TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI – SEZIONE 1
A CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari – Sezione Prima – Dott.ssa COGNOME NOME in funzione di Giudice monocratico civile ha emesso la seguente
SENTENZA N._4048_2024_- N._R.G._00003371_2010 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
Nella causa civile n. R.G. 3371/2010 avente ad
oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA (c.f. (c.f. (c.f. in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione, e (c.f. ), in virtù di procura speciale del 23.02.2010 rep. n. 74 autenticata dal Consolato generale di Parigi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso i cui studi in Bari al INDIRIZZO e (BA) alla INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati – Attori – (c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. COGNOME NOME, presso il cui studio sito in Bari al INDIRIZZO è elettivamente domiciliata – Convenuta – NONCHÉ (c.f. (c.f. )
e (c.f. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. in Colle (BA) in (BA) alla INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati – Convenuti – ///
All’udienza del 05.06.2024, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2 c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Bari per ivi sentire ordinare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, previo ordine alla di smobilizzo del deposito di titoli obbligazionari custoditi presso di essa e chiusura del conto corrente bancario intestati alla de cuius disporre, altresì, il rimborso delle spese anticipate dagli attori.
1.1.
Gli attori esponevano che:
le parti erano comproprietarie dei seguenti beni:
immobile sito in Bari alla INDIRIZZO identificato in Catasto Fabbricati del medesimo Comune al f. 109, p.lla 304, sub 7; deposito titoli obbligazionari BNL di Bari per un valore di complessivi € 11.000,00;
conto corrente bancario presso la BNL di Bari avente un saldo attivo pari ad €42.329,00 alla data del 15.05.2009;
i suddetti beni provenivano dalla successione di (germana degli attori e zia dei convenuti eredi rappresentazione del fratello premorto NOME COGNOME nonché figlia dell’attrice ), deceduta, ab intestato, in data 15.05.2009;
essi erano interessati allo scioglimento della comunione ed ogni anticipato, a far data dalla data del decesso della dante causa, spese funerarie e spese inerenti alla massa ereditaria rispettivamente per €2.497,33, €5.975,68 ed €500,00.
1.2.
Adivano, pertanto, l’Autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
Si costituivano i convenuti i quali aderivano alla domanda di divisione della comunione e domandavano rigettarsi l’avversa domanda di ripetizione delle spese.
In data 27.10.2010 si costituiva la convenuta quale aderiva alla domanda di divisione della comunione ereditaria mentre non prendeva alcuna posizione sull’avversa richiesta di anticipazione.
Il Giudice concedeva i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava la causa all’udienza del 02.03.2011 dove, preso atto della nomina di un amministratore di sostegno in favore dell’attrice in virtù di provvedimento del 04.02.2011 e delle richieste istruttorie delle parti, si riservava.
Con ordinanza del 12.10.2011 disponeva CTU e rinviava la causa per il conferimento dell’incarico e giuramento.
All’udienza del 28.06.2012 il Giudice, preso atto del decesso dell’attrice , disponeva l’interruzione del giudizio.
Con istanza del 25.07.2012 gli attori riassumevano il procedimento quindi il Giudice fissava l’udienza del 07.03.2013 per la comparizione delle parti ed assegnava termini a parte istante per la notifica dell’istanza e del pedissequo decreto ai convenuti.
All’udienza del 07.03.2013 il Giudice, preso atto dei tentativi di bonario componimento della lite, rinviava la causa all’udienza del 04.07.2013 per la conciliazione.
Alla predetta udienza, preso atto dell’avvenuta alienazione dell’immobile in comunione e dell’incasso delle somme ereditarie depositate presso l’Istituto di credito, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
precisazione delle conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co. 2 c.p.c. /// 11.
Preliminarmente dichiarata cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di divisione dei beni caduti in successione.
Le parti, infatti, mediante l’alienazione dell’immobile sito in Bari alla INDIRIZZO identificato in Catasto Fabbricati del medesimo Comune al f. 109, p.lla 304, sub 7 e la liquidazione ed incasso delle somme depositate presso la hanno inteso sciogliere la comunione ereditaria di comune accordo determinando il venir meno della corrispondente res litigiosa.
12.
Rimangono, dunque, da analizzare l’ eccezione di nullità dell’istanza di riassunzione sollevata dai convenuti e la domanda di ripetizione delle spese anticipate dagli attori 13.
