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Codice Civile
Codice Penale

Distacco della retina e risarcimento danni, nesso di causalità

La sentenza afferma che la responsabilità per fatto illecito del minore ex art. 2048 c.c. richiede la prova del nesso causale tra la condotta e il danno. In presenza di concause, il giudice deve valutare la probabilità dell’efficacia causale della condotta rispetto ad altre ipotesi. La predisposizione al danno può escludere il nesso causale se l’evento si sarebbe verificato comunque.

Pubblicato il 03 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 831/2021 Cont.
Civ. TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._971_2024_- N._R.G._00000831_2021 DEL_07_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa iscritta al n. 831 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2021, vertente TRA , C.F.:),
nato a Como il 8.9.1969 e residente in Tavernerio (CO) INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Como INDIRIZZO (fax NUMERO_TELEFONO, PEC -attrice- , nato a Como (CO), il 09.09.1971, c.f.:, nata a Como (CO) 07.12.1971, c.f.:
, in proprio e in qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minore , nato a Erba (CO) il 21.08.2010, entrambi residenti in Como (CO), INDIRIZZO il primo personalmente e la seconda assistita e difesa dall’avv. , c.f.:
, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Como, INDIRIZZO (fax:
031.4310340, pec:
-convenuti- (C.F. e Partita IVA n. ), con sede in, INDIRIZZO rappresentata difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. n. fax NUMERO_TELEFONO ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC indicato nonché allo studio del legale, in Como, INDIRIZZO -terza chiamata-

Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c.

CONCLUSIONI

C.F. C.F. All’udienza cartolare del 24 aprile 2024–il cui esito è stato comunicato il 29.4.24- la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice “voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
previa ogni declaratoria del caso, accertare dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti, sigg.
in proprio e nella qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore , in ordine ai fatti descritti e, per l’effetto, condannarli, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal sig.
e quantificati allo stato in € 30.958,46, o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o dovesse essere ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall’evento lesivo (02.12.2017) al saldo.
Con vittoria di spese, 15% spese generali, diritti ed onorari, oltre oneri come per legge;

In via istruttoria: ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli, anche a prova contraria su quelli che dovessero essere tenorizzati dalle controparti ed ammessi dal Giudicante:
1) vero che il giorno 07.12.2017 il sig. i recava presso lo studio del Dr. suo medico di medicina generale, raccontando quanto accaduto pochi giorni prima a casa dei sigg. suoi amici, e lamentando di vedere un alone e delle macchie dall’occhio sinistro?
2) vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, il Dr. consigliava al suo paziente, sig. sottoporsi ad una visita specialistica?
”;
per parte convenuta “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:

– Accertare l’esistenza o l’assenza del nesso di causa tra l’evento lesivo del 02.12.2017 e le lesioni patite dall’attore e conseguentemente dichiarare l’esistenza o l’assenza di responsabilità dei convenuti per tutti i danni lamentati dall’attore.
– In caso di accoglimento delle domande attoree, condannare , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in INDIRIZZO – 31021 – Mogliano Veneto (TV), P.IVA , a tenere indenni i suoi assicurati, in virtù di polizza n.NUMERO_DOCUMENTO, dagli effetti della sentenza emessa in esito al presente giudizio, ovvero dai danni che eventualmente verranno accertati e riconosciuti all’attore, con rimborso delle spese di lite, anche sostenute per la chiamata in causa del terzo, delle spese di resistenza e delle spese di soccombenza a cui eventualmente possano essere condannati a pagare all’attore vittorioso. ” per parte terza chiamata “In principalità e nel merito:
previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.

” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Sull’iter giudiziale e sulle condizioni dell’azione e presupposti processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.3.2021 evocava in giudizio i coniugi , in proprio e in qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore , per sentirli condannare, ex art. 2048 cc, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’evento traumatico avvenuto in data 02.12.2017 presso la loro abitazione in INDIRIZZO

Esponeva, precisamente, l’attore che in quell’occasione veniva colpito all’occhio sinistro da un giocattolo scagliato da , figlio della coppia presso la quale si trovava, riscontrando a distanza di qualche giorno problemi visivi, in relazione ai quali gli veniva diagnosticato un distacco di retina con conseguente necessità di compimento di due interventi e diversi controlli post operatori.

Quantificava la propria domanda risarcitoria nell’importo di € 30.958,46, tenuto conto di un’asserita invalidità permanente nella misura del 6/7% ed inabilità temporanea della durata di 105 giorni (15 giorni al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%), una somma di € 2.000 a titolo di “risarcimento del danno biologico” (pag.4 citazione) nella misura del 10%, nonché il residuo (pari a € 9.28,46) a titolo di spese vive sopportate.

Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021 si costituivano i convenuti, i quali confermavano l’evento nei modi e nei termini descritti dall’attore, chiedendo in via preliminare di essere autorizzati alla chiamata in causa di compagnia di assicurazione con la quale avevano stipulato polizza n.37043549 RAGIONE_SOCIALE casa” (doc.6 comparsa), comprendente la copertura RC capo famiglia (doc.7), chiedendo di essere manlevati dalla stessa in ipotesi di accoglimento nel merito della domanda attorea.

Stante l’avvenuta autorizzazione alla chiamata di terzo, con differimento della prima udienza, si costituiva il 27.1.2024, di nuovo tempestivamente, , contestando l’esistenza del nesso di causa tra l’evento e la lamentata lesione retinica, nonchè la quantificazione delle lesioni prospettata dall’attore ed opponendo agli assicurati, per l’ipotesi di riconoscimento nell’an della domanda attorea, i limiti e le condizioni di polizza.

In prima udienza, tenutasi in modalità cartolare il 16 febbraio 2022, il (precedente) G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. per il deposito delle relative memorie.

All’esito della successiva udienza, cartolare, del 19.10.22, con provvedimento del 16.1.23 il Giudice disponeva ctu medico-legale, nominando il Dott. e chiedendogli, in sintesi, di descrivere la sintomatologia soggettiva del periziando, ed accertare “a) la natura e l’entità delle lesioni subite dall’attore in rapporto causale con l’evento per cui è causa;
b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
c) se residuino postumi permanenti, precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico) d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”;
altresì precisando nulla dover disporre in ordine al richiesto danno alla capacità lavorativa “non risultando dedotto nemmeno il tipo di lavoro né allegati certificati o relazione medica al riguardo”.

Depositata la ctu, alla successiva udienza del 27.9.2023 il sottoscritto COGNOME, nel frattempo subentrato sul ruolo, riteneva opportuna un’integrazione peritale, richiedendo al ctu “se sia probabile (evidenziando, ove possibile, una forbice percentuale) che un trauma di lieve entità (causato da accidentale collisione con giocattolo scagliato da bambino di sette anni e non necessitante cure mediche immediate), in presenza [erroneamente indicato in ordinanza:
assenza] di fattori predisponenti quali quelli rilevati nel caso di specie, possa determinare il distacco di retina, o se sia più probabile che non determini questo effetto”.

Preso atto dell’avvenuta integrazione peritale depositata il 31/10/2023, con ordinanza del 15 dicembre 2023 a scioglimento della riserva assunta il 16.11.2023, ritenute irrilevanti o comunque superflue le prove orali domandate da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24 aprile 2024 all’esito della quale, tenutasi cartolarmente, con provvedimento comunicato il 29.4.2024 tratteneva la causa in decisione concedendo termine ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive, nel rispetto dei quali tutte le parti depositavano le comparse conclusionali e soltanto e memorie di replica.

Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l’interesse astratto ad agire da parte dell’attrice e la legittimazione attiva nonché passiva delle parti, ed il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
Risulta essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso (doc.32-33 attorei).

II.
Sintesi della tesi attorea e difese delle altre parti:
circostanze pacifiche e contestate Secondo la tesi attorea i convenuti sono responsabili, ex art. 2047-2048 c.c., del danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore , nato nell’agosto 2010 e che pertanto, all’epoca del sinistro, avvenuto nel dicembre 2017, era minorenne avendo 7 anni.

I convenuti non hanno contestato l’evento, ovvero che il figlio , minore con loro convivente (doc.3), fosse compresente all’attore in INDIRIZZO e lo abbia accidentalmente colpito con un giocattolo;
eccepiscono nondimeno l’operatività di polizza assicurativa, così da andare indenni da qualsiasi responsabilità risarcitoria.
pure, non ha contestato che l’episodio si sia effettivamente verificato, ma ha eccepito l’assenza di nesso causale tra l’episodio, e ciò che ne è scaturito –ovvero il trauma bulbare all’occhio sinistro- asseritamente esitato nel distacco di retina, sul presupposto che “il trauma non può essere considerata la causa diretta ed esclusiva del distacco di retina comparso in OS dopo 10 giorni dal riferito evento”, per la ragione che “il paziente, al momento del trauma in OS aveva già subito un distacco di retina nell’occhio controlaterale di natura traumatica ed era già pseudofachico in entrambi gli occhi”, condizione che, secondo gli specialisti interpellati dalla compagnia assicuratrice, costituisce “un significativo fattore di rischio per il distacco di retina”. Il fatto storico, ovvero la condotta del minorenne che ha accidentalmente lanciato un oggetto finito nell’occhio dell’attore, non è contestata, e dunque deve essere posta ex art. 115 cpc a base della decisione –con conseguente irrilevanza delle prove orali domandate da parte attrice-, nonostante in mancanza di documentazione e di ricostruzione della dinamica:
il giocattolo non è allegato né meglio descritto, non è indicato a che distanza sia stato scagliato, e in che modo abbia colpito l’attore.

