di Bologna sentenza n. 1203/2021, n. 900/2021, n. 1862/2021; Corte d’Appello di Catania sentenza n. 1723/21).
3) Terza questione: sussistenza dell’illecito amministrativo costituito dall’utilizzazione dell’informazione privilegiata relativa ai titoli *** e ***; motivo di opposizione n. 3 del ricorrente.
Il motivo di opposizione è infondato.
A) Elementi costitutivi dell’illecito amministrativo contestato (D.Lvo 58/1998 art. 187 bis c. 4 e 1a1).
1 D.L.vo 58/1998 Art. 187-bis. (testo introdotto da L. 62/2005 entrata in vigore il 12.5.2005 e vigente all’epoca dei fatti):
“- (Abuso di informazioni privilegiate). –
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
a) Il soggetto sanzionato era a conoscenza della decisione da parte del *** di promuovere un’Ops sulle azioni *** e della decisione del *** di promuovere un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni ***.
b) La suddetta informazione aveva carattere privilegiato, in quanto nel momento in cui è stata conosciuta dal soggetto sanzionato, non era pubblica ed era idonea a influire sul prezzo del titolo2.
c) Il soggetto sanzionato conosceva o, con la normale diligenza, poteva conoscere che tale informazione aveva carattere privilegiato.
d) Il soggetto sanzionato ha acquistato azioni *** e *** dopo che si era verificato il fatto oggetto dell’informazione (il fatto relativo al titolo *** si è verificato il 19 o al più tardi il 26.9.2014; il fatto relativo al titolo *** si è verificato al più tardi il 27.11.2013) e prima che l’informazione suddetta divenisse pubblica (l’informazione relativa al titolo *** è divenuta pubblica il 17.10.2014; l’informazione relativa al titolo *** è divenuta pubblica il 5.2.2014).
B) Prove addotte da CONSOB a carico del ricorrente
La prova della sussistenza dell’illecito, dedotta da Consob nei confronti del ricorrente, non è diretta ma indiziaria (ai sensi degli art. 2727 – 2729 c.c.).
…………….
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
…….”
2 REG. UE 596/2014: “Art. 7. Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; …………..
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. ………
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.”
Il ricorrente non ha contestato (se non indirettamente) la sussistenza dell’elemento costitutivo dell’illecito sub. d) ed ha invece contestato la sussistenza degli elementi costitutivi sub a), sub. b) e sub. c).
Consob ha allegato i seguenti fatti a carico del ricorrente, da cui ha desunto la sussistenza dell’illecito contestato, fatti la cui sussistenza è stata solo parzialmente contestata dal ricorrente.
1) Germano *** era in possesso dell’informazione privilegiata concernente la promozione di una OpS su azioni *** da parte del Gruppo ***3 e di un’OPA su azioni *** da parte di
***.[1]
3 Interrogatorio presso la Procura di Milano, del 23.1.2017 di *** [funzione risk management di *** advisor dell’operazione] ha dichiarato: “A inizio ottobre 2014, apprendo da *** che *** lo ha incaricato di stendere una nota per *** che avrebbe proposto un’aggregazione con *** con un’offerta di concambio agli azionisti. Con l’operazione *** avrebbe ottenuto il controllo di ***, ma avrebbe dovuto riconoscere un plusvalore agli azionisti della società in sede di concambio. Rivelai quasi subito l’informazione a *** durante uno dei nostri soliti incontri in centro, nei pressi di ***. Lui mi chiese se questa volta ero in grado di seguire bene l’operazione, ottenendo maggiori informazioni sui tempi e ulteriori dettagli, con ciò implicitamente lamentandosi della completezza delle informazioni ricevute in precedenza. Io gli dissi che non essendo assegnatario dell’incarico non avrei avuto accesso diretto ai files (………) Io sono stato sentito in Consob all’inizio di ottobre. Ho ricevuto la convocazione a fine agosto. Dopo averla ricevuta ho contattato ***. Ci siamo incontrati in via Torino e io ho chiesto a *** cosa stesse succedendo e lui mi ha risposto che sia lui che *** erano indagati per quattro operazioni: certamente si trattava delle operazioni relative a Benetton, *** e ***; non ricordo se la quarta fosse *** o ***. Lui aggiunse che *** era particolarmente «stressato» per l’indagine e che era stato licenziato da *** proprio per questo motivo. Io gli chiesi se avesse ricevuto la convocazione da parte di CONSOB e lui mi disse di sì. *** mi disse di riferire in sede di audizione CONSOB che ci eravamo conosciuti in occasione di una partita a calcetto; ovviamente mi disse di negare che io gli avessi fornito informazioni privilegiate. L’incontro con *** fu breve e lui mi diede indicazioni di carattere generale che comunque erano dirette a non rivelare la vera natura dei nostri rapporti. Io poi in sede di audizione Consob scelsi di seguire le indicazioni datemi da ***.”
Interrogatorio presso la Procura di Milano, del 2.11.2016 di ***: “*** prima del comunicato ufficiale mi aveva telefonato con chiamata dati su skipe o su whatsapp mentre ero a Londra e mi aveva detto che aveva un’informazione su un’opa sul titolo ***. Mi aveva detto di averlo saputo tramite *** che all’epoca lavorava in *** nel risk management. *** lo chiamavamo tra di noi *** e anche «occhi di palla. È un nomignolo che gli ha dato *** che personalmente si faceva chiamare Gordon in onore del protagonista del film Wall Street, Gordon Gekko”.
*** e ***, colleghi di *** presso la Funzione Risk Management di ***, sono stati iscritti nel “registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate” relativamente al ruolo di advisory svolto da *** a favore di *** SA il 29.9.2014.
