REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO Composta da:
NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliere relatore NOME COGNOME Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._226_2024_-_N. R.G._00000084_2024 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_15_11_2024
nella causa iscritta al n. 84/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME per procura in atti Appellante principale CONTRO c.f. , rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME per procura in atti Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
come da ricorso depositato il 28.3.2024.
Per l’appellata:
come da memoria depositata il 17.9.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 29 giugno 2021, la signora dedotto di avere svolto attività lavorativa, sulla base di un contratto di opera professionale, con la , quale responsabile della comunicazione e dello sviluppo delle sponsorizzazioni locali e che per l’incarico, della durata di un anno, era previsto un emolumento fisso ed un C.F. variabile.
La ricorrente ha chiesto le differenze retributive per aver svolto compiti ed incarichi superiori a quelli contrattualmente previsti, i compensi variabili derivanti dai contratti di sponsorizzazione procurati ed una somma pari a euro 1.000,00 quale residuo non corrisposto del compenso fisso.
Si è costituita la Società convenuta, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile o improcedibile od in subordine di respingere il ricorso.
Con sentenza n. 30 del 2024, il Tribunale di Massa ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo lo svolgimento di mansioni superiori, invece riconoscendo il credito di euro 1.000,00 sul compenso fisso, e di euro 8.325,25, sul compenso variabile, sottratta la somma di euro 614,75 già corrisposta a tale titolo alla ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura del 40% e condannando per il residuo la resistente a versare a favore dell’Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 6.699,00. La Società ha proposto appello.
Il primo motivo di appello è riferito alla somma di euro 1.000,00, riconosciuta come residuo dovuto al ricorrente sul compenso fisso, la Società contesta la motivazione del Giudice di primo grado, secondo il quale “Sul punto parte resistente non svolge alcuna difesa nel merito”, precisando di avere eccepito la compensazione con la somma di euro 614,75 corrisposta ma non dovuta alla ricorrente.
Il secondo motivo di appello riguarda la somma di euro 8.325,25, riconosciuta sul compenso variabile, ribadendo la Società che alcuna somma poteva vantare a tale titolo la ricorrente, non avendo procurato alcuna “nuova sponsorizzazione”.
Con il terzo motivo l’appellante contesta la mancata indicazione del giorno da cui far decorrere gli “interessi” e ritiene che nulla sia dovuto per la “rivalutazione monetaria”, non essendo provato il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c..
Il quarto motivo riguarda le spese di lite:
la Società appellante osserva che sussiste un rilevante divario tra quanto chiesto dalla ricorrente, euro 67.325, 75 e quanto deciso dal Giudice di primo grado, euro 9.325,75, quindi la parte “soccombente” doveva essere la stessa ricorrente e si sarebbe dovuto “invertire la misura delle percentuali”, in ogni caso contestando anche la misura della somma liquidata.
Infine, la Società ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita la signora dapprima solo per quest’ultima domanda, chiedendone il rigetto e successivamente anche per il merito, chiedendo il rigetto dell’appello proposta dalla Società e proponendo appello incidentale, sulla parte della stessa sentenza di primo grado che non ha accolto la sua “domanda principale”, in particolare evidenziando di aver provato, sia documentalmente sia attraverso le dichiarazioni dei testimoni sentiti in primo grado, di aver svolto attività paragonabile, se non del tutto sovrapponibile, a quella del Dirigente Sportivo. All’udienza del 16 maggio 2024, per la discussione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, questa Corte ha formulato la seguente proposta transattiva:
“Pagamento da parte della società sportiva dell’importo indicato in sentenza a favore della sig.ra oltre alle spese di primo grado quantificati nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge e compensazione delle spese del secondo grado”.
La signora ha quindi dichiarato di poter accettare tale proposta e si è impegnata a non eseguire la sentenza di primo grado fino alla successiva udienza delle “sospensiva”, mentre il difensore della Società appellante ha chiesto un termine per conferire con i responsabili della stessa.