Ciò che deve essere verificato è se tale trauma all’occhio sinistro sia la causa del distacco di retina:
la verifica della causalità giuridica è infatti antecedente logico rispetto ad ogni altra verifica, nel caso di specie peraltro assente, non avendo i genitori dedotto la sussistenza di un’eventuale causa di esclusione della responsabilità che, sola, dispenserebbe i genitori da responsabilità in relazione ai figli minori alla luce del disposto di cui all’art. 2048 cc (vds ultimo comma:
“le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”);
ma avendo, unicamente, richiesto di essere manlevati dalla compagnia assicuratrice.

III.
Sulla fondatezza o meno dell’eccezione di parte terza chiamata relativa all’insussistenza del nesso di causalità.

Risulta in atti (doc.3,4,5 , ed il dato è poi corroborato dalla ctu, che la condizione di momento del trauma, presentasse (pag.11 ctu) sia una “predisposizione costituzionale” (distacco retina all’ occhio destro avvenuto nel 1992), sia una “pregressa chirurgia oculare (correzione di astigmatismo ipermetropico trattato con cheratectomia fotorefrattiva OO;
estrazione di cristallino OO nel 2013 con successiva capsulotomia posteriore laser in OD)”;
e che tali precedenti possano costituire (pag.12) “un effetto concausale del denunciato trauma contusivo oculare sul distacco di retina”.

Osserva tuttavia il ctu, ulteriormente, che la predisposizione al distacco di retina è facilitata da un evento similare nell’occhio adelfo (con aumento del 13% rispetto alla popolazione generale) e – soprattutto – da pregressi interventi di estrazione del cristallino (con aumento fino a 6-7 volte rispetto a soggetti fachici) e ciò perchè l’estrazione chirurgica del cristallino comporta, nel tempo, alterazioni degenerative del gel vitreale (biochimiche e strutturali), aumento della mobilità del vitreo, suo spostamento anteriore, alterazione della fisiologica barriera tra segmento anteriore e posteriore con distacco posteriore di vitreo. La liquefazione del vitreo inizia fisiologicamente dalla terza decade di vita e conduce frequentemente al distacco posteriore di vitreo (picco all’età di 60-65 anni).

E ancora:
“La tipologia delle rotture retiniche riscontrate nella fattispecie (multiple e verticali) è caratteristica nel distacco posteriore di vitreo, per’altro possibile anche dopo un evento traumatico di grado modesto (ove sussistano elementi concausali).
” Ebbene, secondo parte attrice (vds pag.3 prima memoria ex ar.t 183 co. VI cpc) “le conseguenze – distacco di retina – dovute al colpo subito dall’occhio sinistro di trovano indiretta conferma anche in un precedente distacco di retina all’altro occhio, quello destro, avvenuto nel 1992, sempre di natura traumatica”.

L’affermazione risulta priva di conferenza, anzitutto poiché non risulta dimostrata la natura traumatica in precedenza subita dall’occhio destro;
e poi, comunque, per il fatto che la verificazione di un distacco di retina a seguito di trauma in un occhio non risulta avere decisiva incidenza causale su quanto accaduto all’altro.

Meritevole di vaglio è invece la circostanza, oggetto di tempestiva eccezione (comparsa) di parte terza chiamata e confermata in sede peritale, dell’aumento del rischio di distacco retinico in ipotesi di preesistenza di due condizioni pacificamente esistenti in capo a ovvero l’avvenuto distacco di retina nell’occhio adelfo (quindici anni prima) e l’intervento di estrazione del cristallino (avvenuto 4 anni prima, vds pag.5);
con aumento della probabilità di verifica dell’evento avverso (distacco retinico), rispettivamente pari al 13% e fino a 6-7 volte rispetto a soggetti fachici” (id est soggetti con il proprio cristallino).