Sommarie informazioni presso la Procura di Milano, del 5.4.2018 di ***: “non mi ricordo di aver parlato a *** dell’incarico di analisi sulle operazioni Cobra e *** ma non lo escludo. Tengo a precisare che lavorando fianco a fianco l’informazione potrebbe essere pervenuta a *** comunque, anche solo per via di una mia telefonata con un collega del front office”
2) Tra *** *** e *** sussisteva uno stretto rapporto personale (cf. anche le dichiarazioni di *** e contatti telefonici tra gli stessi).
3) Tra *** *** e XXX sussisteva un legame di amicizia e professionale, provato dai frequentissimi contatti telefonici, avvenuti anche nelle giornate precedenti gli inizi degli investimenti in azioni *** e *** (cf. anche dichiarazioni di XXX[2]).
4) Il 14, 20, 22, 23, 24, 27 gennaio 2014 e 4 febbraio 2014 XXX ha acquistato 76.018 azioni *** ad un prezzo medio di € 2,402, a valere su due conti presso *** S.p.A., per un controvalore di € 182.640,26, di cui 44.500 azioni a valere sul deposito titoli n. 3038766 a lui intestato e 31.538 azioni a valere sul deposito titoli n. 3006800 intestato alla madre ***, sul quale egli aveva una delega ad operare.
5) Il 6, 7, 8, 10, 13 e 17 ottobre 2014, XXX ha acquistato complessivamente 229.188 azioni ***, ad un prezzo medio per azione di € 5,9262, con un esborso complessivo di € lordi. Non ricordo se anche in questa occasione *** e *** mi chiesero di essere remunerati per l’informazione datami, ma sono abbastanza certo che non riconobbi nulla né a *** né a ***”.
. Interrogatorio di *** del 23.1.2017 davanti alla Procura di Milano: “Tra fine 2013 e inizio 2014 mi era capitato di trovare nella stampante un pezzo di una presentazione su *** diretta a un fondo americano e quindi avevo pensato che potesse esserci un’operazione straordinaria su questa società da parte di questo fondo. Non avevo però acquisito ulteriori informazioni al riguardo in ***. Non feci nulla di quest’informazione fino a quando *** non mi chiese ulteriori informazioni al riguardo. Infatti, circa due settimane dopo aver letto questa presentazione, mi sono incontrato con *** in galleria e lui mi ha detto di avere un’informazione su *** e che di lì a poco avrebbero fatto un’OPA sulla società. *** mi chiese se a me risultava qualcosa. Io a quel punto gli rivelai di aver letto quel pezzo di presentazione. Non avendo ulteriori informazioni di dettaglio, tipo la forchetta dell’opa, non potei fornirgliela. *** non mi rivelò qual era la sua fonte, né altri dettagli. *** ricordo che mi disse esattamente queste parole con riferimento all’informazione sull’OPA ricevuta dalla sua fonte: “dice che la fanno a breve”.
. Interrogatorio di *** del 2 e 18.11.2016 davanti a Procura Milano: “*** sapeva di un’operazione di acquisizione su *** prima che uscisse la notizia ufficiale il 5 febbraio 2014. *** me ne parlò nel gennaio 2014. Non mi disse la sua fonte. Io sapevo che *** aveva molti contatti con bankers e private bankers. *** non mi ha mai detto, anche dopo che l’opa è stata realizzata, da chi aveva avuto l’informazione. Domanda: perché *** le ha dato quest’informazione? Risposta: perché voleva sapere da me a quale prezzo poteva essere lanciata l’opa. Voleva un mio parere come tecnico del settore. Io gli dissi che non potevo dargli alcuna indicazione sul punto”; ……. “ricordo quell’incontro [n.d.r.: tra ***, *** e *** dopo l’audizione di quest’ultimo presso la Consob], si parlò dell’audizione in Consob di Sangiorgi, lui era preoccupato per l’investimento che aveva fatto in ***, non disse che aveva ricevuto informazioni privilegiate da ***, ma da come parlavano sembrava evidente che fosse stato *** a passargli l’informazione. Non ho nemmeno chiesto precisazioni sul punto a ***, perché mi pareva ovvio che le cose fossero andate così”.
1.358.221,87; in particolare, XXX ha acquistato: a) 8.000 azioni a valere sul deposito titoli n. 1099213 presso *** S.p.A. intestato a lui e alla madre ***; b) 22.000 azioni a valere sul deposito titoli n. 3038766 a lui intestato presso *** S.p.A.; c) 66.388 azioni a valere sul deposito titoli n. 3006800 presso *** S.p.A. intestato alla madre ***, sul quale egli aveva una delega ad operare; d) 132.800 azioni a valere su un conto presso *** & Co AG intestato alla madre ***, sul quale egli aveva una delega ad operare.
6) L’investimento in azioni *** è stato dimensionalmente rilevante rispetto agli altri effettuati da XXX nel corso del 2014.
7) L’investimento in azioni *** da parte di XXX è stato dimensionalmente rilevante rispetto agli altri investimenti dallo stesso effettuati nel corso del 2014 ed è stato finanziato con la vendita di altri titoli azionari, alcuni in giacenza con valori di carico superiori a quelli di vendita.
8) Gli investimenti in azioni ***, ***, *** (anch’essi effettuati prima dell’annuncio al pubblico di un’informazione privilegiata e non contestati da Consob per intervenuta prescrizione) e *** (anch’essi effettuati prima dell’annuncio al pubblico di un’informazione privilegiata e non contestati da Consob per intervenuta prescrizione) da parte di XXX e degli altri soggetti al lui collegati, quali ***, *** e ***, che erano tutti collegati, come XXX, a *** ***, sono stati effettuati negli stessi archi temporali.