Quanto all’ eccezione di nullità dell’istanza di riassunzione essa non merita di trovare accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.
13.1.
I suddetti convenuti eccepiscono l’invalidità della riassunzione del giudizio a seguito del decesso dell’attrice , genitrice delle parti.
In particolare assumono l’assoluta indeterminatezza sia dei soggetti riassumenti che dei soggetti nei cui confronti è stata riassunta la causa in ragione del fatto che, a seguito del decesso dell’attrice essi avrebbero dovuto agire e citare i convenuti in qualità di eredi della parte deceduta.
Aggiungono, altresì, che, poiché i convenuti originari concentrerebbero in sè sia la qualifica di convenuti che quella di attori , in quanto eredi dell’attrice premorta vi sarebbe un conflitto di interessi.
13.2.
Ebbene, deve richiamarsi il principio per cui “ In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttiv o, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione” (Cass.36299/2023).
13.3.
In ragione di tale principio , la costituzione nel giudizio in riassunzione dei convenuti , così come la vendita in sede stragiudiziale dell’immobile con ripartizione del ricavato ivi compresa la quota della deceduta consente di ritenere superata l’eccezione avendo essi posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
13.4.
Quanto all’asserito conflitto di interessi va detto che l’accettazione dell’eredità materna non fa venir meno la loro posizione di contestazione della richiesta di rimborso delle anticipazioni reiterata dagli attori in sede di riassunzione.
14.Occorre, dunque, esaminare la residua questione del rimborso delle spese anticipate così come proposta dagli attori.
A tal proposito essi precisano che avrebbe anticipato spese per complessivi €2.497,33 di cui:
– €1.800,00 per servizi funebri;
– €195,00 per acquisto addobbi floreali per la camera ardente e pagelle;
– €38,00 per coprifossa;
– €21,00 per rito funebre di trigesimo della de cuius;
– €433,33 per oneri condominiali relativi all’immobile sito in Bari alla INDIRIZZO facente parte della massa ereditaria.
avrebbe anticipato spese per un importo complessivo pari ad €5.975,68, di cui:
– €1.330,00 per acquisto lapide cimiteriale;
– €3.000,00 per oneri condominiali relativi all’immobile di INDIRIZZO in Bari, oggetto della massa ereditaria;
– €1.490,48 per spese relative alla dichiarazione di successione, – €155,20 per costi di voltura.
avrebbe anticipato spese per €500,00 per oneri Part convenuta eccepisce la mancata prova delle spese sostenute dall’attrice per l’acquisto degli addobbi floreali per la camera ardente e delle pagelline in quanto quella avrebbe depositato degli scontrini ( emessi dalle attività commerciali “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” di Valenzano) privi di indicazione circa il soggetto pagante ovvero l’oggetto della compravendita.
Sul punto deve osservarsi che la citata parte ha depositato in allegato all’atto introduttivo copia della ricevuta fiscale n. 9320/08 del 22.05.2009 emessa dall’ nei confronti di per un importo di €1.800,00, l’attestazione di pagamento mediante conto corrente postale in favore della Tesoreria del Comune di Bari del 19.06.2009 per il pagamento relativo al coprifossa nonché copia della quietanza sottoscritta dell’amministratore avv. COGNOME NOME per il pagamento degli oneri condominiali pari ad €433,33, relativi all’immobile facente parte della massa ereditaria, con assegno n. 0100400976 tratto dalla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari a lei intestato (cfr. all.ti 13, 14, 16, 17 atto di citazione iniziale).
Rimangono, invece, prive di adeguata prova le spese che ella assume di aver sostenuto per l’acquisto degli addobbi floreali per la camera ardente e per le pagelline della de cuius, pari a complessivi €195,00, in quanto in relazione ad esse deposita soltanto degli scontrini da cui nulla può evincersi circa i beni acquistati ed il soggetto pagante (cfr. all.ti 13, 14 dell’atto di citazione iniziale).
Parimenti sfornita di adeguata prova appare la spesa relativa al pagamento del rito religioso in occasione del trigesimo della de cuius in quanto parte attrice ha depositato copia di una mera nota di promemoria della celebrazione assolutamente priva di ogni rilevanza fiscale (cfr. all. 15 atto di citazione iniziale).
