N. R.G. 81/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III
CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza
Civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Relatore dott.
NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._546_2025_- N._R.G._00000081_2023 DEL_22_03_2025 PUBBLICATA_IL_22_03_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 81/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (PT), INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE contro PARTI APPELLATE NON COSTITUITE avverso sentenza n. 680/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data 21/07/2022 trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc, anche inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione dell’impugnata sentenza, prima dell’udienza sopra fissata, 1)
ACCOGLIERE l’appello proposto dalla Sig.ra con il presente atto, avverso la Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME comunicata alle parti dalla Cancelleria in data 22.11.2022;
e, in riforma della Sentenza impugnata, IN INDIRIZZO
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME comunicata il 22.11.2022, per omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze fattuali rilevanti, ai fini della definizione della presente controversia;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME per contraddittorietà della motivazione;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia;
NEL MERITO:
IN TESI:
5) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza della domanda possessoria avanzata dalla Sig.ra e di cui alla causa possessoria iscritta al R.G. n. 1938/2019;
e conseguentemente 6) ORDINARE l’immediata reintegra dell’istante nel pieno ed esclusivo possesso dell’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO
pertanto 7) ORDINARE ai Sigg.ri luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone e cose anche interposte;
8)
CONDANNARE i Sigg.ri , tutti come in atti, al risarcimento, in favore della Sig.ra , di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultima subìti e subendi, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
IN SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse che parte appellata, sino ad oggi, non fosse consapevole di agire in dispregio del possesso spettante all’appellante, 9) ACCERTARE E DICHIARARE che la Sig.ra alla data odierna, intende manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte dei Sigg.ri dell’immobile di sua proprietà, sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO
e conseguentemente 10) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sigg.ri non vantano alcun diritto, di nessun genere, in ordine all’occupazione dell’immobile di proprietà della Sig.ra sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO
pertanto 11) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sigg.ri occupano, dal mese di Maggio 2019 e comunque dal ricevimento della comunicazione mezzo raccomandata A.R. della comparente in data 22.09.2020, senza alcun titolo e/o diritto, di nessun genere ed, in ogni caso, contro la volontà espressa e documentata della odierna istante, l’immobile posto in Montecatini Terme (PT) INDIRIZZO di proprietà della Sig.ra ;
conseguentemente 12) ORDINARE l’immediata reintegra dell’istante, , nel pieno ed esclusivo possesso dell’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO
inoltre 13) ORDINARE ai Sigg.ri , tutti come in atti, di rilasciare l’immobile di cui in oggetto nello stato dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone e cose anche interposte;
14) CONDANNARE i Sigg.ri ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizi.
INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE Questa difesa insiste per l’ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di merito nel primo grado, delle quali alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, C.P.C,. depositata da questa parte, come di seguito:
A) CTU grafologica, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione della dichiarazione, la cui paternità apparentemente riconducibile alla Sig.ra che autorizzava il Gestore dell’acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell’utenza idrica, prima interrotta, dell’immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO
B) INTERROGATORIO FORMALE:
– della Sig.ra sui seguenti capitoli:
1) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell’acquedotto RAGIONE_SOCIALE, alla riattivazione dell’utenza idrica dell’immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO veniva sottoscritta dalla Sig.ra 2) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte Sua e dei Suoi figli, dell’immobile di proprietà della ricorrente, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; 3) “D.C.V. che, ad oggi, Lei e i Suoi figli continuate, contro la volontà espressa della Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO;
– del Sig. sui seguenti capitoli:
4) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell’acquedotto RAGIONE_SOCIALE, alla riattivazione dell’utenza idrica dell’immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO veniva sottoscritta dalla Sig.ra 5) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla allora figlia minore Sig.ra lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed.ra e dei Vostri figli, dell’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; 6) “D.C.V. che, ad oggi, la Sig.ra e i Suoi figli continuano, contro la volontà espressa della Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO;
– del Sig. sui seguenti capitoli:
7) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte Sua, dell’immobile di Sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO”;
8) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Sua sorella e Sua madre, continua, contro la volontà espressa della Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO;
– della Sig.ra sui seguenti capitoli:
9) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Suo fratello e Sua madre, sta continuando, contro la volontà espressa della Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO.
C) PROVA PER TESTI avente ad oggetto i seguenti capitoli di prova:
1) “D.C.V. che Lei svolge l’attività di Agente Immobiliare presso l’RAGIONE_SOCIALE, posta in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO”;
2) “D.C.V. che, nell’anno 2019, la Sig.ra si era rivolta alla Sua Agenzia Immobiliare “RAGIONE_SOCIALE”, al fine di conferirLe incarico di mediazione immobiliare per la vendita dell’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO.
TESTE:
Sig.ra c/o RAGIONE_SOCIALE, in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZOa. Questa difesa si oppone fin da ora all’ammissione di tutti gli eventuali capitoli di prova ex adverso formulati”.