9) XXX ha addotto motivazioni generiche e insufficienti per spiegare gli acquisti di azioni *** e ***, che egli non aveva mai negoziato prima, con specifico riferimento alla tempistica:
. al riguardo risulta smentito quanto dallo stesso dichiarato, cioè che aveva letto del possibile accordo tra *** e ***[3], dato che la sussistenza di tale trattativa è stata resa nota solo il 4.2.2014, quindi dopo che XXX aveva iniziato gli acquisti del titolo, nonché che aveva letto della cessione di un pacchetto di azioni ad investitori istituzionali, dato che questa era avvenuta il 20.11.2013 al prezzo di € 2,36, inferiore cioè al prezzo di acquisto del titolo da parte di XXX;
. al riguardo risulta smentito quanto dallo stesso dichiarato, cioè che aveva letto informazioni riguardanti la struttura del capitale *** e le intenzioni del ***[4], in quanto l’Autorità di vigilanza francese ha escluso la sussistenza di notizie giornalistiche significative in ordine a una possibile operazione straordinaria su ***.
10) Le azioni ***, acquistate dal ricorrente, sono state vendute il 5.2.2014, cioè il giorno della diffusione al pubblico della notizia relativa alla promozione dell’offerta al pubblico da parte di ***; il controvalore delle vendite è risultato pari a € 223,158,57, consentendo al ricorrente di realizzare una plusvalenza pari a € 40.518,31 in circa venti giorni.
11) Le azioni ***, acquistate da XXX, sono state vendute tra il 22 e il 23 ottobre 2014, successivamente alla diffusione al pubblico della notizia relativa alla promozione dell’offerta di scambio; il controvalore complessivo delle vendite è risultato pari a € 1.444.840,79; con tali operazioni di vendita il ricorrente ha realizzato in meno di venti giorni una plusvalenza pari a € 86.618,92.
Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti sopra elencati sub. 1), 2), 3), 4), 5), 10) e 11), che quindi devono ritenersi accertati e che risultano, comunque, indubitabilmente provati anche dagli elementi di prova forniti da Consob, sopra riportati nelle note.
Il ricorrente ha invece parzialmente contestato la sussistenza dei fatti sopra elencati sub. 6, 7), 8) e 9).
Con riguardo alle obiezioni formulate dal ricorrente con il terzo motivo di opposizione, sopra riportate, si evidenzia quanto segue.
1) In primo luogo (con riguardo al motivo di opposizione sub. 3c del ricorrente), la Corte ritiene corretto quanto sostenuto da Consob con riguardo al momento in cui si sono verificati i fatti idonei a costituire informazione privilegiata relativa ai titoli *** e ***.
a) In ordine al titolo ***, dalle indagini svolte da Consob, e non contestate dal ricorrente con riguardo ai fatti accertati, risulta che, al più tardi dal 27.11.2013, il progetto di acquisto da parte di *** del 58,6% del capitale sociale di *** dagli azionisti *** e *** S.r.l., con la conseguente promozione di un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di ***, costituiva un’informazione privilegiata per i motivi di seguito indicati:
– nei giorni 25-26.10.2013 *** aveva manifestato la propria intenzione di acquistare la partecipazione di *** SCA in *** e *** di *** (amministratore delegato di *** SCA) aveva dichiarato la disponibilità di *** SCA a cederla a tre condizioni: mantenimento dei brands, mantenimento del livello occupazionale e prezzo offerto prossimo a € 3 per azione (al riguardo l’Amministratore Delegato di ***, ***, ha affermato nel corso della sua audizione che il 25-26.10.2013 era emerso un “interesse comune” al trasferimento ad *** della partecipazione di *** SCA in ***);
– in seguito alla richiesta, rivoltale il 25-26.10.2013, di trasmettere una letter of interest (lettera di intenti) nell’arco di un mese, *** aveva inviato la prima versione di una “Non Binding Offer” (offerta non vincolante) a *** s.r.l. il 22.11.2013 e la versione definitiva, che presentava differenze marginali rispetto alla prima, il 27.11.2013;
– lo stesso 27.11.2013 l’Amministratore Delegato di *** SCA ha inviato una e-mail a ***, in cui si è dichiarato soddisfatto per il contenuto della “Non Binding Offer” e ha indicato che nei giorni successivi avrebbe prodotto il dettaglio delle procedure per definire l’accordo di cessione della partecipazione in ***;
– la “Non Binding Offer” prevedeva gli elementi essenziali dell’operazione:
. acquisto da parte di *** delle intere partecipazioni in *** di *** SCA e *** S.r.l. a un prezzo per azione compreso tra € 2,90 e € 3;
. promozione di un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di ***;
. successivo riacquisto di partecipazioni di minoranza in *** da parte di *** SCA e *** S.r.l.;
. disponibilità a cominciare immediatamente l’attività di due diligence con l’obiettivo di terminarla a gennaio 2014;
. disponibilità a iniziare le negoziazioni e la predisposizione della documentazione per la compravendita delle suddette partecipazioni ancor prima del termine dell’attività di due diligence;
– non erano state presentate offerte alternative a quella di ***;
– *** già conosceva la società, di cui intendeva acquistare l’intero capitale sociale, ***, con la quale aveva rapporti commerciali dal 2011, in conseguenza della conclusione di un accordo di distribuzione di prodotti *** in Nord America; tale relazione commerciale aveva determinato continui contatti tra l’Amministratore Delegato di *** e l’Amministratore Delegato di ***;
– *** era una società quotata sul MTA, pertanto, dettagliate informazioni economiche e finanziarie erano pubbliche e disponibili anche prima dell’invio della “Non Binding Offer” e, quindi, anche prima della manifestazione dell’intenzione di acquisto da parte di *** del 25-26.10.2013;
– l’Amministratore Delegato di *** ha affermato che gli esiti della due diligence non erano considerati particolarmente incerti, mentre si prospettavano come suscettibili di trattative i dettagli circa il riacquisto di partecipazioni di minoranza in *** da parte di *** SCA e *** S.r.l., per garantire continuità alla gestione anche dopo la cessione della maggioranza;
– l’Amministratore Delegato di *** SCA ha dichiarato in un articolo de Il Sole 24 Ore del 6.2.2014: “non abbiamo voluto advisor, *** era il partner perfetto, si trattava di definire i dettagli”.