Con le successive note scritte, l’appellata ha confermato di essere disponibile ad accettare la predetta proposta della Corte, ma, a fronte dell’indisponibilità ad accettarla da parte della Società appellante, ha insistito per il rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione.
Con ordinanza 2.7.2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza sospensione dell’esecuzione.
Infine, all’udienza del 3.10.2024 la causa è stata discussa oralmente nel merito e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di tardività dell’appello incidentale, risultando lo stesso regolarmente depositato e notificato alla controparte, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 436
c.p.c., in particolare essendo stato depositato e notificato in data 17.9.2024, quindi più di dieci prima del giorno dell’udienza in data 3.10.2024.
Nel merito, questa Corte ritiene che i motivi di entrambi gli appelli siano infondati, tranne una parziale fondatezza del quarto motivo dell’appello principale, relativo alle spese del giudizio di primo grado.
Innanzitutto, infondato, ma ancor prima irrilevante, il primo motivo dell’appello principale, infatti da un lato la Società non ha mai contestato che la ricorrente avesse un credito di euro 1.000,00 sul compenso fisso, dall’altro lato la somma di euro 614,75, eccepita in “compensazione” dalla stessa Società, è stata correttamente già detratta dal Giudice di primo grado, da quanto spettante alla ricorrente.
Infondato anche il secondo motivo dell’appello proposto dalla Società, in quanto la somma riconosciuta in primo grado quale credito della signora per il previsto “compenso variabile”, corrisponde a quanto quest’ultima ha provato in ordine alle “nuove sponsorizzazioni”, da lei stessa procurate alla Società.
Innanzitutto, non corrisponde al vero che la ricorrente abbia riconosciuto, nei suoi atti difensivi, di non aver trovato “nuove sponsorizzazioni”, in realtà avendo la stessa semplicemente affermato di non aver potuto raggiungere i risultati che aveva auspicato, soprattutto nel secondo periodo del suo incarico, ma di aver in ogni caso concluso i relativi nuovi contratti, di cui alla documentazione allegata sin dal suo ricorso.
Proprio sulla base di tale idonea documentazione, il Giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto i relativi crediti della ricorrente a titolo di “compenso variabile”, appunto nei limiti di quanto documentato.
Altrettanto correttamente il Giudice di primo grado ha evidenziato come la natura generica della previsione sul punto del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, consentisse senz’altro di ritenere che il previsto “compenso variabile” dovesse riguardare la stipula, a favore della Società, di nuovi contratti che garantissero “nuove sponsorizzazioni”, cioè nuove entrate economiche, sotto qualsivoglia forma, per la stessa Società e non necessariamente “nuovi soggetti contraenti”, come preteso dalla Società, il discrimine essendo, evidentemente, il vantaggio economico raggiunto dalla Società a seguito dell’impegno lavorativo della ricorrente. In questo senso, il suddetto contratto prevede la misura del “compenso variabile” nell’art.6, comma secondo, nella misura “pari al 30% delle nuove sponsorizzazioni che il responsabile comunicazioni e marketing locale porterà”.
Il Giudice di primo grado ha quindi potuto giustamente concludere che, a fronte di una tale generica previsione contrattuale, non si possa escludere dal “compenso variabile” tutto ciò che comunque integri una “sponsorizzazione”, cioè soggetti terzi che hanno garantito vantaggi economici alla Società, come poi riscontrabile nei relativi contratti prodotti dalla ricorrente.
Tali vantaggi economici, al contrario di quanto sostenuto in tale motivo di appello, sono stati realizzati dalla Società anche tramite la formula, prevista da alcuni di questi contratti, di “cambio merci” che le controparti garantivano in termini economici vantaggiosi per la Società a fronte della relativa “pubblicità” che la stessa poteva garantire con la sua attività sportiva.
Infondate e comunque irrilevanti anche le altre contestazioni, ricomprese in questo secondo motivo di appello, sui singoli contratti.
