REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5560_2024_- N._R.G._00002991_2017 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
Nella causa civile iscritta al n. 2991/2017 R.G. promossa da (C.F. ) e (C.F. ), residenti in Carignano (TO), rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. , Posta Elettronica Certificata PEC fax NUMERO_TELEFONO e NOME COGNOME (C.F. Posta Elettronica Certificata PEC fax NUMERO_TELEFONO) elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, INDIRIZZO in forza di procura agli atti ATTORE – CREDITORE PROCEDENTE Contro , C.F. nato a Carignano (TO) il, ivi residente in INDIRIZZO rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti NOME COGNOMEC.F. NOME COGNOME (C.F. COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONTUMACE Contro , C.F. nato a Carignano (TO) il e residente in Carignano (TO), INDIRIZZO, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti NOME COGNOMEC.F. ) ed NOME COGNOME (C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso il loro studio in 10128 Torino, INDIRIZZO; COMPROPRIETARIO DEBITORE ESECUTATO contro C.F. COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONTUMACE E nei confronti di (C.F.: – P. IVA: ; iscritta nel Registro Imprese di Cuneo con n. 44644), con sede legale in Alba (CN), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv. domic.ta in Torino, INDIRIZZO.INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (C.F.: , fax: NUMERO_TELEFONO.NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata:
che la rappresenta ed assiste in forza di procura in atti CREDITORE INTERVENUTO
CONCLUSIONI
DELLE PARTI PER L’ATTORE CREDITORE PROCEDENTE Piaccia all’Ill.mo
Tribunale, dato atto dell’insegnamento della Suprema Corte secondo cui il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione, il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese sopportate per la divisione, affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell’interesse comune del ceto creditorio (Cass. civ. sez. II, 31 gennaio 2023, n. 2787) , e pertanto, in sede di divisione endo-esecutiva, deve trovare piena applicazione il principio della soccombenza, essendo il giudizio divisorio strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto, ragion per cui il procedente – attore ha diritto di vedersi rifondere integralmente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.: liquidare le spese di lite ritenute di giustizia, in base ai parametri vigenti e commisurate alle fasi svolte, come da nota di precisazione dei crediti del 27.11.2023, con i privilegi e le prededuzioni di legge, con le anticipazioni esenti e imponibili, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Con ogni pronuncia consequenziale e di legge
PER IL CREDITORE INTERVENUTO visto il provvedimento di cod. Ill.mo Tribunale del 10.05.2024, C.F. C.F. D.M. 147/2022 (calcolati ai valori minimi dello scaglione di riferimento) maturati sia nella procedura esecutiva immobiliare RGE 1528/2018 sia nel giudizio divisionale RG 2991/2017, nonché per la somma di € 8.293,46= quali spese in prededuzione ex art. 2770 cod. civ., come da relativa nota di precisazione del credito già agli atti e depositata in via telematica in data 24/11/2023, che qui si richiama integralmente MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di procedevano a pignoramento e, poi, instauravano innanzi al Tribunale di Torino il procedimento esecutivo r.g.e 1528/2015 sulla quota di 1/3 dell’immobile sito in Carignano (TO), INDIRIZZO INDIRIZZO cosi’ catastalmente censito: foglio 30 part. 821 sub 15 e foglio 30 part. 828 sub. 8. Poiché di detti immobili risultavano comproprietari, per le quote di 1/3 ciascuno, il debitore esecutato, il G.E ordinava procedersi alla divisione.
Il creditore procedente, con memoria integrativa e contestuale atto di citazione ritualmente notificato a tutti i comproprietari e ai creditori iscritti, instaurava, pertanto, il presente giudizio.
Con comparsa del 26.4.2017 si costituiva il comproprietario non esecutato chiedendo respingersi la domanda di divisione avversaria, accertarsi e dichiararsi la non comoda divisibilità dell’immobile, ordinare la vendita degli immobili indivisi e disporre l’assegnazione delle somme.