Il Ctu dott. , coadiuvato dallo specialista oculista autorizzato dott. con nota integrativa del 31/10/2023 a specifica richiesta di chiarimenti del G.I. supra riportata (§ I), ha concluso per l’ “impossibilità” di considerazione del trauma subito dall’attore “quale causa efficiente nel determinismo della lesione retinica proprio per la sua inadeguatezza lesiva, vista l’indifferente obiettività a carico del bulbo oculare”, bensì come “concausa efficiente nel determinismo della lesione retinica unitamente all’apporto dinamico dei fattori preesistenti”; ed ha aggiunto il ctu “che il trauma non ha determinato di per sé solo l’accertata lesione retinica, in carenza di provata efficienza lesiva causale”.

Rispetto ai dati processuali esposti ed alle conoscenze scientifiche richiamate, deve pertanto concludersi per l’assenza di prova del nesso di causalità giuridica, non potendosi asseverare che il distacco della retina sia conseguenza diretta del trauma subito da l 2.12.2017.

IV.
Sulla conciliazione tra evidenze cliniche e ragionamento giuridico:
rigetto della domanda ed assorbimento del profilo del quantum A tali conclusioni il Tribunale giunge per molteplici ragioni, ed in applicazione dei principi attuali della giurisprudenza di legittimità.

E’ stato appurato che il trauma da solo non possa aver determinato la lesione retinica, stante l’indifferente obiettività a carico del bulbo oculare rispetto all’occhio controlaterale.

Il dato è stato appurato con metodo clinico dal ctu e, in ogni caso, non risulta essere stato oggetto di osservazioni dall’attore, che non ha peraltro fornito evidenze, entro i termini di cui alla seconda memoria ex art. 183 co.
VI cpc, per provare la gravità della lesione obiettiva in relazione al colpo subito, né una comunanza di genesi rispetto alla lesione subita all’altro occhio.

Vieppiù, si ribadisca, l’attore non ha minimamente dedotto, e pertanto nemmeno provato , alcuna indicazione circostanziata in ordine alla dinamica;
la circostanza se, come rilevato (§ II),che non ha inciso sulla ricostruzione dell’an dell’evento, in difetto di contestazioni in parte qua tanto dei convenuti che della terza chiamata, rileva invece allorché si tratti, su un diverso piano, di ricostruire in che modo abbia il contatto con l’oggetto lanciato dal piccolo effettivamente inciso sullo stato della retina di La mancanza di prova da parte attrice (non utili i capitoli di prova testimoniali, non ammessi, non concernenti tale profilo), costituisce un limite evidente alla propria domanda; tanto più in assenza, anche, di indici presuntivi, che depongono semmai in senso opposto, allorché, si noti, il dedotto episodio (come osservato dalla terza chiamata “non causava né postumi immediatamente visibili, nemmeno perioculari, nè generava la necessità di recarsi al pronto soccorso nell’immediatezza dell’evento”.

Giova infatti richiamare il principio di diritto della giurisprudenza della Suprema Corte, anche recente (Cass. 4024/2018) secondo cui “il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto l’affermazione dell’esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logicodeduttivo, non di un accertamento fattuale.

Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda.

La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici “.

E così, (a) in assenza di specificazione delle modalità di verificazione del trauma, (b) in presenza di un precedente distacco retinico all’occhio controlaterale, rispetto al quale non è stata dedotto ed allegato alcunchè in ordine all’eziologia (la possibile spiegazione, “gomitata in corso di partita di calcio”, emerge per la prima volta in sede di ctu, pag.5, in sede anamnestica, pertanto trattasi non deduzione di parte ma di emersione del dato di ufficio con impossibilità di contraddittorio poiché a termini per repliche da parte di convenuti e terza chiamata ormai decorsi), ed (c) in costanza di dati scientifici che rappresentano come una lesione retinica possa verificarsi con una percentuale del 600-700% di maggiore probabilità in soggetto pseudofachico (quale l’attore), deve escludersi che il trauma verificatosi in seguito alla condotta del minore costituisca, secondo il principio della “preponderanza dell’evidenza” (“più probabile che no”), la causa della lesione retinica. Per costante orientamento della Suprema Corte (Sez. Un. Sentenze n. 576, 581 e 582 del 11/01/2008) “il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile”, e pertanto (Cass. 4024/2018, Cass. 23933 del 22/10/2013 “in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell’evento, e non già negare l’esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi”.

Dovendo compiere il Giudice il vaglio appena indicato, risulta -–in adesione alle conclusioni in ctu, specificate con l’integrazione del 31/10/2023- come l’episodio del 2.12.2017 possa avere, rispetto al distacco di retina, al più il carattere di possibile “concausa efficiente” (pag.2 integrazioni) che “con tutta probabilità” “non ha determinato di per sé solo l’accertata lesione retinica, in carenza di provata efficienza lesiva causale”.