Il contratto “RAGIONE_SOCIALE”, di cui al documento n. 22 di parte ricorrente, viene firmato con le modifiche in corso di causa il 24.1.20, in piena vigenza “contrattuale” dell’attività svolta dalla ricorrente e per il tramite di essa, che possa assumere alcuna rilevanza la mancanza di una clausola, che può essere stata aggiunta anche successivamente, non avendo in ogni caso la Società disconosciuto di aver sottoscritto lo stesso contratto.
Il contratto di cui ai documenti n. 23 e n. 23 bis di parte ricorrente, con provata attività svolta dalla ricorrente, dal 13.12.2019 sino alla relativa stipula con la “RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del negozio di abbigliamento “RAGIONE_SOCIALE”.
Il contratto con lo sponsor , contratto con previsione espressa di “instaurare”, con la Società appellante principale, “un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del prodotto a marchio ”, di cui al documento n. 24 di parte ricorrente, contratto firmato dal legale rappresentante della stessa appellante principale e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di “ Infine, la documentata attività della signora con la “RAGIONE_SOCIALE ” di cui al documento 25 di parte ricorrente, non 29 come, in effetti, indicato dalla sentenza impugnata, ma solo per evidente mero errore materiale, anche questa attività rientrante nelle “nuove sponsorizzazioni”, pur nella forma “cambio merci”. Infondato anche il terzo motivo dell’appello principale, sia con riguardo agli “interessi”, avendo il Giudice di primo grado correttamente indicato la decorrenza “dal giorno del dovuto”, sia alla “rivalutazione”, dovendosi senz’altro considerare i “crediti” della ricorrente, derivanti dalla propria attività lavorativa svolta in esecuzione del contratto sottoscritto con la Società, come rientranti nell’ambito dei “crediti di lavoro”, quindi con la “rivalutazione automatica” prevista dal terzo comma dell’art. 429 c.p.c.. Come già anticipato, questa Corte ritiene invece parzialmente fondato il quarto motivo di appello, nella parte relativa alla somma liquidata, dovendosi in effetti far riferimento alla somma di cui al “decisum”, cioè ad euro 9.325,25, quanto in effetti riconosciuto con la sentenza di primo grado, e non alla maggiore somma richiesta con il ricorso.
conseguenza si deve fare riferimento al relativo “scaglione” ed individuare la somma corrispondente al valore medio di euro 5.388,00, somma d’altra parte in questi termini indicata dalla stessa signora a pagina 16 della propria memoria di costituzione in appello.
Per la restante parte, anche quest’ultimo motivo dell’appello principale è senz’altro infondato, in quanto la parte soccombente era e continua ad essere la stessa Società, avendo il Giudice di primo giustamente accolto, seppur solo in parte, le domande della ricorrente ed avendo questa Corte respinto per il resto l’appello principale.
Di conseguenza, si deve considerare corretta e confermare la decisione di primo grado di compensare parzialmente le spese di lite nella misura del 40% e di porre il restante 60% a carico della soccombente Società resistente.
Del tutto infondato l’appello incidentale formulato dalla signora avendo la sentenza di primo grado congruamente respinto la domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, rispetto a quelle previste nel contratto stipulato tra le parti, e quindi delle conseguenti differenze retributive.
Questa Corte deve infatti confermare che le attività svolte dalla ricorrente, come risultanti dai documenti agli atti e dalle dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado, rientrino ampiamente in quelle previste ed indicate nel contratto sottoscritto tra le parti in causa.
L’art. 2 dello stesso contratto prevede infatti che “La Sig.ra presterà la sua attività professionale nell’interesse della società sportiva:
• come responsabile comunicazione per il settore giovanile… e per la prima squadra maschile Pallavolo Massa ssd ( • per lo sviluppo delle sponsorizzazioni locali con responsabilità del marketing locale, • per l’organizzazione di eventi e tutto quanto necessario per rendere condiviso su tutto il territorio della toscana tirrenica il progetto…, • per lo sviluppo dell’immagine della prima squadra maschile e femminile nell’ambito dei programmi che verranno concordati con la società sportiva.
…” L’art. 5 dello stesso contratto prevede altresì che “La Sig.ra dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società sportiva.