Con comparsa del 20.3.2018, si costituiva la chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale degli immobili di cui trattasi procedendosi alla loro vendita coattiva e con conseguente attribuzione di 1/3 del relativo realizzo alla procedura esecutiva R.G.E. 1528/2015 in seno alla quale il creditore intervenuto andrà a soddisfare coattivamente il proprio credito fondiario nei limiti del proprio privilegio e della graduazione dei crediti che verrà stabilita in sede di redigendo progetto di riparto. Una volta effettuata la CTU, il Giudice, con provvedimento del 15.3.2018, “rilevato che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull’entità delle quote….
Che il bene oggetto di comunione non è comodamente divisibile…che nessun condividente, peraltro, ne ha domandato l’attribuzione…” disponeva lo scioglimento della comunione, sull’unità immobiliare oggetto di causa, in essere tra comproprietari per la quota di 1/3 ciascuno, sugli immobili oggetto di causa e ordinava la vendita dell’immobile delegando per le relative decreto di trasferimento del 20.5.2021, i beni oggetto di divisione, costituenti un lotto unico, venivano trasferiti in capo a dietro versamento della somma di €.60.000,00. All’udienza del 22.11.2022, fissata per la discussione e l’approvazione del progetto di divisione, l’attore dava atta dell’avvenuto decesso della moglie Il Giudice, preso atto, con ordinanza del 30.11.2022, dichiarava l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Con ricorso dell’8.2.2023, qualità di eredi di riassumevano il giudizio di divisione interrotto chiedendo, previa approvazione del progetto di divisione, disporre che il prezzo ricavato, per la quota di spettanza dell’esecutato sia messo a disposizione dei creditori nella procedura esecutiva n. 1528/2015. Con comparse del 15.6.2023, si costituivano nel giudizio così riassunto e la Nessuno si costituiva per dei quali veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All’udienza del 26.10.2023, il debitore esecutato contestava il progetto di divisione approvato in quanto il mutuo in forza del quale la Banca intervenuta vantava il proprio credito risultava essere stato integralmente soddisfatto come da piano di rientro esibito e poi depositato;
il creditore intervenuto confermava l’integrale pagamento del mutuo in data 01.12.21 con residuo delle sole spese legali dell’esecuzione.
Il Giudice concedeva alle parti termine per deposito di memorie entro il 27.11.23.
In data 6.5.2024, il Professionista Delegato, alla luce dell’avvenuto integrale soddisfacimento del credito della Banca intervenuta, depositava progetto di divisione modificato, con conseguente proposta di assegnazione della base dividenda (al netto dei pagamenti e detratte le eventuali ed ulteriori spese poste a carico della massa) pari ad Euro 53.931,30 come segue:
-la quota di 1/3 di piena proprietà pro indiviso di spettanza di debitore esecutato, per complessivi Euro 17.977,10, sotto il vincolo del pignoramento;
– la quota di 1/3 di piena proprietà pro indiviso di spettanza di condividente non esecutato, per complessivi Euro 17.977,10;
– la quota di 1/3 di piena proprietà pro indiviso di spettanza di condividente non esecutato, per complessivi Euro 17.977,10.
All’udienza dell’1.10.2024, le parti approvavano il progetto di divisione modificato che veniva, pertanto, dichiarato esecutivo.
parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa a immediata decisione in punto spese di lite.
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Con riguardo alla regolamentazione delle spese di causa del presente giudizio, si osserva e rileva che, trattandosi di una divisione endo-esecutiva promossa non da uno dei condividenti ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell’ordinanza, ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc, del Giudice dell’esecuzione, ricorre una parziale deroga ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione secondo i quali “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111). E’ infatti pacifico che, in fattispecie quali quelle in esame, il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore.