Da quanto esposto consegue che dal 27.11.2013 il progetto di acquisto da parte di *** del 58,6% del capitale sociale di *** dagli azionisti *** SCA e *** S.r.l., con la conseguente necessaria promozione di un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di ***, si riferiva sicuramente a un evento che si poteva ragionevolmente prevedere che si sarebbe verificato; alla stessa data l’informazione risultava, altresì, sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento, a cui si riferiva, sui prezzi delle azioni ***.
Premesso che il carattere price sensitive della decisione deve essere valutato ex ante, appare evidente che ogni investitore, in possesso dell’informazione concernente la promozione dell’Opa obbligatoria, avrebbe potuto prevedere che ***, l’offerente, avrebbe offerto per l’acquisto della quota di maggioranza del capitale sociale di *** e, conseguentemente, avrebbe corrisposto a tutti gli azionisti di ***, con la promozione dell’Opa obbligatoria, come normalmente accade in operazioni di tal genere, un premio implicito rispetto alle quotazioni di mercato delle azioni *** e, quindi, avrebbe certamente utilizzato l’informazione suddetta come un importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sul titolo.
Ex post è risultato confermato che, come poteva ragionevolmente attendersi, il premio, rispetto al prezzo di mercato, è stato offerto, nella misura del 19% rispetto al prezzo di chiusura del 4.2.2014 di € 2,482 (data in cui la notizia è stata resa pubblica); tale premio risulta del 25%, se calcolato rispetto alla media dei prezzi di riferimento dei periodi 2 gennaio – 4 febbraio 2014 (€ 2,3678) e 2 dicembre 2013 – 4 febbraio 2014 (€ 2,3652).
b) In ordine al titolo ***, dalle indagini svolte da AMF (l’Autorità di Vigilanza Francese), riportate da Consob e non contestate dal ricorrente con riguardo ai fatti accertati, risulta che dopo il kick-off meeting (riunione introduttiva) del 19.9.2014, al quale avevano partecipato tutti gli advisors e alcuni esponenti di *** SA e ***, il 26.9.2014 era stato stabilito che il 17.10.2014 sarebbe stata annunciata al pubblico la promozione dell’Ops e, quindi, al più tardi da tale data:
. era stata espressa la volontà del Gruppo *** di promuovere un’Ops sulle azioni ***;
. la data per la diffusione al pubblico della promozione dell’Ops era definita e prossima;
. gli advisors erano stati individuati e avevano già iniziato a lavorare al progetto;
. il Gruppo *** conosceva perfettamente ***, nel cui capitale sociale deteneva una partecipazione superiore al 36% e il cui Amministratore Delegato, ***, era il figlio del Presidente e Amministratore Delegato di *** SA, ***;
. per il Gruppo *** il progetto era seguito direttamente da ***, Vicepresidente e Chief Financial Officer di *** SA.
Pertanto, al più tardi dal 26.9.2014 si poteva ragionevolmente prevedere che l’Ops sulle azioni *** da parte del Gruppo *** sarebbe stata promossa; alla stessa data era altresì possibile trarre conclusioni sul possibile effetto che l’Ops avrebbe avuto sul prezzo delle azioni ***.
Nel documento inviato dall’Autorità francese il 14.32017 si legge anche che “Dopo essere stata scelta da *** come consulente finanziario (il 24 settembre 2014), ***, il 25 settembre 2014, ha stilato la lista delle persone con accesso a informazioni privilegiate. Tale lista è stata via via ampliata a una cerchia relativamente numerosa di persone coinvolte residenti in Italia. In tale contesto, non più tardi del 30 settembre 2014, ***, responsabile dell’analisi crediti di *** a Milano, è stato informato e consultato sul progetto dell’operazione. Il suo team e in particolare ***, analista incaricato di seguire l’operazione, ha cominciato a lavorare su questo dossier. (…).
Sempre il 30 settembre 2014, un “Internal Memorandum” ha cominciato a circolare all’interno di *** descrivendo il progetto e la tempistica che prevedeva, il 17 ottobre 2014, l’annuncio da parte di ***”.
Premesso che il carattere price sensitive della decisione deve essere valutato ex ante, appare evidente che ogni investitore in possesso dell’informazione concernente la promozione dell’Ops avrebbe potuto prevedere che il Gruppo ***, l’offerente, avrebbe corrisposto agli azionisti di ***, come normalmente accade in operazioni di tal genere, un premio implicito rispetto alle quotazioni di mercato delle azioni *** per indurli ad aderire all’offerta e, quindi, avrebbe certamente utilizzato l’informazione suddetta come un importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sul titolo, per il quale, come poteva ragionevolmente attendersi, il premio rispetto al prezzo di mercato è stato offerto, nella misura del 19,5% rispetto alla quotazione di chiusura di *** del 17.10.2014.
2) In secondo luogo (con riguardo al motivo di opposizione sub. 3d del ricorrente), per la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito imputato al ricorrente, la norma (art. 187 bis c. 4 D.Lvo 58/1998) non richiede il dolo (circostanza che assume rilevanza solo con riguardo alla determinazione dell’entità della sanzione e che, quindi, sarà esaminata nella trattazione della quarta questione) ma ritiene sufficiente la colpa, posto che ritiene sussistente l’illecito quando il soggetto poteva conoscere in base all’ordinaria diligenza il carattere privilegiato dell’informazione.
Nella fattispecie in esame non vi è alcun dubbio che il ricorrente, in considerazione della sua dichiarata esperienza in materia finanziaria, quale referente degli investimenti di famiglia, avrebbe potuto comprendere, usando l’ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni relative ai titoli *** e ***; pertanto, posto che la Corte ritiene, come verrà esposto nel successivo punto 3, che il ricorrente avesse effettivamente avuto la conoscenza delle informazioni suddette (sopra illustrate al precedente punto 1), l’elemento soggettivo è certamente presente.
Nella trattazione della successiva quarta questione, verrà però esposto come la Corte ritenga che il ricorrente abbia in realtà avuto la consapevolezza effettiva del carattere privilegiato delle informazioni venute in suo possesso e che quindi la sua condotta sia stata caratterizzata dal dolo e non dalla semplice colpa.
3) In terzo luogo (con riguardo al motivo di opposizione sub. 3b) la Corte ritiene che sia risultato accertato che il ricorrente avesse effettivamente avuto la conoscenza delle informazioni sopra illustrate al punto 1) nel periodo antecedente al momento in cui le stesse sono divenute pubbliche.
Innanzi tutto, si evidenzia che per l’accertamento della sussistenza dell’illecito imputato al ricorrente non è necessario che risulti accertato anche con quali modalità e attraverso quali canali il soggetto sanzionato sia venuto in possesso dell’informazione, essendo invece sufficiente che risulti accertato che lo stesso avesse effettivamente avuto la conoscenza dell’informazione.
Con riguardo ai fatti allegati da Consob e, come detto, solo parzialmente contestati dal ricorrente (con riferimento, cioè, a quelli sopra esposti ai punti 6, 7, 8 e 9) si evidenzia quanto segue.
– Dalle indagini svolte da Consob sull’operatività finanziaria del ricorrente è emerso che:
. nell’intero 2014 (cioè nell’anno in cui sono state effettuate le operazioni oggetto della controversia) l’importo degli acquisti in titoli *** e in titolo *** si colloca al terzo e al quinto posto tra gli acquisti di titoli azionari effettuati dal ricorrente;
. sia l’acquisto di azioni *** che l’acquisto di azioni ***, mai oggetto di precedenti investimenti, sono avvenuti, esclusivamente, in un periodo temporalmente limitato, cioè tra il momento in cui l’informazione privilegiata si è formata e il momento in cui è divenuta pubblica;
. l’entità delle somme investite nei suddetti acquisti era rilevante in rapporto agli altri investimenti eseguiti dal ricorrente, visto che, alla data del 4.2.2014 (data di pubblicazione dell’informazione privilegiata ***), le azioni *** giacenti nel portafoglio del ricorrente erano al primo posto per controvalore e, alla data del 17.10.2014 (data di pubblicazione dell’informazione privilegiata del titolo ***), le azioni *** giacenti nel portafoglio del ricorrente erano complessivamente al secondo posto per controvalore.
– Dalle indagini svolte da Consob sull’intero gruppo di investitori, sanzionati con la delibera oggetto della presente controversia, è emerso che il ricorrente ha effettuato non solo gli investimenti nei titoli *** e ***, ma anche gli investimenti nei titoli Impregilo (nel periodo in cui ancora non era stata pubblicata l’informazione riservata, investimenti non sanzionati per intervenuta prescrizione), Marcolin (nel periodo in cui ancora non era stata pubblicata l’informazione riservata, il cui utilizzo aveva, peraltro, prodotto per il ricorrente una minusvalenza), ***, *** (entrambi titoli quotati in mercati esteri e poco noti in Italia) e Servizi Italia, nei medesimi tempi e con le medesime modalità degli investimenti effettuati, quasi sempre, anche da Luca *** nonché da ***, *** e ***, tutti legati da rapporti con *** (come dagli stessi dichiarato), così come il ricorrente (il quale è risultato avere rapporti, oltre che con ***, anche con *** e ***).
– Consob ha evidenziato (come risulta dai documenti dalla stessa prodotti) che *** *** non era stato sanzionato per l’utilizzo di informazioni privilegiate con riguardo al titolo *** (ma era stato sanzionato solo per la comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata in ordine a tale titolo) ed era stato invece sanzionato per l’utilizzo di informazioni privilegiate relative al titolo ***, in quanto, essendosi *** trasferito in Svizzera nel periodo dell’operatività sul titolo ***, l’Autorità di vigilanza svizzera, FINMA, pur avendo raccolto le informazioni relative a tale operatività, posta in essere tramite l’intermediario svizzero *** & Co. AG., aveva comunicato di non poterle trasmettere a Consob in ragione dell’opposizione formulata al riguardo da ***.
Per conseguenza, il fatto che *** non sia stato sanzionato per l’utilizzo dell’informazione privilegiata dallo stesso posseduta in ordine al titolo *** non smentisce affatto che lo stesso fosse in possesso di tale informazione e che l’abbia comunicata alle persone con le quali aveva stretti rapporti come XXX.
– Dalle indagini svolte da Consob e da AMF (l’Autorità di Vigilanza Francese), e riportate da Consob, è emersa l’infondatezza delle spiegazioni fornite dal ricorrente, nella sua audizione, per giustificare i suoi investimenti nei titoli *** e *** (come sopra riportate in nota n. 7 e n. 8).
Con riguardo al titolo ***, l’accordo tra *** e *** è stato concluso nel mese di agosto 2014 e perfezionato nel mese di dicembre 2014; pertanto, al 14.1.2014 (quando, cioè, il ricorrente ha iniziato ad acquistare i titoli ***), l’esito della trattativa tra *** e *** era del tutto incerto ed ancor più incerto era, conseguentemente, il fatto che tale accordo potesse determinare nuove commesse per ***, dato che qualsiasi nuova commessa avrebbe comunque comportato tempi lunghi per la progettazione e la realizzazione e, per di più, i settori di ***, potenzialmente interessati da future commesse del genere, erano i settori *** e ***, i più piccoli dei tre in cui era articolata la produzione di ***, che al 31.12.2013 rappresentavano, rispettivamente, il 19% e 26% dei ricavi totali del gruppo.