Sarà libera di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
…” In relazione a tale ampia previsione di impegno professionale, le parti hanno liberamente e consapevolmente concordato un compenso, valutato come idoneo, in parte di entità “fissa” ed in parte “variabile”, prevedendo espressamente, all’art. 6 del contratto, che tale “compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che la sig.ra pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri, manifestazioni, interviste, etc.
Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che la sig.ra è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto”.
In tale ampia previsione, in effetti, sicuramente possono ricomprendersi le attività svolte della ricorrente, si ripete, come sono risultate dall’istruttoria svolta in primo grado, anche considerati gli esiti evidenziati dall’appellante incidentale.
D’altra parte, tale attività risulta aver già avuto l’adeguato corrispettivo economico come stabilito dallo stesso contratto sottoscritto dalle parti, quindi, alla luce della corrispondenza tra attività in concreto svolta e quella prevista da contratto, non si possono individuare ulteriori compensi.
Si deve altresì escludere che anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro tra la Società ed il signor cioè dopo il 17 ottobre 2019, attività svolte della signora per quanto possano essere aumentate in assenza del predetto, siano andate oltre a quelle predette previste dal contratto sottoscritto, avendo la ricorrente continuato a svolgere quelle stesse attività, seppur non più a supporto del signor ma da sola, in ogni caso secondo le direttive e le indicazioni dei dirigenti e responsabili della Società sportiva, pur con il grado di autonomia, anche questo, previsto contrattualmente ed in ogni caso, come giustamente già sottolineato dal Giudice di primo grado, per un periodo di tempo davvero limitato, avendo tale impegno professionale della signora “impattato contro il periodo più duro del covid e del relativo lockdown”. Le stesse dichiarazioni dei testi richiamate dall’appellante incidentale confermano questa conclusione, salvo riconoscere la maggior presenza della ricorrente nelle vicende della Società, dopo l’interruzione del rapporto con il signor Anche i riferimenti contenuti nei documenti citati dall’appellante incidentale, in ordine ad attività direttive, non possono smentire tale conclusione, in quanto in ogni caso corrispondono alle già riportate previsione espresse del contratto, in particolare dell’art 5, laddove prevede che la stessa signora “dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società sportiva”. D’altra parte, la stessa signora nel suo appello incidentale precisa che “non ha inteso rivendicare un rapporto dirigenziale alla dipendenza della RAGIONE_SOCIALE
, bensì ha chiesto una rivalutazione del compenso come indicato nel contratto inter partes alla luce della diversa e più intensa attività richiesta e prestata”.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha correttamente concluso che tale “diversa e più intensa attività” non risulti essere stata provata all’esito dell’istruttoria ed in questo senso si può, per il resto, richiamare la esaustiva motivazione della sentenza impugnata.
Nella dovuta ottica della valutazione unitaria dell’esito complessivo del giudizio, anche la condanna alle spese del presente grado deve seguire il della prevalente soccombenza, quindi, anche considerando che la proposta conciliativa di questa Corte è stata accettata dalla signora ed invece rifiutata dalla appellante , le spese devono essere poste parzialmente a carico della stessa Società, con la stessa percentuale prevista in primo grado, per il già richiamato solo parziale accoglimento delle domande della ricorrente, spese che si liquidano come da dispositivo, considerati il predetto valore della causa, la presenza della fase relativa alla richiesta sospensione e l’assenza della fase istruttoria. Infine, all’integrale rigetto dell’appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Visto l’art. 437 c.p.c., In parziale accoglimento dell’appello principale, così provvede:
1) Condanna COGNOME RAGIONE_SOCIALE a rl a versare a favore dell’erario il 60% delle spese del primo grado, liquidate per l’intero in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il 40%;
2) Conferma nel resto la sentenza di primo grado, respingendo l’appello incidentale;
3) Condanna COGNOME RAGIONE_SOCIALE a rl a versare a favore dell’erario il 60% delle spese del secondo grado, liquidate per l’intero in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il 40%;
4) Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso all’udienza del 03/10/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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