Nella specie, si ritorna, pertanto, con riguardo specifico ai rapporti tra creditore procedente attore (parte totalmente vittoriosa) e condividente esecutato (parte totalmente soccombente), al generale principio della soccombenza, con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con riferimento, invece, ai rapporti tra il creditore procedente/attore ed i condividenti non esecutati, deve trovare applicazione la sopra menzionata regola generale dell’imputazione a carico della massa in quanto, nelle ipotesi di scioglimento della comunione, l’attività del creditore conduce alla realizzazione della divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato promosso da uno qualsiasi dei condividenti.
Il comproprietario non esecutato non è però tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese degli altri creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza e non si può ritenere che queste spese siano state sostenute nell’interesse comune, non essendo state necessarie per condurre il processo alla sua conclusione.
Nel presente giudizio, è stata pronunciato lo scioglimento della comunione esistente tra (debitore esecutato), (comproprietari non 60.000,00;
il ricavato netto di tale importo pari ad Euro 53.931,30 (al netto dei pagamenti e detratte le eventuali ed ulteriori spese poste a carico della massa) veniva di assegnato, per 1/3 (pari ad Euro 17.977,10) sotto il vincolo del pignoramento, a , debitore esecutato;
per 1/3 (pari ad Euro 17.977,10) a (condividente non esecutato) e per il restante 1/3 (pari ad Euro 17.977,10) a (condividente non esecutato).
Pertanto, nei rapporti tra creditore procedente attore e comproprietario esecutato dovrà farsi applicazione del principio di soccombenza con conseguente condanna di quest’ultimo a rifondere al primo le spese processuali.
Nei rapporti tra il creditore procedente attore e comproprietari non esecutati, opererà, invece, il principio dell’imputazione a carico della massa con conseguente condanna dei secondi al rimborso, a favore del primo – che ha compiuto atti utili alla divisione – delle relative spese in proporzione alle rispettive quote nella comunione e, entro questo limite, solidalmente con il condividente debitore.
In applicazione di questi principi, le spese di lite sostenute dall’attore dovranno essere rifuse per l’intero da (debitore esecutato) e, in solido con quest’ultimo, (comproprietari non esecutati), ciascuno per la quota di 1/3.
Le spese di lite sostenute dal creditore intervenuto dovranno essere rifuse per l’intero da Con riguardo alla Banca intervenuta, si precisa che alla stessa dovranno essere riconosciute, per il presente giudizio, le spese legali per le sole fasi di studio ed introduttiva con esclusione, pertanto, di tutta l’attività svolta in sede di riassunzione e, comunque, successivamente all’1.12.21, data in cui il credito dalla medesima vantata è stato integralmente soddisfatto dal debitore esecutato.
In punto liquidazione, poi, occorre avere riguardo non al valore dell’intera massa oggetto del pignoramento, quanto al valore della quota in contestazione, giusto art. 5 del DM 55/2014;
la determinazione del compenso deve quindi tenere conto dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a 26.001,00.
Per quanto riguarda l’attività del creditore procedente, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio applicando i valori minimi, con esclusione della fase decisoria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all’art. 190 cpc. La quantificazione degli onorari dallo stesso sostenuti è quindi pari a €. 1.689,00 oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 786,00 per contributo unificato e marca da bollo ed Euro 983,22 per spese di trascrizione e di notifica. Per quanto riguarda l’attività del creditore intervenuto, in virtù di quanto sopra detto, dovranno essere liquidate, applicando i valori minimi, la sola fase di studio ed quantificazione degli onorari da esso sostenuti è quindi pari a €. 849,00 oltre 15% forf. IVA e Cpa.
Il Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo, 1.dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di parte attrice/creditrice procedente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.689,00 oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 786,00 per contributo unificato e marca da bollo ed Euro 983,22 per spese di trascrizione e di notifica;
2.dichiara tenuti e condanna alla rifusione a favore di parte attrice/creditrice procedente delle spese come sopra liquidate, nella misura di 1/3 ciascuno, in solido con 3.dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore del creditore intervenuto delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 849,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dei condividenti nella misura di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Torino il 31 ottobre 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOMEBozza redatta dalla Funzionario UPP dr.ssa NOME COGNOME.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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