Anche la sola ipotesi, che tali commesse potessero spiegare il forte incremento del prezzo delle azioni ***, era stata diffusa solamente il 4.2.2014 (il giorno antecedente la pubblicazione dell’informazione riservata), quando XXX aveva ormai accumulato l’investimento sin dal 14.1.2014, come emerge da un commento pubblicato su FTA Online News il 4.2.2014, ore 15,10, ripreso anche da La Stampa on-line: “*** (+6,2%) in forte rialzo: possibili vantaggi da integrazione ***/*** – *** in forte rialzo grazie ai benefici che potrebbero derivare dall’eventuale integrazione di *** e ***, trattativa giunta ormai alla fase decisiva. Entrambe le compagnie aeree sono clienti di ***: quest’ultima ha fornito le poltrone delle sale d’attesa VIP ***
Link di Milano Linate e Roma Fiumicino, e ha seguito l’intero progetto delle *** di ***. L’integrazione tra le due compagnie potrebbe generare l’estensione di alcuni di questi progetti.”
Inoltre, l’***, con il quale i soci rilevanti, tra i quali *** SCA, avevano ceduto il 4,8% del capitale sociale di ***, da loro detenuto, ad investitori istituzionali, con l’obiettivo di incrementare il flottante, a prescindere da ogni valutazione circa la capacità di tale notizia di influenzare la decisione di investire in azioni ***, è stato concluso il 20.11.2013, quindi quasi due mesi prima dell’investimento del ricorrente, ed il prezzo della cessione era stato fissato in € 2,36 per azione, mentre gli acquisti del ricorrente sono stati eseguiti per il superiore prezzo medio di € 2,40 per azione.
Pertanto, deve escludersi che i due eventi menzionati possano aver giustificato gli acquisti di titoli ***, eseguiti dal ricorrente per il prezzo da lui pagato nel periodo in cui sono stati effettuati.
Con riguardo al titolo ***, AMF ha accertato che “tra il 1° giugno 2014 e il 17 ottobre 2014 non è stato pubblicato alcun articolo di stampa sulla struttura del capitale di *** o sulle intenzioni del Gruppo ***. Gli unici articoli trovati sono dell’8 gennaio 2014 e riguardano la governance di ***, dopo «le dimissioni inattese del suo direttore generale, ***, che ha lasciato il giovane amministratore delegato ***, figlio del principale azionista ***, solo al comando del sesto gruppo pubblicitario mondiale …… le poche analisi pubblicate tra il 2 settembre 2014 e il 16 ottobre 2014 hanno reiterato le opinioni positive espresse anteriormente confermando le prospettive di crescita annua già note, senza mai ventilare la possibilità di un’operazione su ***. Solo l’analista di ***, nella sua nota del 16 ottobre 2014 (NdR quindi il giorno prima della pubblicazione dell’informazione riservata e molti giorni dopo l’inizio degli acquisti da parte del ricorrente), aveva indicato che *** avrebbe potuto essere una «preda» possibile non escludendo, ma senza enfasi sulle sinergie, una ristrutturazione patrimoniale di ***, che avrebbe permesso di riunire in Vivendi tutte le partecipazioni nei Media. Ma lo stesso analista ricordava anche che *** aveva smentito tale ipotesi a marzo del 2014”.
*** (amministratore delegato di ***), infatti, il 20.3.2014, quindi, comunque, molto tempo prima degli investimenti in titoli *** effettuati dal ricorrente, nell’ambito di una conference call a commento dei risultati economico finanziari del 2013, aveva indicato opzioni per il futuro ed aveva escluso integrazioni tra *** e Vivendi in modo abbastanza netto ed anche il contenuto della successiva intervista del 2.10.2014 di *** è risultato sostanzialmente identico a quello dell’intervista del 20.3.2014.
Pertanto, non sono state riscontrate le notizie di stampa che, a dire del ricorrente, avrebbero giustificato i suoi acquisti di azioni ***, effettuati dal 6.10.2014.
In conclusione, sul motivo di opposizione n. 3b), sono risultati accertati tutti i fatti, sopra elencati dal n. 1 al n. 11, sulla base dei quali Consob ha ritenuto accertata la sussistenza dell’illecito imputato al ricorrente.
4) In quarto luogo (con riguardo al motivo di opposizione sub. 3a), innanzi tutto si premette che la prova della condotta illecita può essere fornita dalla Pubblica Amministrazione anche solamente a mezzo di presunzioni semplici8.
La prova per presunzioni di un fatto ignoto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., può ritenersi raggiunta quando i singoli fatti accertati risultano:
. gravi, trattandosi di elementi, dei quali i fatti ignoti (possesso e utilizzo tramite operazioni di acquisto) costituiscono l’unica probabile conseguenza;
. precisi, trattandosi di elementi non suscettibili di diversa e altrettanto o più verosimile interpretazione; . concordanti, trattandosi di elementi convergenti verso un’unica lettura della vicenda.
La valutazione dei fatti accertati deve inoltre essere effettuata prendendoli in considerazione nel loro complesso[5].
La Corte ritiene, quindi, che, dalla valutazione complessiva dei fatti dedotti da Consob e risultati accertati, possa fondatamente presumersi che il ricorrente, nel momento in cui ha effettuato gli acquisti delle azioni *** e delle azioni ***, fosse in possesso sia dell’informazione privilegiata inerente la decisione di *** di promuovere un’Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni *** sia dell’informazione privilegiata inerente la decisione del *** di promuovere un’OPS sulle azioni ***.
8 Cass. SU n. 20930/2009 “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell’Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta.”
Nella fattispecie in esame, come sopra riportato è risultato, infatti, accertato, al di là di ogni dubbio, che:
. il ricorrente ha effettuato acquisti dei titoli *** e *** (mai oggetto in precedenza dei suoi investimenti) esclusivamente nel limitato periodo (poco più di due mesi per il titolo ***, venti giorni per il titolo ***), intercorrente tra il momento in cui si era formata l’informazione privilegiata, che li riguardava, e il momento in cui l’informazione è stata resa pubblica;
. in entrambi i casi il ricorrente ha effettuato acquisti di dimensioni significative anche in rapporto alla sua operatività finanziaria ordinaria;
. nel periodo immediatamente precedente i suddetti acquisti non erano state diffuse notizie che giustificassero l’improvviso interesse del ricorrente per tali investimenti;
. i suddetti investimenti, così come altri investimenti analoghi (alcuni inerenti titoli per i quali si erano formate informazioni privilegiate e altri no, ma scarsamente conosciuti e conoscibili per gli investitori italiani), sono stati fatti dal ricorrente in tempi e con modalità identiche a quelli di altri investitori (******), tutti aventi rapporti, come il ricorrente, con ***;
. ***, oltre che con il ricorrente e gli investitori prima menzionati, aveva stretti rapporti con
***, che aveva avuto conoscenza sia dell’informazione privilegiata relativa al titolo ***, sia di quella relativa al titolo ***;
. i contatti telefonici tra *** e XXX sono stati frequenti anche nei giorni immediatamente precedenti l’acquisto da parte del ricorrente dei titoli *** e ***.
. il ricorrente non ha fornito alcuna ragionevole e fondata spiegazione del suo improvviso interesse a investire in titoli *** nel gennaio 2014 e *** nell’ottobre 2014, titoli mai da lui trattati in precedenza.
La Corte ritiene, quindi, che l’unico fatto che possa spiegare il verificarsi di tutti i suddetti fatti, visto il loro carattere grave, preciso e concordante, non possa che essere costituito proprio dalla conoscenza da parte del ricorrente delle informazioni privilegiate relative ai titoli *** e *** nei giorni immediatamente precedenti la loro comunicazione al pubblico, risultando del tutto inverosimile qualunque altra differente spiegazione e, in particolare, la assoluta casualità (come sostenuto dal ricorrente) di investimenti ripetutamente effettuati in titoli, mai trattati in precedenza, per i quali sussisteva, proprio nel momento in cui sono stati effettuati, un’informazione privilegiata non ancora pubblica, di cui il ricorrente poteva essere a conoscenza, attraverso il rapporto da lui intrattenuto con altri soggetti che certamente tale conoscenza avevano.
4) Quarta questione: assenza di proporzionalità nell’entità della sanzione inflitta; motivo di opposizione n. 4 del ricorrente.
Il motivo di opposizione è infondato.
A fronte di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista, per ciascuna violazione (e per tutte le tipologie di violazione), da un minimo edittale pari a € 20.000 ad un massimo edittale pari a € 3.000.000 e di una sanzione interdittiva prevista, per ciascuna violazione, da un minimo edittale pari a due mesi ad un massimo edittale pari a tre anni, la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente, pari all’importo complessivo di € 350.000 (di appena € 310.000 superiore al minimo, ma di ben € 2.650.000 inferiore al massimo), e la sanzione interdittiva inflitta, pari ad una durata di dodici mesi (di 8 mesi superiore al minimo e di due anni inferiore al massimo) non sono sproporzionate, tenuto conto che:
. in primo luogo, il ricorrente ha investito, nel compimento dell’attività illecita, per l’acquisto di titoli *** la somma di € 1.358.221,87 e per l’acquisto di titoli *** la somma di € 182.640,26 (quindi complessivamente la somma di € 1.540.862,13) ed ha realizzato, con la vendita del titolo *** il 22-23.10.2014, una plusvalenza pari a € 86.618,92 e, con la vendita del titolo *** il 5.2.2014, una plusvalenza pari a € 40.518,31; pertanto il ricorrente con un investimento, in entrambi i casi della durata di pochi giorni, ha ottenuto un illecito guadagno complessivo pari alla somma, tutt’altro che irrisoria, di € 127.137,23;
. in secondo luogo, dalla preparazione professionale e dall’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente, nonché dal rilevante numero e dalla significativa entità degli investimenti dallo stesso, anche in precedenza effettuati, deve ritenersi, senza alcun dubbio, che lo stesso fosse stato ben consapevole del carattere privilegiato dell’informazione ricevuta e pertanto abbia con dolo posto in essere l’attività illecita.
Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie inflitte con la medesima delibera ad altre persone, premesso che la valutazione della correttezza dell’entità della sanzione inflitta ad un determinato trasgressore non può prendere come riferimento la valutazione compiuta dall’Autorità per la determinazione della sanzione inflitta ad altri trasgressori, si evidenzia che nessuna sproporzione è ravvisabile, dato che:
. per l’illecito commesso da ***, analogo a quello commesso da XXX, cioè l’acquisto di titoli
***, al primo è stata inflitta la sanzione di € 200.000, ben superiore alla sanzione di € 130.000 inflitta a XXX (a fronte del maggior guadagno realizzato pari a € 59.896,95); mentre ***, come già esposto, non ha potuto essere sanzionato per l’illecito costituito dagli acquisti del titolo ***, in quanto l’Autorità svizzera, a causa dell’opposizione dello stesso, non ha comunicato i dati indispensabili e la sua illecita attività di comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata è stata sanzionata con l’ulteriore pena pecuniaria di € 170.000;
. per gli illeciti commessi da *** analoghi a quelli commessi da XXX, cioè l’acquisto di titoli *** e l’acquisto dei titoli ***, è stata inflitta rispettivamente la sanzione di € 200.000, poi ridotta con sentenza di questa Corte di circa il 20% e pertanto da ritenersi pari a € 160.000 (quindi ,ben superiore alla sanzione di € 130.000, inflitta a XXX) e di € 120.000, poi ridotta con sentenza di questa Corte di circa il 20% e pertanto da ritenersi pari a € 96.000 (quindi inferiore alla sanzione di € 230.000 inflitta a XXX), ma a fronte di un guadagno rispettivamente pari a € 44.203,62, realizzato con la vendita dei titoli *** (quindi solo di poco superiore a quello realizzato da XXX), e di € 23.176,45, realizzato con la vendita dei titoli *** (quindi pari a meno del 30% di quello realizzato da XXX); mentre l’illecita attività di *** di comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata è stata sanzionata con l’ulteriore sanzione complessiva di € 470.000, poi ridotta con sentenza di questa Corte ad € 400.000.
Regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 260.000 a € 520.000, con esclusione della fase istruttoria – trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge l’opposizione proposta da XXX nei confronti del provvedimento sanzionatorio n., emesso da Consob il 25.6.2020.
2) Condanna XXX a rifondere le spese di lite sostenute da Consob, che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 13.560, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Così deciso in Milano il 17.3.2022
Il Consigliere est.
Il Presidente
[1] Sommarie informazioni alla p.g. di *** 5.12.2016 “In relazione al titolo *** riferisco che furono sempre *** e *** a suggerirmi l’investimento in tale titolo, paventando l’opportunità di realizzare plusvalenze; loro non mi diedero informazioni più dettagliate su eventuali operazioni straordinarie in fase di definizione su tale titolo, ma si limitarono semplicemente a segnalarmelo; feci le mie valutazioni, anche sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, e decisi di acquistare. Tale investimento mi consentì di realizzare una plusvalenza di circa 12.000 euro
[2] Dichiarazioni XXX a Consob del 19.10.2015: XXX: “Di questo collocamento (NdR “***”) me ne ha parlato un mio carissimo amico che conosco da una vita, che è *** …. Che mi ha appunto proposto questo investimento, che tra l’altro è un investimento ad alto rischio …”…Funzionario Consob: “..che rapporti ci sono tra lei e ***?”; XXX: “E’ un amico ripeto di vecchia data, ci conosciamo perché abbiamo fatto l’università assieme, da 20 anni, quindi”; Funzionario Consob: “Ed è anche socio in alcuni suoi investimenti, giusto?”; XXX: “Si, però negli investimenti immobiliari”…. Funzionario Consob: “e con lui condivide le scelte di investimento?” XXX: “Non sempre, come ho già ripetuto più volte”.
Dichiarazioni XXX a Consob del 11.10.2016: Funzionario Consob: “Qual è la frequenza dei suoi contatti con lui (NdR
Rosiello) nel 2014?”; XXX: “Giornalmente, settimanalmente, questa è la risposta. Una volta ogni due – tre giorni.”
[3] Dichiarazioni XXX del 19.10.2015: “nel caso di *** c’era parecchia stampa che, come le dicevo, la indicava come un ottimo titolo, c’erano in essere delle … e anche sui siti – comunque – indicavano *** come un titolo che poteva avere un grosso exploit, perché rappresentante del made in Italy. Nella fattispecie, in concomitanza di quelle date, c’erano anche degli articoli che prevedevano un rialzo di *** collegata alla fornitura di divani e poltrone per ***, che in quel momento stavano cercando di fare una fusione, e quindi per me era un ottimo titolo. Dopo il primo acquisto – mi sembra – o il secondo acquisto di azioni – che, comunque, sono state fatte a tranche – era uscita anche una notizia che una quota rilevante del pacchetto azionario sarebbe stata ceduta, quindi io ho acquistato – sinceramente – *** perché lo ritenevo un ottimo titolo, ma in linea anche con gli investimenti che sono solito fare. Sul lusso io ci ho sempre creduto, ci ho sempre investito, poi qualche volta è andata bene, qualche volta è andata male, in questo caso …”; inoltre, “una banca d’affari, forse era ***, […] aveva alzato il target a 3 euro, una cosa del genere, per cui – comunque – per me era un investimento che poteva essere fatto, e io l’ho fatto, sostanzialmente …”;
[4] Dichiarazioni di XXX a Consob del 11.10.2016: Funzionario Consob: “Da quanto tempo seguiva la società ***, quindi prima della sua operatività dell’ottobre 2014?” XXX: “Circa un mesetto più o meno”; Funzionario Consob: “Ed aveva mai realizzato operazioni su azioni *** prima del 6 ottobre 2014?”; XXX: “No, mai”; Funzionario Consob: “Quali sono gli elementi che l’hanno spinta ad investire nella società *** all’inizio di ottobre 2014?”; XXX: “… c’erano parecchi articoli su Internet che parlavano molto bene di questa società, con dei bilanci particolarmente positivi, e indicavano ***, come diciamo in manovra per una possibile acquisizione. E mi ricordo anche – questo me lo ricordo chiaramente – che *** era stato chiamato a fare un paio di interviste … dove ha dichiarato pubblicamente, lui e il figlio, che questa operazione non l’avrebbero portata a termine. Motivo in più che ha rafforzato il fatto che su certi personaggi, quando dicono no, invece è si.” ….. Funzionario Consob: “Ha parlato con lui (NdR ***) di *** in settembre – ottobre 2014?”; XXX: “Può essere, si può essere, può essere …. Se ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato nel senso di dire ‘tu cosa ne pensi’ ecc., ma nello specifico, no, non mi ricordo”.
[5] Cass. n. 5374/2017 “In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.”
Cass. n. 5787/2014 “La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare.”
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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