N.R.G.
2217/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO
DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente dr.
NOME COGNOME Consigliere dr.
NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._512_2021_- N._R.G._00002217_2018 DEL_15_02_2021 PUBBLICATA_IL_16_02_2021
nella causa iscritta al n.r.g.
2217/2018 promossa in grado d’appello (C.F. elettivamente domiciliato in 20126 presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO (C.F. elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO avente ad oggetto:
sulle seguenti conclusioni:
Per Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello Civile di Milano, in parziale riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni formulate dall’esponente nel giudizio di primo grado, così giudicare:
A) NEL MERITO:
a) per le ragioni esposte e, se del caso, previo accertamento incidentale della sussistenza tra le parti di una donazione indiretta da parte dell’appellato a favore dell’appellante della quota del 50% del diritto di proprietà dell’immobile sito in , così identificato al 6, part. , sub. , cat. , vani 4,5, respingere tutte le domande svolte dal Sig. b) In via subordinata:
per tutte le ragioni esposte e, se del caso, previo accertamento del fatto che gli esborsi eventualmente provati dal e per cui è causa, non sono ripetibili, ex art. 2034 c.c. poiché effettuati sulla base di vincoli reciproci di solidarietà ed affetto, in base a doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, con esclusione del diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali, effettuate nel corso o in relazione alla convivenza, o per qualsivoglia altra norma la Corte d’appello riterrà applicabile alla fattispecie, respingere le domande di controparte; c) In via ulteriormente subordinata:
per le ragioni esposte o per qualsivoglia altra ragione la Corte d’appello ravvisasse, respingere integralmente tutte le domande avanzate da controparte;
d) In ogni caso:
con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;
B) NEL MERITO
a) previe le migliori declaratorie del caso e per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che il Sig. è debitore della Sig.ra avendo egli trattenuto l’intero prezzo della vendita, pari ad € 25.000,00, dell’immobile cointestato tra le parti e sito in (vedasi rogito Notaio del doc. 6) e, per l’effetto, condannare il Sig. a rimettere all’esponente il 50% di detto prezzo della compravendita e cioè l’importo di € 12.500,00, o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che la Corte d’appello riterrà giusta od equa, oltre agli interessi legali dal dovuto (29.12.2006) al saldo effettivo; b) previe le migliori declaratorie del caso e per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che il Sig. è debitore dell’esponente dell’importo di € 48.560,00, o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, avendo egli omesso di corrispondere la sua quota-parte delle rate relative alla restituzione ed estinzione del mutuo erogato dalla *** *** dal 2004 al : quota di mutuo che il era tenuto a corrispondere quale debitore solidale e che aveva assicurato che avrebbe pagato e, per l’effetto, condannare il a pagare all’esponente l’importo di € 48.560,00 o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che la Corte d’appello riterrà giusta od equa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
C)
senza inversione alcuna dell’onere probatorio e per quanto potrà occorrere, l’esponente chiede:
a) ammettersi prove, per interrogatorio formale e per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che tra la Sig.ra e il Sig. intercorso un protratto rapporto affettivo (dal 1997 al 2014), more uxorio, allietato dalla nascita di due figli;
2)Vero che tra le parti sono intercorsi molteplici rapporti personali, affettivi ed economici, comprovati anche dalla costituzione di una società (doc. 7 del fascicolo di parte di primo grado);
3)Vero che il nell’ambito di questo contesto familiare, stante anche la presenza dei due figli, ha inteso beneficiare l’esponente, intestandole la quota del 50% del diritto di proprietà dell’immobile sito in 6, part. , sub. , cat. vani 4,5, provvedendo al pagamento del saldo per l’estinzione del relativo mutuo;
4)Vero che il Sig. dal momento dell’estinzione del mutuo ( ) ad oggi (cioè sino alla rottura del consolidato rapporto affettivo), ha omesso di formulare qualsivoglia richiesta di pagamento all’esponente;
5)Vero che, più volte, nel corso degli ultimi anni, il ha dichiarato di aver regalato alla compagna la metà della casa di anche per riconoscenza, visto che ella si occupava in via esclusiva dei figli;
6)Vero che l’estinzione del mutuo relativo alla casa di , intestata ai Signori è stata decisa unilateralmente dal 7)Vero che il e la dal 1997 al 2014 condividevano spese e ricavi in ragione del loro rapporto personale affettivo e familiare;
8)Vero che il prezzo della vendita dell’immobile cointestato tra le parti e sito (vedasi rogito Notaio del doc. 6), di € 25.000,00 è stato trattenuto interamente dal al quale era intestato il relativo assegno bancario non trasferibile n. emesso dal agenzia di
9)Vero che sul conto corrente intestato ad entrambe le parti, tutti i versamenti, dal 2004 ad oggi, sono stati effettuati in via esclusiva dalla ovvero sono relativi alla propria retribuzione e alla pensione del figlio;
10)Vero che il conto corrente intestato ad entrambe le parti è stato acceso nel 2002 solo con la provvista fornita dall’erogazione del mutuo *** *** ipotecario acceso in quell’anno;
11)Vero che il conto corrente intestato ad entrambe le parti, dal 2004 alla sua estinzione, è stato alimentato solo ed esclusivamente dalle retribuzioni della Sig.ra e dalla pensione (invalidità) del figlio NOME
12)Vero che la dal 2004, ha pagato lei sola le rate previste per la restituzione di quanto mutuato alla stessa e al dalla (docce.
9- ), benché il si fosse impegnato a pagare la propria quota e ciò sino all’estinzione del mutuo medesimo;
13)Vero che il Sig. dal , ha omesso di corrispondere la sua quota-parte delle rate relative alla restituzione del predetto mutuo Si indicano a testimoni:
1) Sig. 2) Sig. 3) Sig.ra 4) SigNOME
5) Direttore Agenzia
b) Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alla la produzione in giudizio degli estratti conto bancari relativi al finanziamento c/c dal 2004 ovvero dal 2005 o dal 2006 ad oggi.
c) Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., alla la produzione in giudizio dell’assegno bancario non trasferibile n. emesso dal agenzia di *****
Per Voglia l’Ecc.ma Corte adita, rigettare l’appello principale promosso dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto e, in parziale riforma all’impugnata sentenza:
1. Accertato e dichiarato che il signor ha provveduto all’estinzione dell’intero mutuo di cui all’atto in data e che la signora decaduta dal beneficio del termine ivi stabilito, condannare la signora al pagamento della quota parte di sua spettanza, pari a complessivi € 49.030,91, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1203 n. 3) e 1299 C.C., ovvero in subordine ai sensi dell’art. 2041 C.C., oltre interessi di mora in misura pari alla quotazione Euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di 4,05 punti in ragione d’anno, dalla data del e fino al saldo. 2. Rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il sig. assumendo di aver provveduto esclusivamente con denaro proprio all’estinzione di un mutuo contratto unitamente alla sig.ra NOMECOGNOME la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza chiedendone la condanna al pagamento della quota del 50% di sua spettanza, pari ad euro 49.030,91, oltre interessi convenzionali.
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta, premesso di essere stata per anni convivente more uxorio con il si opponeva all’accoglimento della domanda avversaria, eccependo che il pagamento sarebbe avvenuto nel quadro di una donazione indiretta o comunque in adempimento di un’obbligazione naturale.
E contestualmente, assumendo che il aveva trattenuto interamente per sé il ricavato della vendita di un altro immobile di proprietà comune, e non aveva contribuito al pagamento delle rate relative ad un altro mutuo contratto unitamente a lei, ne chiedeva a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della quota di sua spettanza, oltre interessi.
3) Il Tribunale di Monza, all’esito di istruttoria documentale, ha così deciso:
1. accerta in capo a un credito nei confronti di ex artt. 1299 e 1203, comma 1, numero 3, c.c. in misura pari, quanto al capitale, ad euro 49.030,91;
2. accerta in capo a un credito nei confronti di ex artt. 1299 e 1203, comma 1, numero 3, c.c. in misura pari, quanto al capitale, ad euro 10.276,38;
3. operata la compensazione tra le rispettive partite di dare ed avere, condanna a pagare a la residua somma di euro 38.754,53, oltre interessi di mora in misura pari alla quotazione dell’Euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di 4,05 punti in ragione d’anno, dalla data del e fino al saldo;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
4) Per la riforma di detta decisione ha interposto appello la sig.ra per i motivi che di seguito verranno trattati, cui resiste l’appellato sig.
che propone a sua volta appello incidentale per la riforma della decisione sul punto che l’ha visto soccombente.
5) All’udienza del tenutasi con trattazione scritta sono state precisate le conclusioni e la causa, dopo il deposito di conclusionali e repliche, è stata decisa nella camera di consiglio in videoconferenza da remoto del
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo dell’appello principale e di quello incidentale.
Con tale, articolato, motivo l’appellante in via principale sig.ra censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha accolto solo parzialmente –nei limiti del quantum di € 10.276,38 ritenuto provato- la sua domanda (proposta in via riconvenzionale in primo grado) di pagamento da parte dell’appellato della metà dei ratei -da ella asseritamente pagati per intero per il periodo dal 2004 sino al 2014- del mutuo erogato da , ed intestato a entrambe le parti in causa.
Lamenta l’errata applicazione dei principi generali in materia probatoria che, a suo dire, se invece correttamente applicati avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere provato anche il pagamento esclusivo da parte sua dei ratei di mutuo dal 2004 al 2012, e non solo quelli dal 2012 al 2014 come ritenuto in sentenza;
lamenta ancora l’omessa delibazione del documento comprovante l’ulteriore importo da ella interamente pagato per l’estinzione di detto mutuo nel , e lamenta infine l’errato rigetto della sua richiesta di ordine ex art.210 c.p.c. alla banca mutuante per acquisire la documentazione dei pagamenti del mutuo non in suo possesso.
La statuizione è oggetto anche dell’appello incidentale, con cui l’appellato sig. censura la decisione per avere il Tribunale errato in radice –al di là delle questioni sul quantum- a ritenere fondata la pretesa di regresso dell’odierna appellante, con ciò facendo –a suo dire- malgoverno dei principi di cui agli artt.1298-1299 c.c., dal momento che il mutuo in questione era stato erogato per l’acquisto di immobile di proprietà esclusiva della sig.ra e quindi nel suo unico ed esclusivo interesse.
Entrambe le censure sono infondate.
1.1 Priva di fondamento si appalesa l’impugnazione incidentale che, per evidenti ragioni di ordine logico, va prioritariamente esaminata.
Reputa, infatti, la Corte che la tesi del -secondo cui non sarebbe ammissibile il regresso dell’odierna appellante/condebitrice solidale nei suoi confronti/altro condebitore solidale per essere il debito in questione stato contratto nel di lei unico ed esclusivo interesse, ricorrendo quindi in tal caso l’eccezione prevista dal 1° comma dell’art.1298 c.c.- avrebbe un qualche fondamento solo nell’ipotesi in cui egli fosse stato non già cointestatario del mutuo ma semplice garante.
Solo in quest’ultima ipotesi, infatti, al condebitore solidale (garantito) che avesse pagato il debito in via esclusiva, sarebbe certamente precluso il regresso nei confronti del condebitore solidale (garante) perché, con ogni evidenza, l’obbligazione debitoria si connoterebbe certamente come contratta nel suo unico ed esclusivo interesse.
Nel caso in esame, invece, al di là del mero motivo addotto dall’appellante incidentale a giustificazione della cointestazione del mutuo in questione (id est: perché diversamente la banca non lo avrebbe concesso alla sola sig.ra in quanto priva di reddito) rimane il fatto che egli ha inteso diventare cointestatario del mutuo/debito e non semplice garante, ed é certamente superfluo (o lapalissiano) rimarcare –anche in questa sede- come il cointestarsi un mutuo sia fattispecie decisamente diversa dal garantire un mutuo.
Al cointestatario del mutuo, infatti, a fronte dell’erogazione anche in suo favore della somma mutuata (a differenza del mero garante) consegue sempre l’obbligazione di ripagare il debito pro quota ed in via solidale con gli altri cointestatari/condebitori (e ciò a prescindere se la provvista/somma mutuata sia poi stata impiegata per l’acquisto di un bene di proprietà esclusiva di uno solo dei cointestatari del mutuo, come allegato nel caso de quo), solidarietà che in tal caso opera sia (ovviamente) dal lato esterno nei rapporti con la banca creditrice, sia dal lato interno nei rapporti con gli altri condebitori, stante per l’appunto l’essere (co)mutuatario e non semplice garante.
Alla luce di ciò quindi, anche a parere di questa Corte, si configura certamente come legittimo il diritto di regresso esercitato dall’appellante principale nei confronti dell’appellato/appellante incidentale, per ottenere il pagamento pro quota di quanto invece da ella in via esclusiva pagato.
1.2 Ma parimenti immeritevoli di accoglimento si appalesano poi anche le doglianze sul punto dell’appellante principale, tutte incentrate sul quantum riconosciutole dalla sentenza impugnata.
E’ in primis priva di fondamento la doglianza afferente all’omessa delibazione della documentazione (id est: la quietanza di estinzione del relativo conteggio dell’importo, da ella prodotta in giudizio il comprovante l’ulteriore esborso da parte sua della somma di €.21.916,82 ad estinzione del mutuo in questione.
Tale pagamento, infatti, non è stato oggetto di alcuna espressa domanda da parte dell’appellante, né (ovviamente) con l’atto di costituzione in giudizio del 2015 (in cui la domanda di pagamento è limitata ai ratei pagati nel periodo 2004-2014) né, pur avendone la possibilità, con la memoria ex art.183 6° comma n.1) c.p.c. depositata il ;
da ciò discende quindi che il Tribunale ha del tutto correttamente pronunciato sulla sola domanda dell’odierna appellante ritualmente proposta.
Per il resto appare superfluo ricordare come l’onere probatorio incumbente sull’odierna appellante/attrice in riconvenzionale in primo grado imponeva alla stessa di provare l’effettivo pagamento in via esclusiva da parte sua di tutti i ratei oggetto della domanda di regresso/pagamento del 50% ma ella, pur potendosi facilmente procurare –quand’anche non più in suo possesso- tali prove documentali dalla banca mutuante ai sensi dell’art.119 T.u.b. , ha documentato in giudizio soltanto i pagamenti effettuati nei anni dal 2012 al 2014 e, pertanto, anche a parere di questa Corte, la domanda può ritenersi provata solo in tale limite.
Né ha poi fondamento la doglianza afferente al rigetto del richiesto ordine ex art.210 c.p.c., dovendosi rimarcare -anche in questa sede- come tale strumento non sia ammissibile per sopperire a mancanze istruttorie della parte che agevolmente avrebbe potuto e dovuto procurarsi la documentazione che vorrebbe acquisire con l’ordine di esibizione.
2. Sul secondo motivo dell’appello principale.
Con detto motivo la sig.ra censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la sua domanda (pure proposta in via riconvenzionale in primo grado) di pagamento da parte dell’appellato della metà –pari ad euro 12.500,00- del corrispettivo della vendita di un’area edificabile in comproprietà in , pagato loro con assegno bancario di euro 25.000,00 da egli incassato.
Anche sul punto ella lamenta l’errata applicazione dei principi generali in materia probatoria che, se invece correttamente applicati avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere provato il suo diritto, mentre invece ad essere rimasta sfornita di prova è la mera affermazione da parte del di aver impiegato l’importo incassato per non meglio precisate spese familiari.
Tale censura è invece fondata.
Essendo infatti pacifico ed incontestato, oltreché compiutamente documentato (cfr. copia rogito in atti), che il corrispettivo della vendita de quo è di spettanza delle parti in causa al 50% ciascuna (perché tale era anche la comproprietà del bene venduto), appare evidente come, in ordine a detta domanda, l’odierna appellante abbia compiutamente assolto all’onere allegatorio e probatorio a suo carico, non potendosi evidentemente ritenere la stessa gravata dell’onere di fornire una prova negativa (id est:
di non aver ricevuto la consegna della somma di sua spettanza).
Spettava invece all’odierno appellato, non avendo egli specificamente contestato -e quindi implicitamente riconosciuto- l’incasso dell’intero corrispettivo, l’onere di provare le ragioni da egli allegate quale causa giustificatrice della mancata dazione all’appellante della quota di sua spettanza (id est: l’aver comunque impiegato l’importo incassato per l’acquisto di mobili e per altre esigenze della famiglia di fatto).
Sul punto questa Corte deve però rilevare come sia del tutto evidente che la tesi dell’appellato sia rimasta al livello di mera affermazione/allegazione, non avendo egli provato, né chiesto adeguatamente di provare (essendo a ciò certamente inidonea anche la generica prova orale da egli richiesta), in alcun modo l’asserito impiego della somma a beneficio comune in luogo della consegna della stessa all’appellante avente diritto.
A ciò consegue l’accoglimento della domanda della con la conseguente condanna del al pagamento in suo favore della somma di €.