MOTIVAZIONE 1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda principale di reintegra nel possesso avanzata dalla stessa la potestà sui minori ) e dichiarate inammissibili le domande avanzate in via subordinata dalla predetta ricorrente.
1.1) In particolare, la aveva depositato in data 28.6.2019 ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., adducendo:
− di essere proprietaria di un immobile sito in Montecatini Terme (PT), INDIRIZZO acquistato nel 2016;
− di avere deciso di trasferirsi in altra abitazione, sempre sita in Montecatini Terme, ma in INDIRIZZO affidandosi ad un’agenzia immobiliare per la vendita dell’immobile di cui sopra;
− di essersi tuttavia accorta, in data 25.5.2019, della sparizione delle chiavi dell’immobile sito in INDIRIZZO e, chiedendo spiegazioni al figlio convivente sig. , di aver quindi aveva appreso che l’ex coniuge del figlio stesso, sig.ra , ed i figli stavano occupando senza alcun diritto da qualche settimana l’immobile predetto;
− che si era trattato di uno spoglio clandestino e violento, in assenza di un qualsivoglia consenso ed anzi contro la volontà della legittima proprietaria;
− che vi era dunque l’elemento psicologico dell’animus spoliandi, avendo la sig.ra agito nella piena consapevolezza di andare contro il volere della privandola del possesso del predetto immobile;
− che aveva sporto denuncia per i fatti in questione, in cui era stato dato atto che “…alla sua richiesta al figlio Sig. di restituirle le chiavi dell’immobile in parola, questi la apostrofava dicendo di averle prese lui e che ci aveva “messo dentro” la sua ex moglie con i figli”.
aveva quindi chiesto di essere immediatamente reintegrata nel possesso, di ordinare ai resistenti di rilasciare immediatamente l’immobile, con condanna altresì al ripristino dello stato dei luoghi (in caso di loro alterazione) e, comunque, al risarcimento dei danni.
1.1.1) A fronte di tale ricorso si era costituita unicamente la sig.ra esponendo che il figlio della sig.ra sig. , nonché marito della stessa , aveva da circa nove anni lasciato la famiglia.
, nell’impossibilità peraltro di far fronte alle esigenze della famiglia stessa – composta da due figli:
(nato a Pescia il 29.5.97) e (nata a Pescia il 15.10.02) – aveva instaurato un procedimento per la separazione dei coniugi, mentre, nelle more, era stata attinta da intimazione di sfratto per morosità in relazione sig. , a fronte di ciò, aveva consegnato alla le chiavi dell’immobile sito in INDIRIZZO a Montecatini Terme, e la aveva sempre pensato che tale disponibilità fosse ascrivibile sia allo stesso sig. che alla sig.ra Il sig. , del resto, aveva consegnato al gestore dell’acquedotto (RAGIONE_SOCIALE Toscane Suez) una dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra con cui veniva autorizzata la riattivazione dell’utenza idrica dell’immobile in oggetto, prima interrotta. Difettava dunque in radice l’animus spoliandi.
1.1.2) Con ordinanza dimessa in data 25.2.2020, il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di reintegra, condannando i resistenti all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento delle spese di lite.
1.1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva proposto reclamo la sig.ra ed il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale aveva accolto tale impugnazione, ritenendo in particolare che “…dalle emergenze istruttorie del giudizio di prima istanza può dirsi sufficientemente comprovata la mancanza di consapevolezza dell’odierna reclamante di agire in dispregio del possesso spettante alla e che “…la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di spoglio se pur predicabile a carico del resistente contumace nella presente fase di reclamo, (ma la questione non occupa questo organo giudicante, non avendo tale parte mosso contestazione alcuna avverso il provvedimento del primo giudice), non lo sia invece con riferimento all’odierna reclamante”. Il predetto Tribunale aveva quindi così statuito:
“1) respinge le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente 2) accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca nei confronti di parte reclamante l’ordinanza n. 379/2020 emessa in data 26.2.2020 nel giudizio possessorio di cui al R.G. n. 1938/2019;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore dell’Erario delle spese del giudizio possessorio, liquidate nell’importo di euro 4.109,35 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, nonché delle spese della presente fase di reclamo, liquidate nell’importo di euro 4.151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge”.
1.2) In data 1.10.2020 la aveva quindi formulato richiesta per la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ripercorrendo i fatti già esposti nel ricorso possessorio introduttivo del giudizio e contestando sia sul piano processuale che del merito il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Pistoia in composizione collegiale in sede di reclamo.
Terme, INDIRIZZO, nello stato dei luoghi preesistente e conseguentemente di reintegrarla nel pieno ed esclusivo possesso dell’immobile in oggetto, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura ritenuta di giustizia.
In subordine veniva richiesto l’accertamento del dissenso espresso dall’istante e dell’occupazione sine titulo della sig.ra e del sig. e la conseguente condanna degli stessi al rilascio dell’immobile di cui sopra, oltre al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96
c.p.c. 1.2.2) Si era costituita anche in tale fase di giudizio la sig. , contestando integralmente le domande attoree, di cui veniva chiesto il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
Veniva inoltre eccepita l’inammissibilità delle nuove circostanze dedotte dall’attrice e le conclusioni avanzate da quest’ultima in via subordinata, in quanto nuove e diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo.
1.2.3) Il Tribunale di Pistoia, dopo aver dichiarato la contumacia del sig. dei figli aveva ritenuto che:
− era infondata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta e basata sulla mancanza di volontà della di trovare un accordo tramite mediazione:
quest’ultima, infatti, era comparsa in sede di mediazione, dovendosi pertanto ritenere integrata la condizione di procedibilità;
− erano inammissibili le domande formulate in via subordinata dalla nell’istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co.4 c.p.c., in quanto “…
tutte fondate sul presupposto dell’accertamento dell’inesistenza di alcun diritto e/o titolo in capo ai convenuti in ordine all’occupazione dell’immobile sito in Montecatini Terme, INDIRIZZO di proprietà dell’attrice.
Trattasi, infatti, di domande fondate – per stessa espressione testuale di cui alle rassegnate conclusioni – sull’accertamento (negativo) di diritti e non sull’accertamento di una mera situazione di fatto, come tali inammissibili nel giudizio possessorio”;
− era infondata, nei confronti di tutti i convenuti, la domanda possessoria avanzata dalla in quanto:
o era pacifico che il figlio non fosse mai entrato nel possesso dell’immobile, essendosi limitato a consegnare le chiavi all’ex coniuge;
o erano integralmente condivisibili le osservazioni del Collegio decidente in ’assenza dell’animus spoliandi in capo alla sig.ra , in particolare rilevando che:
▪ dalla deposizione dell’informatore (“che ha riferito di aver assistito a una telefonata fra gli ex coniugi verso metà giugno 2019, nella quale quest’ultimo rassicurava la ex moglie che avrebbe sistemato tutto con la mamma (sig.ra ”), poteva dedursi l’inconsapevolezza della sig.ra circa la contrarietà dell’attrice all’avvenuta occupazione;
▪ “la documentazione concernente la richiesta di riattivazione dell’utenza idrica per l’immobile”, pur non potendo essere utilizzata come prova delle circostanze in esso dedotte, in quanto disconosciuta da parte attrice, poteva tuttavia essere utilizzata per dimostrare l’assenza dell’animus spoliandi, in quanto avvalorava il convincimento “soggettivo” – dalla lettura della scrittura in esame ad opera della sig.ra – circa l’autorizzazione della proprietaria all’utilizzo dell’intero appartamento.
o in assenza di ulteriori utili prove a sostegno della domanda possessoria, e di un espresso dissenso della sig.ra – palesatosi solo successivamente con l’introduzione del contenzioso giudiziale e pertanto irrilevabile ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo contestato – non poteva dunque che desumersi un suo (implicito) consenso;
− era infondata la domanda di risarcimento danni, formulata in termini generici senza prove del concreto pregiudizio arrecato a parte attrice, non potendo peraltro applicarsi al “caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, in assenza dei requisiti di legge – danno risarcibile certo o impossibilità, o estrema o particolare difficoltà, nel dimostrare lo specifico ammontare – e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall’attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati”; − la sig.ra era tenuta alla refusione delle spese di lite;
− era infine infondata la “domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.-”, in assenza dei presupposti giuridici.
1.2.3.1) Su tali basi il Tribunale di Pistoia aveva emesso la seguente statuizione:
“…rigetta le domande dell’attrice svolte in principalità;
dichiara inammissibili le compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.-”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra 2.1)
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°.
“OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DI CIRCOSTANZE FATTUALI RILEVANTI, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA”, lamentando in particolar modo:
− il mancato accoglimento dell’azione possessoria nei confronti del sig. , rilevando che l’azione in oggetto è proponibile “anche contro chi ne sia stato l’autore morale, intendendosi per tale il mandante, cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si concreta o li abbia comunque autorizzati” (Trib. di Catania, sent. 12 luglio 2001, n. 2553;
in senso conforme: Cass., sent. 11 settembre 2000, n. 11916)”;
− con riferimento ai convenuti , il fatto che il giudice di prime cure avesse considerato assente l’elemento soggettivo dell’animus spoliandi, nonostante gli stessi avessero “agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della Sig.ra e di privare quest’ultima del possesso del predetto bene” e nonostante il dissenso espresso dalla alla prosecuzione dell’occupazione, tramite l’instaurazione del contenzioso civile e ciò non senza ricordare la pendenza di un processo penale, avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia (rubricato al R.G. n. 29/21), a carico degli odierni appellati, imputati in concorso tra loro per aver occupato abusivamente l’immobile in oggetto di proprietà dell’appellante, costituitasi parte civile; − che la deposizione della testimone sig.ra NOME “contrariamente a quanto dedotto dal Giudice, non dimostra che la Sig.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera, Sig.ra − che la documentazione relativa alla riattivazione dell’utenza idrica non era sufficiente per dimostrare l’insussistenza dell’animus spoliandi “…atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, quest’ultima fornito alcuna autorizzazione alla Sig.ra ai figli per la fruizione del servizio idrico”; 2°.
“NULLITÁ DELLA
SENTENZA
IMPUGNATA PER CONTRADDITTORIETÁ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, insistendo sulla presenza di un contrasto insanabile tra il percorso logico-deduttivo operato dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui era addivenuto, tale da non consentire un’adeguata formulazione e motivazione delle argomentazioni a difesa dell’odierno appellante, sia con riferimento alle originarie valutazioni espresse con riferimento alle dichiarazioni rese dall’informatrice , sia con riferimento alle conclusioni tratte in ordine al documento concernente l’utenza idrica: da ciò derivava la nullità della sentenza, come da orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
3°.
“NULLITÁ DELLA
SENTENZA
IMPUGNATA PER OMESSA O APPARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, evidenziando anche in questo caso la non condivisibilità del percorso logico- deduttivo operato dal giudice di prime cure, con riferimento in particolare al denegato ricorso al “rimedio” della liquidazione equitativa del giudice, per ritenuta insussistenza dei requisiti di legge e dei pregiudizi economici e non patrimoniali:
la sussistenza dei danni era infatti certa ma impossibile da quantificare puntualmente se non con l’esperimento del rimedio di cui sopra;
la sentenza era dunque da ritenersi nulla anche sotto questo profilo e, in particolare, per aver il giudice “omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica o, ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all’esame della fattispecie concreta oggetto di controversia” (Cass., n. 4594/2019);
4°.
“SULLE SPESE DI LITE E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.”, rilevando che, anche in ipotesi di reiezione degli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto essere riformata con riferimento alla decisione concernente la liquidazione delle spese di lite, esponendo che:
a. il giudice di prime cure non aveva tenuto conto “…della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate:
sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente l’odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b. gli importi liquidati erano “…superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c. la sig.ra aveva sollevato “deduzioni ed eccezioni pretestuose ed inconsistenti”, sì che era evidente “considerando, peraltro, l’insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno condotto ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del Sig. che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d. “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6 , n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C.”, con conseguente necessaria applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. L’appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente grado di giudizio, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia di , stante la ritualità delle notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame sono state sollevate varie censure alla sentenza impugnata laddove è stata respinta la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalla sig.ra articolata secondo due principali ordini di considerazioni.
3.1.1) In primo luogo, è stata contestata la reiezione delle domande avanzate nei confronti del sig. adducendo l’erroneità della valutazione del Tribunale di Pistoia secondo cui il predetto non era “…mai entrato nel possesso dell’appartamento di Montecatini Terme, INDIRIZZO, essendosi costui limitato a consegnare le chiavi dell’immobile alla sig.ra perché vi andasse ad abitare con i figli e non potendo quindi essere destinatario di una domanda di reintegra nel possesso.
3.1.1.1) A sostegno del gravame sul punto, l’appellante ha esposto come l’azione , ma anche contro l’autore morale, ivi compreso il mandante che avesse incaricato altri di dare corso all’attività di spoliazione del possesso.
Argomenta l’appellante, quindi, che “Di conseguenza, l’azione proposta con il ricorso possessorio era da intendersi certo estensibile anche nei confronti del Sig. figlio della Sig.ra per aver privato quest’ultima delle chiavi dell’appartamento di cui in oggetto, senza preventivamente chiederne il consenso e comunque contro la sua volontà, ed autorizzando l’occupazione materiale del bene suindicato da parte della Sig.ra e i figli, 3.1.1.2)
Il motivo è infondato.
A) Va premesso che è condivisibile l’assunto difensivo dell’appellante secondo cui la domanda di reintegrazione nel possesso è suscettibile di essere proposta sia contro l’autore morale che contro quello materiale dello spoglio, essendo ormai consolidata in tal senso la giurisprudenza di legittimità (tra tante, da ultimo, Cass. 24967 del 10.10.2018).
Occorre tuttavia rilevare come la finalità della domanda di reintegrazione sia quella di ottenere, in concreto, la reimmissione nel possesso del bene, ciò che implica una persistente relazione di fatto con la cosa da parte (anche) dell’autore morale, non essendo altrimenti possibile, in natura prima ancora che sul piano giuridico, la restituzione di alcunché.
Tale principio, peraltro, è stato declinato dalla stessa Corte di Cassazione con riferimento all’autore materiale dello spoglio indicando che, affinché quest’ultimo “…sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell’azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti” (così, in motivazione, Cass. 8811 del 30.4.2015). Tale principio, logicamente e giuridicamente del tutto condivisibile, non può che trovare applicazione anche con riferimento all’autore morale dello spoglio, dal momento che – anche in questo caso – l’assenza di un potere di disposizione sulla cosa preclude in radice la possibilità di restituire la cosa oggetto della domanda.
B) In questa prospettiva deve rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia allegato che il figlio, , aveva sottratto le chiavi dell’appartamento ed aveva fatto entrare la ex-moglie ed i figli nell’appartamento stesso, implicando in tal modo la consegna delle chiavi alla sig.ra peraltro pacifico che nell’appartamento in oggetto risulta vivere solo la sig.ra con i due figli.
In assenza di tale dimostrazione (che attiene alla prova della titolarità passiva del rapporto in capo al sig. e dunque ad un elemento costitutivo della domanda, soggetto ad onere istruttorio gravante sulla sig.ra la domanda di reintegra avanzata nei confronti del sig. non può, neppure astrattamente, trovare accoglimento.
C)
Dunque, deve confermarsi in questa sede la valutazione esposta dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del gravame sul punto in questione.
3.1.2) In secondo luogo, sempre nel contesto del primo motivo di gravame, l’appellante ha contestato la reiezione della domanda di reintegra avanzata nei confronti della sig.ra e dei figli di quest’ultima, 3.1.2.1) Tale contestazione risulta articolata in varie censure che, nel complesso, devono ritenersi infondate.
3.1.2.1.1) Anzitutto è stato stigmatizzato il fatto il giudice di prime cure aveva trascurato di valorizzare che la sig.ra NOMECOGNOMEha ampiamente e fermamente espresso il suo dissenso all’occupazione da parte della Sig.ra e dei nipoti dell’immobile di sua proprietà”, rilevando come l’assenza dell’animus spoliandi in capo ai predetti convenuti rappresentasse un dato in contrasto con il fatto che costoro avevano “agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della Sig.ra di privare quest’ultima del possesso del predetto bene”, ciò in quanto: − “…
alla luce dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia il 17/07/2020, con lettera inviata, a mezzo raccomandata a/r, agli odierni appellati e, altresì, via mail, al difensore della Sig.ra Avv. NOME COGNOME questa difesa significava che, fatto salvo tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e concluso, da questa parte, nel giudizio possessorio instaurato dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.: 1938/2019), deciso con ordinanza n. 730/2020, e nel successivo giudizio di reclamo (R.G.: 823/2020) dinanzi al Tribunale di Pistoia, definito con ordinanza del 13/07/2020, si rendeva opportuno segnalare che, anche qualora gli stessi si fossero ritenuti, sino alla data di ricevimento della detta superiore comunicazione, inconsapevoli di agire in dispregio del possesso spettante alla Sig.ra quest’ultima intendeva, alla data suddetta, manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte della Sig.ra , dell’immobile di sua proprietà esclusiva, sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; − “a seguito di denuncia-querela sporta dalla Sig.ra risultano imputati nel processo penale pendente avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia, rubricato al n. 29/21 R.G.N.R., Mod. 21-bis, con prossima udienza fissata per il giorno 26.01.2023, per il “reato di cui agli artt. 110, 633 c.p. perché in concorso tra loro invadevano abusivamente l’immobile di proprietà di situato in Montecatini Terme INDIRIZZO al fine di occuparlo”.
Nel suddetto procedimento penale, la Sig.ra si è costituita parte civile”.
3.1.2.1.1.1) La censura, in sé considerata, non può essere condivisa nella misura in cui risulta fare riferimento a comunicazioni ed eventi che, per stessa prospettazione dell’appellante, sono successivi allo spoglio e che, dunque, in nessun modo consentono di riverberare i propri effetti – sul piano logico prima ancora che su quello giuridico – al momento dello spoglio stesso, tantomeno sotto il profilo dell’individuazione dell’elemento psicologico della condotta in capo alla sig.ra ed ai suoi figli.
3.1.2.1.2) In secondo luogo, l’appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Tribunale di Pistoia, con riferimento alle dichiarazioni rese da A) L’appellante, in particolare, ha esposto come tale deposizione “non dimostra che la Sig.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera”, in quanto:
− il giudice di prime cure aveva trascurato che la teste aveva riferito:
o “di aver sentito parlare del trasloco della Sig.ra nella casa ove ora abita;
circostanza questa che, in realtà, conferma che quest’ultima vive nell’immobile della Sig.ra che, peraltro, l’intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima”;
o “di non ricordare della raccomandata ricevuta in nome e per conto della Sig.ra dal sottoscritto difensore;
circostanza del tutto inconsistente e superflua;
o “di aver assistito ad una telefonata della Sig.ra con il marito e di aver sentito che quest’ultimo le diceva che avrebbe sistemato tutto con la madre;
tale dichiarazione né prova che la Sig.ra avesse ascoltato l’integrale contenuto della telefonata, né che effettivamente il Sig. avrebbe appianato le divergenze con la madre”;
’informatrice, peraltro alla luce di quanto esposto dai Sigg.ri B) L’appellante, poi, ha rilevato come la valutazione fornita dal Tribunale di Pistoia nel provvedimento reso all’esito della fase sommaria fosse stata di tutt’altro avviso, essendo stato ivi valorizzato che “…che la Sig.ra “sentita a interrogatorio formale all’udienza del 19/11/2019 ha espressamente confermato di occupare assieme ai propri figli dal mese di giugno 2019 l’appartamento di proprietà della ricorrente e di avere ricevuto le chiavi dall’ex marito, cui aveva chiesto l’autorizzazione a vivere nell’appartamento oggetto di causa. Il Sig. ha altresì confessato, nella medesima udienza del 19/11/2019, di avere sottratto alla madre sig.ra le chiavi dell’abitazione di sua proprietà e di averle consegnate alla sig.ra ”;
”.
3.1.2.1.2.1) Anche le censure in oggetto non possono trovare accoglimento.
A1) Quanto al primo profilo, va rilevato come non risulti chiaro quale elemento probatorio l’odierna appellante intenda trarre dal fatto che la sig.ra abbia “sentito parlare del trasloco della Sig.ra nella casa ove ora abita” e che ciò dimostrerebbe “che quest’ultima vive nell’immobile della Sig.ra e che, peraltro, l’intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima”, essendo pacifico in causa che la sig.ra risiede nell’abitazione in questione e che l’unico elemento in discussione è costituito dal quesito concernente l’elemento psicologico caratterizzate la condotta della stessa nel momento (e solo in quello) in cui ella è andata ad abitare nell’immobile in oggetto. A quest’ultimo proposito, dunque, le osservazioni dell’appellante non rivestono alcuna rilevanza, non incidendo sulla positiva dimostrazione di tale elemento psicologico.
Va del resto evidenziato come incomba sulla sig.ra la dimostrazione dell’animus spoliandi in capo alla e non a quest’ultima dimostrarne l’assenza.
Preso poi atto dell’inconferenza del riferimento al mancato ricordo della sig.ra in ordine all’invio di una raccomandata da parte del difensore della sig.ra deve quindi rilevarsi come la menzione, operata dalla stessa , delle assicurazioni del sig. alla moglie attestino in effetti proprio l’assenza dell’elemento soggettivo in questione.
Deve infatti ricordarsi che, a fronte della domanda rivolta alla all’udienza del 19.11.2019 (“DCV che il Sig. in quell’occasione affermò che si trattava di un errore e che avrebbe sistemato lui tutto con la visto che la stessa – di cui la teste non ha serbato il ricordo, come detto –), la predetta sig.ra ha risposto:
“Preciso che questo l’ho saputo per telefono dalla sig.ra.
O meglio, ho assistito alla telefonata della sig.ra al marito, la sig.ra era in macchina con me;
ho sentito che il marito le diceva che avrebbe sistemato tutto con la mamma”.
Dunque, del tutto correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che da tale dichiarazione “ragionevolmente si deduce come, con elevato grado di verosimiglianza, la sig.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera all’avvenuta occupazione del bene e, una volta ricevute le rassicurazioni dall’ex marito, potesse ritenere la situazione risolvibile”, con valutazione che deve essere confermata nella presente sede.
A2) In ordine poi alla (implicitamente lamentata) contraddittorietà tra la valutazione fornita dal giudice di prime cure all’esito della fase sommaria del giudizio possessorio e quella esposta nel contesto della sentenza resa all’esito della fase del “merito” possessorio, pare quasi pleonastico rilevare come non esista alcun effetto vincolante della prima rispetto alla seconda.
Il giudice è infatti pienamente libero di mutare la propria valutazione, all’esito della fase del merito possessorio, rispetto a quella espressa al termine della fase sommaria, mentre nella presente sede è dato unicamente valutare la coerenza intrinseca (sul piano della sequenza logico-argomentativa della sentenza impugnata) e quella estrinseca (sul piano della rispondenza agli esiti istruttori) della sentenza impugnata:
sotto quest’ultimo profilo non è peraltro dato ravvisare alcuna incoerenza o contraddittorietà nel contesto della sentenza impugnata che, peraltro, risulta aver recepito le argomentazioni svolte dal Tribunale di Pistoia in sede di reclamo (avverso il provvedimento di reintegra che aveva definito la fase sommaria).
Dunque, un giudizio di non condivisibilità potrebbe se mai essere espresso (anche se tale provvedimento non è oggetto di valutazione nella presente sede) proprio con riferimento al provvedimento di reintegra reso il 25.2.2020 e non in relazione alla sentenza impugnata nella presente sede.
3.1.2.1.3) L’ultima censura sollevata con il primo motivo di gravame attiene alla valutazione del Tribunale di Pistoia in ordine alla richiesta di riattivazione dell’utenza idrica a firma apparente della sig.ra sia pure ritenuta non utilizzabile ai fini della prova dei fatti ivi rappresentati (in conseguenza del disconoscimento operato dalla stessa , laddove è stato ritenuto che “…ciò che interessa nella prospettiva dell’accertamento dell’animus spoliandi non è la verità del fatto storico significato dalla tratto dalla lettura della scrittura in esame, in specie la convinzione circa l’assenso della proprietaria dell’immobile a che questo venisse abitato dalla nuora e dai nipoti”. Tale rilievo è stato contestato dall’appellante adducendosi che “… è illogico individuare in esso la dimostrazione della insussistenza, nella condotta di controparte, dell’animus spoliandi, atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, proprio al fine di disconoscere la firma della Sig.ra non avendo quest’ultima fornito alcuna autorizzazione alla Sig.ra ed ai figli per la fruizione del servizio idrico”.
3.1.2.1.3.1) Il motivo è infondato, nella misura in cui non si confronta specificamente con il tenore concreto della motivazione esposta dal giudice di prime cure.
Come evidenziato supra, il Tribunale di Pistoia ha espressamente escluso la possibilità di utilizzo del documento in questione ai fini della prova dei fatti ivi rappresentati, valorizzando esclusivamente il fatto storico della sua esistenza, da cui ha tratto elementi presuntivi per desumere l’assenza dell’animus spoliandi (si intende, all’epoca in cui la sig.ra ha preso possesso del bene) in capo alla stessa In quest’ottica è del tutto irrilevante che, in un momento successivo, la sig.ra abbia disconosciuto tale documento, previa richiesta di copia dello stesso ad né ciò incide sulla condivisibilità dell’impianto argomentativo esposto dal giudice di prime cure. 3.2)
Con il secondo motivo di gravame, poi, l’appellante ha ritenuto di censurare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando (nuovamente) che “vi è un’evidente contraddizione tra le argomentazioni svolte dal Giudicante, poste a base del ragionamento logico-giuridico operato, atteso che:
a) come indicato al punto precedente, le sue valutazioni circa la testimonianza dell’informatrice, Sig.ra , sono diverse rispetto a quelle espresse nel giudizio introduttivo;
b) sono, altresì, contrastanti le sue considerazioni circa il documento relativo all’utenza idrica… c) del pari contrastanti, più in generale, sono le considerazioni circa l’insussistenza dell’animus rispetto alle argomentazioni contrarie espresse nel giudizio possessorio introduttivo del procedimento de quo”.
Sul punto, retoricamente, l’appellante ha esposto che “il percorso logico deduttivo del Giudice dovrebbe essere uno ed unico;
non si comprende come possa aver formulato nell’ambito dello stesso procedimento due ragionamenti del tutto diversi e contrari”.
3.2.1) Stante la reiterazione di argomentazioni già esposte nel contesto delle varie e delle conclusioni già raggiunte nei paragrafi che precedono ed attinenti in particolare:
− alla diversità di funzione e struttura del provvedimento decisorio reso all’esito della fase sommaria e di quello reso all’esito della fase di merito;
− alla condivisibilità dei rilievi svolti nella sentenza impugnata, rispetto a quelli indicati nel provvedimento di reintegra reso nella fase sommaria;
− alla conseguente assenza di profili suscettibili di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne la decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inapplicabile al caso concreto la liquidazione equitativa del danno, laddove è stato ritenuto che “Peraltro, non può supplire nel caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice, in assenza dei requisiti di legge e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall’attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati. Difatti, la liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l’impossibilità, l’estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”.
Tale rilievo è stato censurato dall’appellante argomentando che “Non si comprende quale possa essere il ragionamento del Giudice per arrivare a concludere che non sono sussistenti i requisiti per una liquidazione dei danni in via equitativa:
il Tribunale di Pistoia ha omesso di motivare o la motivazione è solo apparente.
È assolutamente dimostrato e provato che la Sig.ra abbia subito e stia subendo danni patrimoniali e non patrimoniali, che nel caso di specie non possono che essere liquidati in via equitativa, non essendo possibile una quantificazione puntuale” e quindi ulteriormente rilevando come la ravvisabilità dei danni lamentati dalla dovesse ritenersi certa e che la Suprema Corte aveva reiteratamente avuto modo di rilevare la nullità delle sentenze gravate da motivazione soltanto apparente.
3.3.1) Il motivo è, anche in questo caso, infondato in quanto non direttamente attinente al contenuto concreto della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Va infatti posto nella dovuta evidenza come il Tribunale di Pistoia abbia esposto, immediatamente prima del brano della motivazione contestata dall’appellante, la valutazione (giuridicamente prioritaria rispetto a quella sopra ricordata) secondo la quale “Il rigetto della domanda possessoria comporta anche il conseguente rigetto della concrete conseguenze pregiudizievoli che tali condotte avrebbero arrecato alla sig.ra (ad esempio in termini di concreta perdita di occasione di vendita dell’appartamento, una volta contattata l’agenzia immobiliare per curare l’affare, con la conseguente inammissibilità perché superflue delle istanze di prova capitolate sul punto dall’attrice)”. Dunque, la sequenza argomentativa esposta dal Tribunale di Pistoia risulta strutturata secondo una scaletta logico-giuridica per cui:
→ dapprima è stato ritenuto che la reiezione della domanda possessoria non potesse che comportare anche la reiezione della domanda risarcitoria;
→ poi è stato evidenziato il carattere generico della domanda risarcitoria, tale comunque da pregiudicarne l’accoglimento;
→ infine, e “peraltro” (e dunque con valenza meramente aggiuntiva) è stato rilevato che, proprio in considerazione di tali pregressi passaggi argomentativi, non poteva neppure venire in rilievo la liquidazione equitativa del danno.
Il fatto che l’appellante abbia censurato solo l’ultimo di tali passaggi della motivazione, senza nulla addurre in ordine ai primi due, evidenzia la strumentalità dell’impugnazione sotto il profilo in questione, ai limiti della temerarietà, che ne determina la radicale infondatezza.
3.4)
Infine, con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha lamentato (in via subordinata rispetto alla reiezione degli altri motivi d’appello) l’erroneità della statuizione resa dal Tribunale di Pistoia in punto di regolazione delle spese di lite.
3.4.1) Tale censura è stata articolata adducendo che:
a) “In primo luogo, occorre evidenziare ancora una volta come, ai fini della definizione del presente procedimento, il Giudice di primo grado non abbia minimamente tenuto conto della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate:
sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all’esposizione di così gravi fatti, aver condannato l’odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b) “In ogni caso, i compensi professionali individuati sono, a parere di questa difesa, superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c) “Posto quanto sopra, è evidente, esaminando la condotta degli appellati e, in particolare della Sig.ra che, costituitasi, ha sollevato ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del Sig. , che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d) “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6 , n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C..
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 115 C.P.C., ciò che non viene specificatamente contestato, dovrà essere considerato dal Giudice come fatto provato, alla stregua e con pari dignità di ogni altro fatto che sia stato oggetto di accertamento probatorio”.
3.4.2) Nessuna delle argomentazioni sopra menzionate risulta suscettibile di essere recepita, osservando:
a1) quanto al primo profilo, emerge come l’appellante abbia allegato il carattere illecito della condotta ascritta alle controparte, con ciò tuttavia andando in contrasto con le stesse premesse formali del motivo di gravame in analisi, in quanto avanzato “in subordine” e dunque in ipotesi di reiezione degli altri motivi (ciò che, in effetti, avrebbe comportato ex lege la necessità di dare corso a nuova regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio), sì che non è chiaro a quale tipo di illiceità si riferisca la stessa appellante. Ciò in quanto, se il riferimento dell’appellante è alle condotte contestate in sede di reintegra nel possesso, la relativa domanda è stata respinta e nessun addebito di illiceità può essere mosso alle controparti sotto tale profilo.
Se invece il riferimento è alla ravvisabilità di altri tipi di illecito, gli stessi non costituiscono oggetto di causa e non possono essere presi in considerazione neppure ai fini della regolazione delle spese di lite;
a2) la censura mossa con riferimento al carattere eccessivo della liquidazione delle spese è inammissibile per il tasso di genericità che la contraddistingue, essendo evidente che il “parere” della difesa (in assenza di qualsivoglia riferimento ai parametri di liquidazione ritenuti applicabili) non rappresenta un congruo elemento di valutazione sul punto;
a3) il riferimento al carattere pretestuoso delle difese avversarie è smentito dalla reiezione delle domande della sig.ra sia in primo che in secondo grado, non essendo altresì dato ravvisare alcun elemento di temerarietà nella resistenza della sig.ra alle domande della a4) la valorizzazione data dall’appellante al mancato deposito ad opera della controparte in prime cure della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. è che, al più, avrebbe potuto e dovuto essere esposta con riferimento al merito della controversia). 4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto, senza tuttavia dare corso ad alcuna statuizione in punto di spese di lite, stante la contumacia di tutti gli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di 2) respinge l’appello;
3) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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