In merito al pagamento degli oneri condominiali, dal prospetto tabellare redatto dall’amministratore del condominio di INDIRIZZO in base alle quote ereditarie degli attori e convenuti, si evince che era tenuta al versamento pro quota di € 433,33 a titolo di partecipazione agli oneri condominiali (cfr. all. 3 comparsa di costituzione convenuti , senza nulla a pretendere dagli altri coeredi.
16.
Quanto agli importi rivendicati da parte convenuta contesta la prova delle spese di € 1.330,00 relative all’acquisto della lapide cimiteriale e di € 1.490,48 per la dichiarazione di successione mentre, per l’importo di € 3.000,00 relativo al pagamento degli oneri condominiali sull’immobile in successione, deduce che, in quanto somma imputata a lui ed alla genitrice, essa era già ripartita e, pertanto, riferita al singolo obbli gato e non alla totalità degli eredi.
Ebbene, nella documentazione depositata da parte attrice vi è la fattura n. 12 del 22.06.2009 emessa dalla Impresa di COGNOME RAGIONE_SOCIALE sita in Bari nei confronti di pari ad un importo di € 1.330,0 0 per acquisto di lapide funeraria e copia dell’assegno bancario n. NUMERO_DOCUMENTO tratto dalla Banca S.p.a. di sul c/c 203812 per lo stesso importo per la sua evasione.
Ancora vi sono le ricevute di pagamento n. 35253 e n. 35257 del 13.11. 2009
rilasciate a quietanza del pagamento delle spese di voltura dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Bari nei confronti di per un importo di €69,62 ed €85.58 (cfr. all. 9, 10, 12 atto di citazione iniziale).
Circa le spese che ssume di aver anticipato per gli oneri condominiali dell’immobile oggetto della massa ereditaria occorre osservare che parte attrice ha depositato la quietanza sottoscritta dall’amministratore da cui si evince che tale somma era stata versata in solido dal predetto attore e dalla genitrice mediante assegno bancario n. 2131909869 -11 tratto dalla Banca S.p.a. di (cfr. all. 8 atto di citazione iniziale).
Considerato che le quote di tali oneri spettanti a sono rispettivamente pari ad €433,33 ed €2.659,94, per un totale di €3.093,27 (vedasi prospetto redatto dall’amministratore e non contestato) , ne deriva che l’attore è ancora debitore verso il condominio, per tali oneri, della metà dell’importo non ancora versato, ossia € 46,63 (€93,27:2).
Ne consegue che non ha nulla a pretendere a titolo di alla sua quota.
Con riferimento, invece, alle spese relative alla dichiarazione di successione anticipate dall’attore , parte attrice ha depositato, in allegato all’atto di citazione, l’ attestazione di pagamento mediante bonifico dal conto cointestato a per un importo pari ad € 1.490,48, da cui però non si evince il destinatario e su cui è riportata una generica causale “imposte e tasse” (cfr. all. 11 atto di citazione).
17.
Da ultimo viene in rilievo la richiesta di rimborso avanzata dall’attore Egli chiede il rimborso della spesa di € 500,00 per il pagamento degli oneri condominiali.
Sul punto si possono richiamare le considerazioni suesposte.
sicchè non v’è alcuna spesa anticipata.
Pertanto, egli ha diritto alla ripetizione nei confronti degli altri coeredi, della somma versata in eccedenza rispetto alla quota da egli dovuta pari ad €433,33, ossia pari ad € 66,67 (€500,00-€433,33.
18.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda di ripetizione delle spese relative alla successione di proposta da parte attrice è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta in riferimento alle sole spese anticipate da (a titolo di servizi funebri per l’importo di €1.800,00 e per il pagamento del coprifossa pari ad €38,00), dall’attore (per l’acquisto della lapide cimiteriale per un importo di €1.330,00 e dei costi di voltura pari ad €155,20), dall’attore (a titolo di oneri condominiali dell’immobile oggetto della massa ereditaria per l’importo di € 66,67). Tali somme devono essere ripartite tra tutte le parti in ragione della quota di loro spettanza e tenendo conto, altresì, della quota relativa alla coerede deceduta in corso di giudizio da ripartirsi tra tutte le parti del presente giudizio.
Sul punto va detto che l’originaria quota della massa ereditaria pari ad ½ spettante all’attrice , deceduta in corso di giudizio, dovrà essere ripartita per 1/6 in favore di ciascun attore e della convenuta di 1/6 del loro dante causa diviso tre).
Pertanto, alla originaria quota di 1/12 spettante a ciascuno degli attori alla convenuta deve essere aggiunta la quota di 1/12 derivante dalla ripartizione della quota ereditaria di (1/2 diviso i 6 figli, ossia -dante causa dei convenuti , mentre alla originaria quota di 1/36 spettante ai convenuti (aventi causa del de cuius figlio di deve essere aggiunta la quota di 1/36 (1/12 diviso tre).
A seguito di tale ricalcolo si perviene alla quota di 1/6 della massa ereditar ia in favore di ciascuno degli attori e della convenuta (ossia 1/12+1/12) e di 1/18 in favore di ciascuno dei convenuti (ossia 1/36+1/36).
19.
Alla luce di tutto quanto sopra la convenuta sarà tenuta a corrispondere, in proporzione alla propria quota ereditaria di 1/6, le seguenti somme:
in favore dell’attrice la somma di € 300,00 (€1.800,00/6) a titolo di partecipazione alle spese relative ai servizi funebri ed € 6,33 (€38,00/ 6) a titolo di partecipazione pro quota alle spese per il coprifossa ;
in favore dell’attore ppo la somma di € 221,66 (ossia € 1.330,00/6) a titolo di partecipazione alle spese di acquisto della lapide ed €25,86 (ossia €155,20/6) a titolo di partecipazione pro quota alle spese di voltura;
in favore dell’attore la somma di € 11,11 (ossia €66,67/6) a titolo di partecipazione agli oneri condominiali anticipati dall’attore.
I convenuti partecipanti alla massa ereditaria per la quota di 1/18 ciascuno, sono tenuti a corrispondere in favore dell’attrice la somma di € 100,00 (€ 1.800,00/18) ciascuno a titolo di partecipazione alle spese relative ai servizi funebri ed € 2,11 (€ 38,00/18) a titolo di partecipazione pro quota alle spese ed €8,62 (ossia €155,20/18) a titolo di partecipazione pro quota alle spese di voltura;
in favore dell’attore la somma di € 3,70 (ossia € 66,67/18) a titolo di partecipazione agli oneri condominiali anticipati dall’attore.
20.
Quanto alla domanda di rimborso proposta da essa è tardiva essendosi costituita oltre la prima udienza.
21.Le spese processuali vengono poste per metà a carico dei conv enuti in ragione del principio di soccombenza avendo accolto parzialmente la domanda di ripetizione delle spese formulata da parte attrice e compensate per l’altra metà in ragione della cessazione della materia del contendere sulla divisione.
Esse vengono liquidate, secondo il d.m. n. 147/2022, nei parametri delle cause di valore compreso tra €26.001,00 ed €52.000,00, nei valori medi, come in dispositivo.
Il Tribunale di Bari – Sezione prima -, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 3371/2010 così provvede:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di divisione dei beni caduti in successione;
2. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di ripetizione delle spese anticipate da parte attrice e, per l’effetto, condanna:
– la convenuta a corrispondere:
in favore dell’attrice la somma di €300,00 a titolo di partecipazione alle spese per i servizi funebri ed €6,33 per le spese relative al pagamento del coprifossa;
in favore dell’attore €221,66 a titolo di partecipazione alle spese per l’acquisto della lapide cimiteriale ed €25,86 a titolo di partecipazione alle spese di voltura;
in favore dell’attore l’importo di €11,11 titolo partecipazione agli oneri condominiali dell’immobile sito in Bari alla INDIRIZZO identificato in Catasto Fabbricati al f. f. 109, p. 304, sub 7;
€100,00 a titolo di partecipazione alle spese per i servizi funebri da ella anticipate ed €2,11 a titolo di partecipazione alle spese per il pagamento del coprifossa ;
in favore di a somma di €73,88 a titolo di partecipazione alle spese di acquisto della lapide cimiteriale ed €8,62 a titolo di partecipazione alle spese di voltura;
in favore dell’attore la somma di €3,70 a titolo di partecipazione agli oneri condominiali anticipati dall’attore.
3.
DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione delle spese formulata dalla convenuta 4. LIQUIDA le spese processuali in €340,00 per borsuali ed €7.616,00 per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori di legge, che pone per metà, in solido, a carico dei convenuti e compensa per l’altra metà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari il giorno 2.10.2024.
IL GIUDICE DOTT.NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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