12.500,00 maggiorata di interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Sul terzo motivo di appello principale.
Con tale motivo, infine, la sig.ra censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha –erroneamente a suo dire- condannato la stessa al pagamento in favore del della somma di €.49.030,91, pari alla metà di quanto da questi esclusivamente pagato per estinguere un mutuo acceso per l’edificazione di immobile su terreno già acquistato in comproprietà con l’odierna appellante.
Sul punto lamenta l’erroneo rigetto delle sue eccezioni –reiterate in questa sede- miranti ad accreditare la causa giustificatrice del pagamento esclusivo da parte del in una donazione indiretta ovvero, in subordine, in un adempimento di obbligazione naturale tra conviventi more uxorio.
La censura e le eccezioni reiterate in questa sede sono infondate.
Con riferimento alla prima eccezione, giova premettere come, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez Un. , , n. 9282).
Come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. , n. 4682, in motivazione), nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.(cfr. Cass. Ord. n.9379 del Orbene nel caso in esame, a fronte dell’allegata ragione addotta dall’odierno appellato a giustificazione della decisione di estinguere con denaro proprio l’intero mutuo cointestato con l’appellante (id est:
perché il pagamento solo parziale, per la quota di sua spettanza del debito, non lo avrebbe comunque liberato nei confronti della banca mutuante dall’obbligazione restitutoria per la parte residua), già di per sé incompatibile con la sussistenza di qualsivoglia intento di liberalità, l’odierna appellante non ha dedotto e provato alcuna circostanza di fatto (diversa dal pacifico rapporto di convivenza more uxorio) idonea ad avvalorarne lo spirito di liberalità ed escludere invece il carattere oneroso dell’operazione che, invero, appare invece avvalorato dal complesso dei rapporti economico/patrimoniali e dei plurimi investimenti comuni dedotti in questo giudizio. Né può avere fondamento poi l’eccezione afferente alla pretesa ricorrenza nel caso de quo di un adempimento di obbligazione naturale tra conviventi more uxorio.
La tesi dell’appellante infatti, peraltro fondata unicamente sulle stesse deduzioni a sostegno della pretesa donazione indiretta, meramente reiterate in questa sede, è ictu oculi inidonea a scalfire la statuizione di rigetto pronunciata dal Giudice di prime cure, e compiutamente motivata -anche alla luce della giurisprudenza richiamata- sulla semplice constatazione che “un’attribuzione patrimoniale una tantum di circa euro 50.000,00 non rientra di per sé nell’ambito dell’adempimento dei doveri morali e sociali di contribuzione al mantenimento del convivente more uxorio, travalicando ciò i limiti del mantenimento stesso” (cfr. sentenza impugnata), statuizione pienamente condivisa anche da questa Corte. In conclusione, quindi, per le motivazioni sopra esposte, che appaiono assorbenti rispetto a ogni altra domanda o questione dedotta, va parzialmente accolto -limitatamente a quanto in motivazione- l’appello in via principale, e va rigettata l’impugnazione incidentale, con conseguenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/02.
4. Sulle spese di lite.
Reputa la Corte che il solo parziale accoglimento dell’impugnazione principale costituisce giusto motivo per la compensazione di ½ delle spese del presente grado, ponendo a carico dell’appellato soccombente la restante parte, liquidata come in dispositivo secondo i criteri e parametri previsti dal D.M. n.55/14, come integrato dal D.M. n.37/18, tenuto conto del valore del giudizio e dell’attività difensiva svolta.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente, nei limiti di quanto in motivazione, l’appello in via principale proposto da avverso la sentenza n.1104/2018 del Tribunale di Monza e, in riforma della statuizione di cui al punto 4) del dispositivo della stessa, accerta che ella è creditrice nei confronti dell’appellato per la metà del corrispettivo di vendita dell’immobile, cointestato tra le parti, sito in alla , e condanna l’appellato al pagamento in suo favore della somma di € 12.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo; 2) conferma nel resto l’impugnata sentenza;
3) respinge l’appello incidentale proposto da 4) compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna l’appellato al pagamento in favore dell’appellante della restante metà che, già in tale misura, liquida in euro 400,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge se dovuti;
5) dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell’appellante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano -Camera di Consiglio in videoconferenza del 29.10.20- Il Giudice estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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