fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Divorzio, esatta individuazione delle spese straordinarie

Esatta individuazione delle spese straordinarie nel procedimento di divorzio, considerazioni elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria.

Pubblicato il 12 December 2020 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 736/2020 pubblicata il 05/12/2020

nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell’anno 2019 vertente

TRA

XXX, rappresentato e difeso dall’Avvocato

RICORRENTE

E

YYY, contumace

RESISTENTE

E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

INTERVENUTO

OGGETTO: divorzio contenzioso

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.

E’ stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza del Tribunale di Genova redatta in data 28.9.2016 e depositata in data 3.10.2016.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per un periodo superiore a quello di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, nè sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.

Per quanto riguarda il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita della figlia minore delle parti *** (di anni 15), devono essere confermate le statuizioni emesse in sede di separazione dal Tribunale di Genova con le quali è stato disposto l’affido della minore in via esclusiva al padre con collocazione abitativa presso di esso.

Al riguardo va infatti evidenziato che il fatto che la resistente da molti anni ometta di frequentare la minore e di contribuire al suo mantenimento costituisce senza dubbio giusto motivo per derogare al regime dell’affido condiviso stabilito in via generale dal codice civile.

Sul punto in esame il Tribunale provvede pertanto nei termini seguenti:

“dispone l’affido della figlia minore delle parti *** in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa presso di esso; la madre potrà vedere e tenere con sé la minore previo accordo con il padre e con i Servizi Sociali territorialmente competenti”.

Per quanto poi concerne il contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico della resistente quale genitore non collocatario, va rilevato: 1) che il ricorrente svolge attività lavorativa quale ispettore tecnico presso una società di navigazione, percependo una retribuzione pari a circa € 82.367,38 lordi annui (cfr la certificazione unica relativa ai redditi dell’anno 2019 da esso prodotta); 2) che nulla è dato sapere circa le condizioni reddituali e patrimoniali della resistente, essendo essa rimasta contumace; 3) che il ricorrente abita a *** assieme alla figlia minore ed alla propria compagna in un alloggio di cui esso è comproprietario per quote eguali con la compagna.

Tutto ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto delle circostanze testè evidenziate ed in particolare delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze personali e di vita della figlia minore desumibili dalla sua età, stima equo provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

“pone a carico della madre l’obbligo di corrispondere al padre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore ***, la somma di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative”.

Per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recentissima Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d’App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;

-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in *** in data dai signori YYY e XXX e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto numero, anno, Parte Uff.);

-dispone l’affido della figlia minore delle parti *** in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa presso di esso; la madre potrà vedere e tenere con sé la minore previo accordo con il padre e con i Servizi Sociali territorialmente competenti;

-pone a carico della madre l’obbligo di corrispondere al padre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore ***, la somma di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative;

-ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di *** di procedere alla trascrizione della presente sentenza nella parte seconda serie C dei registri degli atti di matrimonio dell’anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell’atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;

-condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di € 125,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 4.12.2020

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati