REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3064_2024_- N._R.G._00004412_2020 DEL_06_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024
nella causa R.G. n. 4412/2020 promossa RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to COGNOME NOME;
–ATTORE– contro rappresentato e difeso dall’avv.to COGNOME NOMECOGNOME
-CONVENUTO – e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to COGNOME NOME
-CONVENUTA- e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to COGNOME NOME
-INTERVENUTA-
Oggetto: divisione di bene immobile e scioglimento della relativa comunione.
.1.2024 per precisazione delle conclusioni, dimessa il 16.1.2024:
“L’avv. NOME COGNOME per il Fallimento attore, preso atto del provvedimento di data 8.11.2023 con il quale è stato disposto che l’udienza del 17.1.2024 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, con il presente atto si riporta a quanto già dedotto alle udienze del 26.10.2023 e dell’8.11.2023.
All’udienza del 26.10.2023 lo scrivente ha dichiarato ‘di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. considerata l’intervenuta autorizzazione da parte degli organi della procedura perfezionatasi con provvedimento del Giudice delegato di data odierna, dott.ssa COGNOME con richiesta di compensazione delle spese di lite’.
All’udienza dell’8.11.2023 ha confermato ‘la rinuncia agli atti già formalizzata alla scorsa udienza con richiesta di compensazione delle spese di lite’ e ha chiesto ‘ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di data 29.7.2020 reg.
gen. 20474 reg. part. 14108’.
A fronte di dette rinunce le controparti hanno così dichiarato:
‘… accettano la rinuncia a spese di lite compensate e non si oppongono alla cancellazione richiesta’.
In considerazione della intervenuta formale accettazione della rinuncia, si chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo tra il Fallimento attore e le parti convenute con compensazione delle spese e competenze di lite e che sia ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di data 29.7.2020 reg. gen. 20.474, reg. part. 14.108. ”.
Il procuratore di parte convenuta, ha concluso come da nota sostitutiva d’udienza per precisazione delle conclusioni, dimessa l’11.1.2024:
“Nel merito nei confronti di rappresentata da – Accogliersi le conclusioni svolte in nostra comparsa di costituzione e risposta 16/02/2022 sulla domanda riconvenzionale di che di seguito si “In via preliminare:
Dichiararsi in relazione al convenuto sulla domanda riconvenzionale svolta da Banca Intesa, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, indicandosi come competente il Tribunale di Treviso ex art. 13 del contratto di mutuo.
Spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito:
Respingersi la domanda riconvenzionale di Banca Intesa per difetto di interesse e difetto di legittimazione attiva, perché infondata in fatto e diritto.
Spese e competenze di lite rifuse.
– Respingersi ogni domanda riconvenzionale svolta da Banca Intesa nei confronti del convenuto perché inammissibile, infondata in fatto e diritto, oltre che per difetto di interesse stante la tipicità dell’azione esecutiva instaurata da con l’atto di precetto di cui al documento 5 di nostra comparsa di costituzione 16/02/2022.
– Condannarsi gli stessi alla rifusione delle spese di causa oltre alla somma di euro 5.000,00= ex art. 96 III° comma c.p.c..
Nel merito nei confronti di Dichiararsi l’estinzione del processo nulla opponendo alla chiesta cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 29/07/2020 reg. gen. 20474 reg. par. 14108. Spese compensate.
In via istruttoria Si insiste per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate in seconda memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c. dd. 10/05/2022, opposte quelle avversarie per i motivi dedotti in terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. dd. 30/05/2022.
Il procuratore di parte convenuta, Intesa San Paolo, ha concluso come da nota sostitutiva d’udienza, dimessa il 16.1.2024:
IN INDIRIZZO ED ASSORBENTE:
previa estromissione ex art 111, 3° co c.p.c. della cedente dichiararsi – in conseguenza delle vicendevoli rinunce agli atti formulate all’udienza del l’8.11.2023 e dell’intervenuto pignoramento immobiliare da parte del creditore fondiario (trascritto in data 30.03.2022 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia – reg gen. n. 10530- reg. part. n. 7572) di tutti i beni immobili oggetto della presente causa di divisione e della vendita all’asta dei medesimi con conseguente emissione del decreto di trasferimento di data 11.05.2023 da parte del Giudice dell’esecuzione immobiliare n. 78/2022 avanti al Tribunale di Venezia, trascritto (a favore di contro ) in data in data 07.06.2023 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia (reg. gen. 19177 reg. part. 14443) – l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’estinzione della presente causa e comunque rigettare le domande dei condividenti (non più proprietari) per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente ordinarsi al Conservatore dei RR.II di Venezia, con esonero di qualsiasi responsabilità da parte dello stesso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva della presente causa di divisione, e cioè della trascrizione di data 29.07.2020 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia (reg. gen. n. 20474 – reg. part. n. 14108 – all. 9) e ordinarsi al Cancelliere la restituzione al creditore ipotecario dell’originale del mutuo depositato in cancelleria;
SEMPRE IN INDIRIZZO
rigettarsi in quanto tardive ed infondate, in fatto ed in diritto, l’eccezione di incompetenza per territorio (essendo competente non il Tribunale di Treviso bensì il Tribunale di Venezia, ed in particolare il Giudice della presente causa), e quelle di difetto di interesse e di difetto di legittimazione attiva, e ogni altra domanda e eccezione, avanzate da signor ed in forza delle quali viene chiesto, in rito e nel merito, il rigetto delle domande dell’Istituto bancario, nonché l’infondata richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata solo e competenze compensate con il e rifuse dal (oltre accessori di legge) o quantomeno compensate. E NELLA DENEGATA ipotesi di mancato accoglimento di tale preliminare ed assorbente domanda – e ferma la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare in atto (E.I. 78/2022 Tribunale di Venezia), e senza che ciò comporti rinuncia alla stessa da parte della creditrice ipotecaria e a quelle da essa eventualmente promovende in forza del mutuo 29.12.2015 – ferma e reiterata la suddetta domanda sempre in via preliminare relativa al rigetto delle eccezioni del così disporsi [IN VIA PRELIMINARE [n.b. istanza già autorizzata dal Giudice che si ricopia per completezza dall’originaria comparsa del 06.10.2020]:
autorizzarsi ex art 269 c.p.c. la deducente – previo differimento dell’udienza di comparazione delle parti (del 29.10.2020), allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all’art 163 bis c.p.c. – alla chiamata in causa di per i motivi esposti in narrativa attinenti alla domanda riconvenzionale svolta con il presente atto che riverbera i suoi effetti nei confronti del predetto convenuto o, in denegato subordine, se ciò il G.I. non volesse autorizzare, disporsi in prima udienza un rinvio ad altra udienza al fine di consentire la notifica al predetto del presente atto recante domanda riconvenzionale nei suoi confronti] NEL MERITO IN INDIRIZZO accertato e dichiarato che (n.b. che ha ceduto il credito a come sopra rappresentata in forza del contratto di mutuo fondiario di data 29.12.2015 a rogito del notaio dott.ssa di Venezia-Mestre (VE) (rep. n. 31.017 – racc. n. 10.676), registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T, spedito in forma esecutiva è creditrice fondiaria, come meglio esposto in narrativa, dell’importo, aggiornato all’11.04.2019, di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali da tale data al saldo, sulla base dell’ipoteca volontaria iscritta – in forza del predetto mutuo – in data 27.01.2016 presso la Conservatoria dei RR.II. di Venezia oggetto della causa di divisione, di seguito meglio decritti, accertata la comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione esistente per parti uguali tra la fallita (C.F. ), nata a Venezia (VE), il 31.08.1946, da una parte – e per essa il (RAGIONE_SOCIALE.F. con sede in Venezia – Mestre (VE) nonché del socio accomandatario sig.ra , sopra meglio generalizzata – ed il signor NOMECOGNOME, nato a Venezia (VE), il 20.04.1947, dall’altra parte, con formazione delle relative porzioni, conseguenti assegnazioni, determinazione degli eventuali conguagli, con riferimento al compendio immobiliare così descritto N.C.E.U. – Comune di Venezia (VE) – Foglio INDIRIZZO, Mapp. 577, sub 3, cat. A/7, vani INDIRIZZO, INDIRIZZO Mapp. 577, sub 4, cat. C/6, mq. INDIRIZZO, P. S1, INDIRIZZO 577, sub. 5, cat.
C/2, mq. 42, P. S1, INDIRIZZO e ordinare contestualmente ex art 2825 e ex art 1113 c.c. che ciò avvenga senza pregiudizio dell’ipoteca predetta iscritta a favore (o meglio di ) e, ricorrendone le condizioni, che l’ipoteca predetta venga trasferita/concentrata, senza perdita di grado, sui beni o porzioni di beni, risultanti dal frazionamento, di rispettiva assegnazione ad entrambi i comproprietari- condividenti ed ordinare altresì che eventuali somme spettanti al signor a titolo di conguaglio o di ricavato della vendita della sua quota o dei beni ad esso attribuiti, vengano assegnate/pagate a (che ha ceduto il credito a ) fino alla concorrenza del suo predetto credito di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali di cui al mutuo dal 12.4.2019 al saldo (o al decreto di trasferimento) e alle spese e competenze legali di causa con accessori di legge, o, in denegato subordine, ordinare l’accantonamento a favore di di tali importi.
NEL MERITO IN
INDIRIZZO ALTERNATIVA:
accertato e dichiarato C.F. di mutuo fondiario di data 29.12.2015 a rogito del notaio dott.ssa di Venezia-Mestre (VE) (rep.
n. 31.017 – racc. n. 10.676), registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T, spedito in forma esecutiva è creditrice fondiaria, come meglio esposto in narrativa, dell’importo, aggiornato all’11.04.2019, di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali da tale data al saldo, sulla base dell’ipoteca volontaria iscritta – in forza del predetto mutuo – in data 27.01.2016 presso la Conservatoria dei RR.II.
di Venezia (reg. gen. n. 2111 – reg. part. n. 340) sull’intero diritto (1/1) di piena proprietà degli immobili oggetto della causa di divisione, di seguito meglio decritti, accertata la NON comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione esistente per parti uguali tra la fallita (RAGIONE_SOCIALE.F. ), nata a Venezia (VE) il , da una parte- e per essa il (RAGIONE_SOCIALE.F. ) con sede in Venezia – Mestre (VE) nonché del socio accomandatario sig.ra , sopra meglio generalizzata, ed il signor NOMENOMECOGNOME, nato a Venezia (VE), il , con riferimento al compendio immobiliare così descritto N.C.E.U. – Comune di Venezia (VE) – Foglio INDIRIZZO, Mapp. sub 3, cat. A/7, vani INDIRIZZO, INDIRIZZO Mapp. , sub 4, cat.
C/6, mq. INDIRIZZO, P. S1, INDIRIZZO , sub. 5, cat. C/2, mq. 42, P. S1, INDIRIZZO e conseguentemente disporre la vendita dell’intero predetto compendio immobiliare prezzo determinato seguito dell’espletanda stima, ordinandosi l’assegnazione/pagamento a in via privilegiata ipotecaria ex art 2855 c.c., ex art 41 TUB e ex art. 1113 c.c. della somma che verrà ricavata dalla vendita della quota di ½ dei beni predetti in ditta a fino alla concorrenza dell’importo di cui al credito della predetta banca pari ad euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali di cui al mutuo dal 12.4.2019 alla data del C.F. C.F. – o, in denegato subordine, ordinare l’accantonamento a favore di (oggi ) di tale importo – ed ordinare l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita della residua quota di ½ dei beni predetti al Fallimento, affinché dette somme possano venire ripartite in sede concorsuale a favore dei creditori (e dunque anche a favore di oggi secondo l’ordine dei privilegi di legge. IN INDIRIZZO
In relazione al disconoscimento dell’all. 2a, dimesso a formulato dal signor nella sua comparsa di data 16.02.2022 si eccepisce come tale disconoscimento sia irrilevante, tardivo, irrituale ed inammissibile, per i motivi dedotti dalla Banca, e che dunque dello stesso non possa tenersi conto [n.b. anche perchè ad esso il ha espressamente successivamente rinunciato a pag. 3 della sua terza memoria del 30.05.2022].
Ad ogni modo per tramite del sottoscritto difensore, dichiara di volersi servire del documento disconosciuto (all.2a) e dell’originale cartaceo di notificazione munito di formula esecutiva del contratto di mutuo di data 29.12.2015 rogato dal notaio di Venezia Mestre (rep. n. 31.017 – racc. 10.676) registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T notificato a mani a il 22.12.2021 dall’Unep di Venezia in copia conforme in una con l’atto di precetto di data 22.12.2021 (già dimesso in scansione dal signor già depositato in forma cartacea con separata nota di deposito, nonché di tutte le altre n. 3 copie, anche conformi –di tale mutuo e suoi allegati- non disconosciute dal signor già depositate in atti (all.9 del fallimento e all.ti n. 1 e 5 di parte ) e ne chiede tuzioristicamente la verificazione.
A tal fine:
a) deposita in cancelleria – con separata nota di deposito – l’originale cartaceo di notificazione del mutuo del 29.12.2015 (notificato al signor in una con l’atto precetto del 22.12.21) munito della forma esecutiva in originale, come sopra meglio descritto;)
chiede, inoltre sempre per scrupolo, che l’Ill.mo Giudice Istruttore ordini, anche ex art 210 c.p.c., al notaio che ha rogato tale mutuo, ossia al notaio di Venezia-Mestre di esibire e/o depositare in giudizio l’originale del contratto di mutuo fondiario di data 29.12.2015 di cui al n. 31.017 del suo repertorio e al n. 10.676 della sua raccolta dando i più opportuni provvedimenti circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione o del deposito, o disponga ex art 212 c.p.c. e/o disponga l’ispezione da parte sua – o se ritenuto di un CTU o di un proprio ausiliario – di tale originale presso lo studio del notaio, c) chiede, sempre per scrupolo e senza inversione dell’onere della prova, che l’Ill.mo Giudice Istruttore disponga CTU grafologica a fine di verificare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sull’all. 2a e/o sull’originale esecutivo del mutuo dimesso dalla Banca in cancelleria e/o sull’originale del mutuo inserito nella raccolta del notaio – ove la stessa fosse contestata, e/o al fine di verificare la corrispondenza dell’all.2a, quanto a firme e contenuto, all’originale esecutivo cartaceo del mutuo depositato dalla Banca in cancelleria e all’originale del mutuo repertoriato dal notaio autorizzando il CTU ad acquisire e/o ispezionare presso i depositari i documenti di comparazione da egli ritenuti più opportuni (oltre a quelli di seguito indicati) ed acquisire scritture olografe sotto dettatura da parte del signor ad ispezionare gli originali degli atti presso i pubblici depositari; d) indica quali documenti di comparazione – di cui si chiede venga ordinato il deposito in causa o l’esibizione da parte dei depositari e che si chiede che il CTU sia autorizzato ad acquisire e/o ispezionare presso i depositari- il titolo di proprietà degli immobili oggetto di causa (Contratto di compravendita di data 14.12.1984 rogato dal notaio dott di Mestre rep. 48.770 – racc. 4.874 – v doc 3 dimesso dal Fallimento) ordinandone il deposito o l’esibizione al competente Archivio Notarile di Venezia o al notaio rogate, i d’identità del signor i mandati ad litem da esso conferiti per la presente causa e ogni altra documentazione utile di raffronto.
e) chiede l’ammissione della prova per testi con l’assunzione delle dichiarazioni del notaio che ha rogato il mutuo del 29.12.2015 – sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che confermo di aver rilasciato la copia conforme spedita in forma esecutiva del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B, registrato a Venezia 2 il 26.1.2016 al n. 982 serie 1T che mi viene rammostrata (viene esibito al notaio l’allegato 2a depositato con la Comparsa di risposta da e che la stessa è conforme all’originale dell’atto da me rogato ?
2) Vero che confermo di aver rilasciato la copia conforme spedita in forma esecutiva del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B registrato a Venezia 2 il 26.1.2016 al n. 982 serie 1T che mi viene rammostrata (viene esibito al notaio la copia cartacea dell’originale esecutivo del mutuo e dei suoi allegati notificato in una col precetto di data 22.12.22 depositata in cancelleria da e conservata in cassaforte) e che la stessa è conforme e rispondente all’originale dell’atto da me rogato ?
3) Vero che il mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B che ho depositato/esibito nel presente giudizio su ordine del Giudice è l’originale da me rogato conservato presso la mia raccolta ?
4) Vero che le copie del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B che mi vengono rammostrate (al notaio vengono esibiti l’all. n. 9 del Fallimento e gli allegati n. 1 e 5 del signor ) sono conformi all’originale di ) “Vero che confermo di aver personalmente acquisito sul contratto di mutuo 29.12.2015 mio rep 31.017 e sui suoi allegati A e B la sottoscrizione del signor nato a Venezia il 20.04.1947 ?
Si indica quale teste sui suddetti capitoli il notaio con studio in Venezia –Mestre, INDIRIZZO Si chiede si essere abilitati alla prova contraria con detto teste.
In ogni caso spese e competenze di lite rifuse dal (oltre accessori di legge) o quantomeno compensate.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove.
Il procuratore dell’intervenuta in causa ex art. 111 comma 3 c.p.c. ha concluso come da nota sostitutiva d’udienza, dimessa il 16.1.2024:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa IN INDIRIZZO ED ASSORBENTE:
previa estromissione ex art 111, 3° co c.p.c. della cedente dichiararsi – in conseguenza delle rinunce agli atti formulate dalle parti all’udienza dell’08.11.2023 e dell’intervenuto pignoramento immobiliare da parte del creditore fondiario (trascritto in data 30.03.2022 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia – reg gen. n. 10530- reg. part. n. 7572) di tutti i beni immobili oggetto della presente causa di divisione e della vendita all’asta dei medesimi con conseguente emissione del decreto di trasferimento di data 11.05.2023 da parte del Giudice dell’esecuzione immobiliare n. 78/2022 avanti al Tribunale di Venezia, trascritto (a favore di contro ) in data in data 07.06.2023 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia (reg. gen. 19177 reg. part. 14443) – l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’estinzione della presente causa e comunque rigettare le domande dei condividenti (non più proprietari) per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente ordinarsi al Conservatore dei RR.II di Venezia, con esonero di qualsiasi responsabilità da parte dello stesso, la cancellazione della cioè della trascrizione di data 29.07.2020 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia (reg. gen. n. 20474 – reg. part. n. 14108 – all. 9) e ordinarsi al Cancelliere la restituzione al creditore ipotecario dell’originale del mutuo depositato in cancelleria;
SEMPRE IN INDIRIZZO
rigettarsi in quanto tardive ed infondate, in fatto ed in diritto, l’eccezione di incompetenza per territorio (essendo competente non il Tribunale di Treviso bensì il Tribunale di Venezia, ed in particolare il Giudice della presente causa), e quelle di difetto di interesse e di difetto di legittimazione attiva, e ogni altra domanda e eccezione, avanzate da signor ed in forza delle quali viene chiesto, in rito e nel merito, il rigetto delle domande dell’Istituto bancario e la sua condanna alle spese, nonché l’infondata richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata solo all’ultima udienza Spese e competenze compensate con il e rifuse dal (oltre accessori di legge) o quantomeno compensate. E NELLA DENEGATA ipotesi di mancato accoglimento di tale preliminare ed assorbente domanda – e ferma la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare in atto (E.I. 78/2022 Tribunale di Venezia), e senza che ciò comporti rinuncia alla stessa da parte della creditrice ipotecaria e a quelle da essa eventualmente promovende in forza del mutuo 29.12.2015 – ferma e reiterata la suddetta domanda sempre in via preliminare relativa al rigetto delle eccezioni del così disporsi [IN VIA PRELIMINARE [n.b.
istanza già autorizzata dal Giudice che si ricopia per completezza dall’originaria comparsa del 06.10.2020]:
autorizzarsi ex art 269 c.p.c. la deducente – previo differimento dell’udienza di comparazione delle parti (del 29.10.2020), allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all’art 163 bis c.p.c. – alla chiamata in causa di per i motivi esposti in narrativa attinenti alla domanda riconvenzionale svolta con il presente atto che riverbera i suoi effetti nei confronti del predetto convenuto o, in denegato subordine, se ciò il di consentire la notifica al predetto del presente atto recante domanda riconvenzionale nei suoi confronti]
NEL MERITO IN INDIRIZZO accertato e dichiarato che come sopra rappresentata (cessionaria di in forza del contratto di mutuo fondiario di data 29.12.2015 a rogito del notaio dott.ssa di Venezia-Mestre (VE) (rep. n. 31.017 – racc. n. 10.676), registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T, spedito in forma esecutiva è creditrice fondiaria, come meglio esposto in narrativa, dell’importo, aggiornato all’11.04.2019, di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali da tale data al saldo, sulla base dell’ipoteca volontaria iscritta – in forza del predetto mutuo – in data 27.01.2016 presso la Conservatoria dei RR.II. di Venezia (reg. gen. n. 2111 – reg. part. n. 340) sull’intero diritto (1/1) di piena proprietà degli immobili oggetto della causa di divisione, di seguito meglio decritti, accertata la comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione esistente per parti uguali tra la fallita (RAGIONE_SOCIALE.F. nata a Venezia (VE), il , da una parte – e per essa il (C.F. ) con sede in Venezia – Mestre (VE) nonché del socio accomandatario sig.ra , sopra meglio generalizzata – ed il signor NOMENOMECOGNOME, nato a Venezia (VE), il 20.04.1947, dall’altra parte, con formazione delle relative porzioni, conseguenti assegnazioni, determinazione degli eventuali conguagli, con riferimento al compendio immobiliare così descritto N.C.E.U. – Comune di Venezia (VE) – Foglio INDIRIZZO, Mapp. 577, sub 3, cat. A/7, vani INDIRIZZO, INDIRIZZO Mapp. 577, sub 4, cat. C/6, mq. INDIRIZZO, P. S1, INDIRIZZO 577, sub. 5, cat. C/2, mq.
42, P. S1, INDIRIZZO e ordinare contestualmente ex art 2825 e ex art 1113 c.c. che ciò avvenga senza pregiudizio dell’ipoteca predetta iscritta a favore (oggi) di di grado, sui beni o porzioni di beni, risultanti dal frazionamento, di rispettiva assegnazione ad entrambi i comproprietari-condividenti ed ordinare altresì che eventuali somme spettanti al signor a titolo di conguaglio o di ricavato della vendita della sua quota o dei beni ad esso attribuiti, vengano assegnate/pagate a fino alla concorrenza del suo predetto credito di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali di cui al mutuo dal 12.4.2019 al saldo (o al decreto di trasferimento) e alle spese e competenze legali di causa con accessori di legge, o, in denegato subordine, ordinare l’accantonamento a favore di di tali importi.
NEL MERITO IN INDIRIZZO ALTERNATIVA:
accertato e dichiarato che (cessionaria di ) in forza del contratto di mutuo fondiario di data 29.12.2015 a rogito del notaio dott.ssa Venezia-Mestre (VE) (rep. n. 31.017 – racc. n. 10.676), registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T, spedito in forma esecutiva è creditrice fondiaria, come meglio esposto in narrativa, dell’importo, aggiornato all’11.04.2019, di euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali da tale data al saldo, sulla base dell’ipoteca volontaria iscritta – in forza del predetto mutuo – in data 27.01.2016 presso la Conservatoria dei RR.II. di Venezia (reg. gen. n. 2111 – reg. part. n. 340) sull’intero diritto (1/1) di piena proprietà degli immobili oggetto della causa di divisione, di seguito meglio decritti, accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione esistente per parti uguali tra la fallita (RAGIONE_SOCIALE.F. ), nata a Venezia (VE) il , da una parte- e per essa il (RAGIONE_SOCIALEF. ) con sede in Venezia – Mestre (VE) nonché del socio accomandatario sig.ra , sopra meglio generalizzata, ed il signor NOMENOMECOGNOME, nato a Venezia (VE), il , con riferimento al compendio immobiliare così descritto N.C.E.U. – Comune di Venezia (VE) – Foglio INDIRIZZO, . 577, sub 4, cat. C/6, mq. INDIRIZZO, P. S1, INDIRIZZO , sub. 5, cat. C/2, mq. 42, P. S1, INDIRIZZO e conseguentemente disporre la vendita dell’intero predetto compendio immobiliare prezzo determinato seguito dell’espletanda stima, ordinandosi l’assegnazione/pagamento a in via privilegiata ipotecaria ex art 2855 c.c., ex art 41 TUB e ex art. 1113 c.c. della somma che verrà ricavata dalla vendita della quota di ½ dei beni predetti in ditta a fino alla concorrenza dell’importo di cui al credito della predetta banca pari ad euro 183.589,12, oltre interessi contrattuali di cui al mutuo dal 12.4.2019 alla data del decreto di trasferimento e alle spese e competenze legali di causa con accessori di legge – o, in denegato subordine, ordinare l’accantonamento a favore di di tale importo – ed ordinare l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita della residua quota di ½ dei beni predetti al , affinché dette somme possano venire ripartite in sede concorsuale a favore dei creditori (e dunque anche a favore di secondo l’ordine dei privilegi di legge. IN INDIRIZZO
In relazione al disconoscimento dell’all. 2a, dimesso a formulato dal signor nella sua comparsa di data 16.02.2022 si eccepisce come tale disconoscimento sia irrilevante, tardivo, irrituale ed inammissibile, per i motivi dedotti dalla Banca, e che dunque dello stesso non possa tenersi conto [n.b. anche perchè ad esso il ha espressamente successivamente rinunciato a pag. 3 della sua terza memoria del 30.05.2022].
Ad ogni modo per tramite del sottoscritto difensore, dichiara di volersi servire del documento disconosciuto (all.2a) e dell’originale cartaceo di notificazione munito di formula esecutiva del contratto di mutuo di data 29.12.2015 rogato dal notaio di Venezia Mestre (rep. n. 31.017 – racc. 10.676) registrato a Venezia 2 in data 26.01.2016 al n. 982 serie 1T notificato a mani a il 22.12.2021 dall’Unep di Venezia in copia conforme in una con depositato in forma cartacea con separata nota di deposito, nonché di tutte le altre n. 3 copie, anche conformi –di tale mutuo e suoi suoi allegati- non disconosciute dal signor già depositate in atti (all.9 del fallimento e all.ti n. 1 e 5 di parte ) e ne chiede tuzioristicamente la verificazione.
A tal fine:
a) deposita in cancelleria – con separata nota di deposito – l’originale cartaceo di notificazione del mutuo del 29.12.2015 (notificato al signor in una con l’atto precetto del 22.12.21) munito della forma esecutiva in originale, come sopra meglio descritto;
b) chiede, inoltre sempre per scrupolo, che l’Ill.mo Giudice Istruttore ordini, anche ex art 210 c.p.c., al notaio che ha rogato tale mutuo, ossia al notaio di Venezia-Mestre di esibire e/o depositare in giudizio l’originale del contratto di mutuo fondiario di data 29.12.2015 di cui al n. 31.017 del suo repertorio e al n. 10.676 della sua raccolta dando i più opportuni provvedimenti circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione o del deposito, o disponga ex art 212 c.p.c. e/o disponga l’ispezione da parte sua – o se ritenuto di un CTU o di un proprio ausiliario – di tale originale presso lo studio del notaio,
c) chiede, sempre per scrupolo e senza inversione dell’onere della prova, che l’Ill.mo Giudice Istruttore disponga CTU grafologica a fine di verificare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sull’all. 2a e/o sull’originale esecutivo del mutuo dimesso dalla Banca in cancelleria e/o sull’originale del mutuo inserito nella raccolta del notaio – ove la stessa fosse contestata, e/o al fine di verificare la corrispondenza dell’all.2a, quanto a firme e contenuto, all’originale esecutivo cartaceo del mutuo depositato dalla Banca in cancelleria e all’originale del mutuo repertoriato dal notaio autorizzando il CTU ad acquisire e/o ispezionare presso i depositari i documenti di comparazione da egli ritenuti più opportuni (oltre a quelli di seguito indicati) ed acquisire scritture olografe sotto dettatura da parte del signor ) indica quali documenti di comparazione – di cui si chiede venga ordinato il deposito in causa o l’esibizione da parte dei depositari e che si chiede che il CTU sia autorizzato ad acquisire e/o ispezionare presso i depositari- il titolo di proprietà degli immobili oggetto di causa (Contratto di compravendita di data 14.12.1984 rogato dal notaio dott di Mestre rep. 48.770 – racc. 4.874 – v doc 3 dimesso dal Fallimento) ordinandone il deposito o l’esibizione al competente Archivio Notarile di Venezia o al notaio rogate, i documenti d’identità del signor i mandati ad litem da esso conferiti per la presente causa e ogni altra documentazione utile di raffronto.
e) chiede l’ammissione della prova per testi con l’assunzione delle dichiarazioni del notaio che ha rogato il mutuo del 29.12.2015 – sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che confermo di aver rilasciato la copia conforme spedita in forma esecutiva del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B, registrato a Venezia 2 il 26.1.2016 al n. 982 serie 1T che mi viene rammostrata (viene esibito al notaio l’allegato 2a depositato con la Comparsa di risposta da e che la stessa è conforme all’originale dell’atto da me rogato ?
2) Vero che confermo di aver rilasciato la copia conforme spedita in forma esecutiva del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B registrato a Venezia 2 il 26.1.2016 al n. 982 serie 1T che mi viene rammostrata (viene esibito al notaio la copia cartacea dell’originale esecutivo del mutuo e dei suoi allegati notificato in una col precetto di data 22.12.22 depositata in cancelleria da e conservata in cassaforte) e che la stessa è conforme e rispondente all’originale dell’atto da me rogato ?
3) Vero che il mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – su ordine del Giudice è l’originale da me rogato conservato presso la mia raccolta ?
4) Vero che le copie del contratto di mutuo fondiario da me rogato in data 29.12.2015 (rep 31.017 – racc 10.676) e dei suoi allegati A e B che mi vengono rammostrate (al notaio vengono esibiti l’all.
n. 9 del Fallimento e gli allegati n. 1 e 5 del signor ) sono conformi all’originale di detto mutuo, con i suoi allegati A e B ?
5) “Vero che confermo di aver personalmente acquisito sul contratto di mutuo 29.12.2015 mio rep 31.017 e sui suoi allegati A e B la sottoscrizione del signor nato a Venezia il 20.04.1947 ?
Si indica quale teste sui suddetti capitoli il notaio con studio in Venezia –Mestre, INDIRIZZO Si chiede si essere abilitati alla prova contraria con detto teste.
Spese e competenze di lite rifuse dal (oltre accessori di legge) o quantomeno compensate.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia concerne la divisione del compendio immobiliare così, così descritto in Catasto Fabbricati Comune di Venezia: – Foglio 130, part. 577, sub. 3, zona cens. 9, categoria A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 182 mq, rendita € 998,57, piano S1-T-1; – Foglio 130, part. , sub. 4, zona cens. 9, categoria C/6, classe 2, consistenza 53 mq, superficie catastale 59 mq, rendita € 216,24, piano S1; – Foglio 130, part. , sub. INDIRIZZO, zona INDIRIZZO. 9, categoria C/2, classe 8, consistenza 42 mq, superficie catastale 47 mq, rendita € 78,09, piano S1.
La causa è stata introdotta dal Fallimento della società (codice fiscale ), già con sede in Venezia-Mestre, INDIRIZZO compendio da dividere, al momento dell’introduzione della causa, era intestato per metà in capo alla sig. dichiarata fallita come visto, e per metà in capo al sig. convenuto.
Sul compendio è stata iscritta ipoteca volontaria, su consenso dei due signori, in favore di la quale, come noto, ha proceduto a cedere un plesso di credito in capo Banca Intesa, convenuta.
Il debito garantito era quello della società RAGIONE_SOCIALE figuravano anche come fideiussori.
Mutuo, dazione di ipoteca e prestazione della fideiussione derivano dallo stato atto negoziale, nella forma dell’atto pubblico (Notaio rogante, Dott.ssa datato 29.12.2015 (doc. 1 att.).
E’ pacifico in causa che, nelle more di questa causa, il compendio sia stato trasferito a terzi in forza di decreto di trasferimento del Giudice dell’esecuzione di questo Tribunale, sulla base di atto di pignoramento su iniziativa di Banca Intesa.
I riferimenti, anche documentali, sono:
– decreto di trasferimento di data 11.5.2023 pronunciato dal Giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare R.E. 78/2022 Tribunale di Venezia (avente ad oggetto il complesso immobiliare oggetto del presente giudizio), doc. n. 13 att.;
– nota di trascrizione relativa a detto decreto di trasferimento, di data 7.6.2023, reg. gen. 19.177, reg. part. 14.443, doc. n. 14
att.. tempore, il credito di è succeduto ad rappresentata da E’ pacifico in causa che la causa non possa continuare.
Parte attrice, il , avrebbe rinunciato agli atti con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice aveva concesso un’udienza ad hoc per formalizzare le rinunce ed accettazioni, quella dell’8.11.2023.
con compensazione delle spese di lite (“Gli avv.ti COGNOME e COGNOME accettano la rinuncia a spese di lite compensate, e non si oppongono alla cancellazione richiesta”).
Tuttavia, che ha fatto proprio le difese di , che chiede, come cedente, di essere estromessa, ebbe a svolgere, sin dal principio della causa, domanda riconvenzionale, volta a conservare la garanzia ipotecaria sugli immobili da dividere nonché sul ricavato dell’eventuale vendita giudiziale.
Per questo motivo, per poter estinguere de plano, il presente processo sarebbe stato necessario che pure l’istituto di credito rinunciasse agli atti.
Con riferimento a tale rinuncia, la rinuncia ebbe luogo a condizione che fosse a spese di lite compensate.
In questo caso, però, il sig. non ha accettato il regime delle spese di lite, mentre il sì.
Ovviamente, mancando un accordo, al Giudice non restava che valutare la vicenda in base alla normativa ex art. 306 c.p.c. e pertanto prendeva atto a verbale che la rinuncia dell’istituto di credito fosse condizionata.
Si rammenta che la regola base è che chi rinuncia debba rifondere le spese di lite alle altre parti costituite, v. art. 306 u.c. c.p.c..
L’istituto non ha lasciato intendere, affatto, che in caso di mancato accordo sulle spese la rinuncia operasse, con conseguente onere decisionale del Giudice limitato al quantum.
Ciò posto, non potendosi dichiarare l’estinzione del processo perché la rinuncia agli atti di una delle parti proponenti domande non è regolare, non rimane che decidere il tutto.
Orbene, ad avviso del Giudice, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
E’ pacifico che l’oggetto del contendere, ovvero un compendio da dividere, in buona sostanza, non sussiste più.
nel processo esecutivo medesimo.
La vendita del compendio ha comportato che la titolarità del compendio spetti a terzi, con conseguente liquidazione e riparto del ricavato.
Insomma, provvedimenti divisori, in un senso o nell’altro, non sono più necessari ed attuali.
Va da sé che pure le domande del creditore ipotecario non sono più attuali, pacificamente, visto che sono state formulate per far fronte ad eventuali situazioni che si potessero creare per effetto dei provvedimenti divisori, che non verranno più presi in questa sede.
Altro aspetto è quello delle spese di lite, rammentando che, pacificamente nella giurisprudenza di legittimità recente, la decisione declaratoria della cessazione della materia del contendere è pronuncia in rito (v. tra le tante, p.e. “La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda”, Cass. n. 18530/2016).
Ciò posto, mentre sono chiare la posizione del (compensazione delle spese di lite in ogni caso nei suoi confronti) e quella del sig.
(rifusione delle spese di lite da parte degli istituti di credito) ancora in fase decisoria la posizione degli istituti di credito non esclude ogni dubbio sulla loro posizione.
formulano la seguente domanda e/o conclusione:
“SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
rigettarsi in quanto tardive ed infondate, in fatto ed in diritto, l’eccezione di incompetenza per territorio (essendo competente non il Tribunale di Treviso bensì il Tribunale di Venezia, ed in particolare il Giudice della presente causa), e quelle di difetto di interesse e di difetto di legittimazione attiva, e ogni altra domanda e eccezione, avanzate da signor ed in forza delle quali l’infondata richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata solo all’ultima udienza Spese e competenze compensate con il e rifuse dal (oltre accessori di legge) o quantomeno compensate”. Insomma, sebbene nelle comparse conclusionali, si ragioni di compensazione, rimane la conclusione nel senso della rifusione verso il signor Sussistono i presupposti per compensare in toto le spese di lite.
Sulla compensazione delle spese con riferimento al neppure vi sono contestazioni tra tutte le parti.
Quanto ai rapporti tra il sig. e Banca Intesa, prima, e poi, vengono sollevate diverse questioni.
Il sig. solleva una questione di competenza territoriale perché il contratto prevede la competenza del Tribunale di Treviso.
La difesa di e di (il difensore è la stessa persona fisica) ha replicato fondatamente, però, come la clausola dell’articolo 13 non preveda un foro esclusivo e che il signore sia residente nella circoscrizione di questo Tribunale (docc.
7a e 7b), circostanza che non risulta contestata specificamente nella prima difesa utile e financo risultante dall’intestazione della comparsa di costituzione del signore medesimo.
Sarebbe da far rilevare, poi, che si tratta di un procedimento di divisione avente ad oggetto immobili siti nella circoscrizione di questo Tribunale, il quale, pure, è il Foro delle cause fallimentari:
i criteri di collegamento sono veramente pregnanti.
Ogni altra questione sul punto, inclusa quella del foro del consumatore, è all’evidenza assorbita.
Quanto al difetto di interesse ad agire dell’istituto di credito, quest’ultimo si è limitato a proporre domande inerenti le sorti della garanzia reale del suo credito, sicché l’utilità perseguita con esse è del tutto giuridicamente apprezzabile.Quanto al merito, basti dire che il sig. ha ritirato la contestazione circa la difformità della copia prodotta rispetto all’originale, una volta prodotto quest’ultimo.
dopo i chiarimenti forniti da quest’ultima.
Vi è pure la questione inerente la domanda trasversale della Banca verso il convenuto:
per evitare che potessero sorgere contestazioni nel proseguo del processo a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, il Giudice ha preferito dare applicazione all’orientamento più rigoroso della Suprema Corte Cass. 12662/2021 (l’ultima reperibile al momento della decisione, v. ord. 14.10.2021, tra l’altro il precedente della Suprema Corte è stato sconfessato in seguito, v. Cass. n. 9441/2022), disponendo che la Banca notificasse al convenuto la chiamata in causa per le sue domande riconvenzionali sebbene il sig. fosse già parte.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Da un lato, le eccezioni del sig. erano di facile soluzione, dall’altro, la complessità del processo (con il moltiplicarsi degli atti difensivi) per lo più è derivata dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla domanda trasversale, come visto.
In ultimo, si fa notare che avevano svolto istanze volte alla sospensione del processo e alla declaratoria di inammissibilità dell’azione, quando era chiaro che il presente processo a cognizione piena doveva proseguire fino a quando non si avesse certezza sulle sorti del processo esecutivo, tra l’altro non precedente ma successivo a questo.
Quanto all’estromissione di Banca , laddove abbia un significato pratico allorquando la successione nel titolo avvenga dopo le memorie istruttorie (senza che vi sia poi un’istruttoria) e l’estromissione medesima venga dichiarata con la sentenza definitiva, nulla osta a disporre in tal senso.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 4412/2020:
–
dispone l’estromissione di – dichiara la cessazione della materia del contendere su tutte le domande svolte in processo;
– ordina al Conservatore dei RR.II di Venezia, con esonero di qualsiasi responsabilità da parte dello stesso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva della presente causa di divisione, e cioè della trascrizione di data 29.07.2020 presso la Conservatoria dei RR.II di Venezia (reg. gen. n. 20474 – reg. part. n. 14108);
– ordina al Cancelliere la restituzione al creditore ipotecario dell’originale del mutuo depositato in cancelleria.
Venezia, 6.9.2024.
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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