A tali conclusioni il Tribunale giunge sulla scorta delle ragioni supra addotte, di natura documentale (a) clinica (b) e scientifica (c) nonché di massime di esperienza quali la possibilità di distacco di retina atraumatico o, ancora, di ulteriori indicazioni presente in ctu, come ad esempio la circostanza che (pag.7) “la tipologia delle rotture retiniche riscontrate nella fattispecie (multiple e verticali) è caratteristica nel distacco posteriore di vitreo” che può avvenire anche “fisiologicamente dalla terza decade di vita” (a causa della liquefazione del vitreo, “frequentemente”).

Non è pertanto escluso, ed anzi risulta evento più probabile (“che non”:
rispetto a ricostruzioni alternative) che il distacco di retina si sia verificato, o si sarebbe comunque verificato, anche senza trauma, stante i fattori di rischio più elevati, quantomeno quelli accertati, presenti nell’attore (precedente distacco di retina in occhio controlaterale, pseudofachia e liquefazione vitrea, distacco posteriore del vitreo).

Il rigetto della domanda nell’an priva di rilievo ogni valutazione in ordine al quantum, come anche l’indagine in ordine all’operatività o meno della polizza richiamata dai convenuti per essere mandati indenni da responsabilità.

V. Sulla fondatezza della chiamata di terzo e sulle spese di lite nei rapporti con la terza chiamata.

Quest’ultimo profilo, in realtà, merita di essere incidentalmente vagliato ai soli fini dell’imputazione delle spese nei rapporti tra i convenuti e la compagnia assicuratrice terza chiamata poiché, in ipotesi di inoperatività della polizza, le spese di lite in favore della terza devono essere poste a carico dei convenuti, diversamente a carico dell’attore soccombente.

Ebbene, dalla lettura della polizza sottoscritta dai convenuti (doc.6), risulta, nelle condizioni di polizza, tra i rischi assicurati, la copertura per responsabilità civile per fatti della vita privata (R.C. Famiglia) essendo espressamente compresa l’ipotesi di “lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata” (pag.9).
non ha contestato l’operatività della polizza, opponendo invece “i limiti, le condizioni e le franchigie previste dal contratto assicurativo”;
ma trattasi di contestazione generica e che non trova addentellato nella lettura delle condizioni di polizza, non rientrando la fattispecie concreta in una delle ipotesi delle ipotesi di esclusione di cui all’art.2.2, né va ritenuto che l’agente (il minorenne ) non sia familiare appartenente alla famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia, né che on sia terzo ex art.2.1.

Pertanto deve ritenersi legittima e corretta la chiamata di terzo operata dai convenuti:
per tale motivo le spese di lite in favore della terza chiamata devono essere poste a carico dell’attore soccombente.

VI.
Sulle spese di lite: quantificazione.

Nei rapporti tra attore e convenuti, invece, si ritiene congruo operare integrale compensazione sul presupposto che questi ultimi non hanno minimamente contestato la ricostruzione attorea, e rimane pacifica la condotta posta in essere dal figlio minorenne.

Le spese vengono liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva, ai minimi per quella di trattazione (in difetto di istruttoria) e decisionale, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda (€ 26.000,01 – € 52.000,00), nonché valutati, ai sensi dell’art. 4, D.M. 55/2014, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare – dunque con congrua riduzione nella misura del 30%-, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014, e per l’attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase decisionale). VII.

Sulle spese di ctu Quanto alle spese di ctu, liquidate con contestuale e separato provvedimento, il criterio di imputazione, diverso, tiene conto della circostanza che la richiesta di disposizione di consulenza tecnica è pervenuta non solo dall’attrice ma anche dalla terza chiamata.

Si rende infine opportuno imputare, per un terzo, le spese anche a parte convenuta tenuto conto del comportamento processuale assunto, sostanzialmente adesivo in toto alla posizione attorea, senza alcuna contestazione, ciò che ha reso la posizione processuale non del tutto invariante ed indifferente rispetto alla domanda, ed ulteriormente reso necessaria la ctu.

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito ordinario da nei confronti di , in qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minore , e con la chiamata del terzo , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta la domanda attorea, nell’an, in difetto della prova del nesso causale tra l’evento accaduto il 2.12.2017 e il danno lamentato.
Condanna, per l’effetto, , alla refusione delle spese di lite in favore di , in persona del l.r.p.t, che quantifica in € 3.797,00 (tremilasettecentonovantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Compensa le spese di lite nei rapporti fra le altre parti.

Imputa in parti uguali in capo alle tre parti costituite le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Como, il 6 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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