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Codice Penale

Distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli

Distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli , precisare e modificare non significa modificare totalmente la domanda.

Pubblicato il 29 December 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 10793/2021 pubblicata il 23/12/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15190/2020 R.G. promossa da:

XXX C.F.

ATTORE contro:

YYY S.R.L. C.F.

CONVENUTA

oggetto:Altri istituti e leggi speciali

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 28.9.21 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano YYY S.r.l. eccependo preliminarmente l’estinzione della garanzia fideiussoria assunta nei confronti della convenuta per l’importo di € 47.788,00 nel 2008 per prescrizione del debito medesimo e/o dell’obbligazione principale, instando per l’accertamento della nullità della fideiussione a causa della conformità della stessa allo schema ABI nonché per mancata proposizione delle istanze di pagamento previste.

L’attore deduceva altresì l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte della convenuta e ne chiedeva l’accertamento stante l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria.

A fondamento della pretesa illegittimità deduceva il mancato preavviso della segnalazione e lamentava la violazione del principio di buona fede, del dovere di protezione dell’altra parte nel rapporto negoziale e degli obblighi contrattuali afferenti il rapporto di garanzia.

Instava infine per la condanna della convenuta alla cancellazione della segnalazione ed al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi quelli per lesione all’immagine professionale.

Si costituiva in giudizio YYY S.r.l. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attrici asserendo che alcuna segnalazione era stata fatta in relazione al contratto di garanzia fideiussoria e precisando che le proprie ragioni di credito nei confronti di XXX erano da riferirsi a due contratti di conto corrente sottoscritti con il medesimo.

Fissata udienza di comparizione delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c..

Nella memoria ex art. 183 c.p.c. comma sesto n. 1, l’attore modificava la domanda originaria chiedendo che venisse accertata l’inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria in relazione ai contratti di conto corrente di cui disconosceva la sottoscrizione e ribadiva l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

A tale modifica faceva seguito l’eccezione della convenuta in sede di memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. comma sesto, di non accettazione del contraddittorio a seguito di illegittima mutatio libelli stante la novità della domanda relativa ai contratti di conto corrente.

La convenuta contestava altresì la tardività del disconoscimento delle firme apposte ai contratti di conto corrente.

All’udienza fissata per la discussione sui mezzi di prova, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa documentalmente istruita, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 28 settembre 2021, che veniva svolta mediante modalità di trattazione scritta.

Alla predetta udienza, il Giudice, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta è fondata e va accolta.

Va infatti rilevato che a seguito della costituzione di parte convenuta, parte attrice ha operato un’inammissibile mutatio della domanda originaria dapprima fondata, quale causa petendi, su un asserito contratto di fideiussione (neppure prodotto) ed in seguito su due contratti di conto corrente disconosciuti nella sottoscrizione.

Tale modifica costituisce indubbiamente una vera e propria mutatio posto che il titolo creditorio su cui è fondata l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è più dato da un rapporto di garanzia fideiussoria tra le parti ma è relativo a due contratti di conto corrente intestati a XXX ed è inammissibile in quanto determina mutatio e non mera emendatio della domanda originaria.

Occorre infatti ribadire che se il termine causa petendi indica il diritto sostanziale e dunque il titolo giuridico posto a fondamento della domanda, il termine petitum individua l’oggetto della domanda stessa vale a dire ciò che si chiede con la domanda. Il petitum costituisce l’oggetto della domanda in relazione al diritto sostanziale fatto valere (causa petendi).

Ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n.1, alle parti è concesso un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (c.d. emendatio libelli). Si ha emendatio libelli quando la parte incide sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Così come è consentita la modificazione della domanda, non può invece ritenersi ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi fondata su situazioni giruidiche non prospettate prima o per l’introduzione di un tema di indagine non sottoposto precedentemente al Giudice (mutatio libelli).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12310 del 15 giugno 2015 hanno fornito un importante chiarimento in merito alla distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli.

La Corte di Cassazione ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che si ha mutatio libelli qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giruidiche non prospettate prima ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

Con la sentenza n. 22404 del 13 settembre 2018, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito che precisare e modificare (emendatio libelli) non significa modificare totalmente la domanda ma solamente rettificare la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Nel caso in cui, al contrario, si modifichino uno o entrambi questi elementi, si ha proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella formulazione dell’art. 183 c.p.c..

Nella fattispecie in esame parte attrice ha avanzato nella memoria n. 1 ex art. 183 comma sesto c.p.c. una pretesa del tutto nuova e non semplicemente modificativa di quella originaria, in quanto attinente ad un tema di indagine completamente diverso ( contratti di conto corrente) rispetto a quello introdotto con la domanda nella causa petendi ( contratto di fideiussione) e fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, tale pertanto da comportare un’inammissibile mutatio della domanda originaria. Parte attrice ha adeguato le proprie difese alla comparsa di costituzione di controparte superando i limiti di emendatio della domanda originaria, fondando la causa petendi su un fatto costitutivo differente.

Deve pertanto aversi riguardo alla domanda originariamente proposta dall’attore nei confronti della quale la convenuta è del tutto carente di legittimazione passiva tenuto conto delle difese dalla stessa sostenute e della mancanza di prova circa l’esistenza stessa della garanzia fideiussoria, mai prodotta.

Ad abundantiam va rilevato che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte sui contratti di conto corrente è comunque tardivamente proposto, posto che avrebbe dovuto essere spiegato nella prima udienza utile e successiva alla produzione dei contratti avvenuta nella comparsa di costituzione dalla convenuta.

In conclusione la domanda attrice va respinta per carenza di legittimazione passiva della convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

-Accerta la carenza di legittimazione passiva di YYY S.r.l. in relazione alla domanda proposta da XXX che rigetta;

-Condanna l’attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi €

7.254 oltre a accessori di legge, Iva e Cpa.

Milano 23.12.2021 Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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